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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione Proroga e modifica del 5 febbraio 2024 Il Consiglio federale svizzero, decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 16 dicembre 2013, del 20 febbraio 2014, del 30 gennaio 2015, del 28 marzo 2017, del 7 giugno 2018, del 20 dicembre 2018, del 19 marzo 2019, del 24 marzo 2020, del 16 agosto 2022 e dell'11 maggio 20231 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, è prorogata con effetto fino al 30 giugno 2025.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Appendice 8

1. Durata del lavoro (art. 25 CCL) In virtù dell'articolo 25.2 CCL, per il 2024 le parti contraenti fissano la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) a 2096 ore.

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FF 2014 679, 2127; 2015 1499; 2017 2817; 2018 2951, 985; 2019 2503; 2020 2304; 2022 2113; 2023 1201

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2. Adeguamenti salariali (art. 41 CCL) Tutte le imprese concedono a tutti i dipendenti assoggettati al CCL, con giorno di riferimento 1° gennaio 2024, un aumento salariale generale di 120 franchi al mese.

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui sopra, gli adeguamenti delle scale salariali minime sono considerati come un aumento salariale.

Questo non si applica ai dipendenti assunti dal 1° ottobre 2023. Gli aumenti salariali concessi dal 1° ottobre 2023 saranno conteggiati ai fini del calcolo.

Questo non si applica alle società di pianificazione in tutta la Svizzera e a tutte le società nei cantoni di GE, VD e VS.

3. Salari minimi (art. 39 CCL)2 Aumentati i salari minimi per installatore 1 e 2. Conformemente all'articolo 37.2 CCL, il calcolo del salario a ore avviene sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Installatore 1 Dipendenti in possesso di un attestato di capacità svizzero (AFC) o di un attestato estero equivalente.

Categoria

al mese

all'ora

­ ­ ­ ­

4500.­ 4800.­ 5100.­ 5400.­

25.97 27.70 29.43 31.16

Il 1° anno dopo l'apprendistato Il 3° anno dopo l'apprendistato Il 5° anno dopo l'apprendistato Il 7° anno dopo l'apprendistato

Installatore 2 Dipendenti con attestato federale di capacità per un'attività artigianale in un ramo della lavorazione del metallo o dipendenti con certificato federale di formazione pratica (CFP) nel ramo della tecnica della costruzione.

Categoria

al mese

all'ora

­ ­ ­ ­

3900.­ 4000.­ 4200.­ 4400.­

22.50 23.08 24.24 25.39

Il 1° anno dopo l'apprendistato Il 2° anno dopo l'apprendistato Il 3° anno dopo l'apprendistato Il 4° anno dopo l'apprendistato

2

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Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

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Installatore 3 Dipendenti senza attestato di capacità che hanno compiuto i 20 anni di età.

Categoria

al mese

all'ora

­ ­ ­ ­

3700.­ 3750.­ 3800.­ 4000.­

21.35 21.64 21.93 23.08

Il 1° anno di assunzione Il 2° anno di assunzione Il 3° anno di assunzione Il 4° anno di assunzione

Se i salari minimi sopra indicati non possono essere pagati poiché sussiste una situazione particolare e per motivi legati alla persona del lavoratore, bisogna sottoporre alla CPN, rispettivamente alla CP, una richiesta motivata per il pagamento di un salario inferiore al salario minimo, ai sensi dell'articolo 10.2 lettera l) CCL, rispettivamente articolo 11.4 lettera h) CCL. La CPN deciderà in merito tenendo conto degli aspetti della promozione dell'integrazione e della tolleranza sociale. Il formulario per la domanda può essere richiesto alla segreteria della CPN oppure scaricato dal sito della CPN.

La restante parte dell'allegato rimane invariata.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2024 e ha effetto fino al 30 giugno 2025.

5 febbraio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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