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Direttive del Consiglio federale sulla presa in considerazione del genere negli studi e nelle statistiche della Confederazione del 31 gennaio 2024

Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti direttive:

1 1.1

Disposizioni generali Obiettivo e scopo

Le presenti direttive disciplinano la presa in considerazione del genere1 negli studi e nelle statistiche della Confederazione.

1

Il loro scopo č migliorare le conoscenze sugli effetti di genere negli studi della Confederazione e la rilevazione e il trattamento di dati statistici disaggregati per sesso.

2

1.2

Destinatari

Le presenti direttive sono destinate alle unitą dell'Amministrazione federale centrale ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

1.3

Campo d'applicazione

1

Le presenti direttive si applicano agli studi e alle statistiche della Confederazione.

2

Ai fini delle presenti direttive si intende per:

1 2

a.

studi: progetti di ricerca dell'Amministrazione federale, valutazioni e altri rapporti che servono da base per le attivitą delle unitą dell'Amministrazione federale centrale;

b.

statistiche: attivitą della statistica pubblica della Confederazione previste nel programma pluriennale della statistica federale.

Nelle presenti direttive il genere č riferito alle donne e agli uomini. In ambito statistico rinvia alla variabile «sesso» definita come «maschile» o «femminile».

RS 172.010.1

2024-0293

FF 2024 410

Direttive del Consiglio federale sulla presa in considerazione del genere negli studi e nelle statistiche della Confederazione

2 2.1

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Procedura per gli studi Esame di pertinenza

Prima di realizzare studi che soddisfano le tre condizioni seguenti, l'unitą responsabile esamina se il criterio di genere č pertinente (esame di pertinenza): 1

a.

gli studi sono realizzati o commissionati dall'Amministrazione federale centrale;

b.

contengono raccomandazioni per l'azione politica o servono da base scientifica per lavori legislativi, per l'attuazione di prescrizioni legali o per l'adempimento di mandati parlamentari;

c.

il loro costo ammonta ad almeno 100 000 franchi.

L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) mette a disposizione delle unitą amministrative uno strumento atto a effettuare l'esame di pertinenza3 per gli studi.

2

2.2

Analisi degli effetti di genere

Se dall'esame di pertinenza emerge che la presa in considerazione del genere č pertinente, gli eventuali effetti di genere devono essere analizzati e integrati nello studio.

Se il genere non č preso in considerazione, nello studio deve figurare il motivo di tale scelta.

1

Se dall'esame di pertinenza non emerge chiaramente che la presa in considerazione del genere č pertinente, occorre procedere ad accertamenti approfonditi. Se il genere non č preso in considerazione, nello studio deve figurare il motivo di tale scelta.

2

L'UFU mette a disposizione delle unitą amministrative domande guida4 per la presa in considerazione di eventuali effetti di genere.

3

3

4

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Lo strumento per l'esame di pertinenza č disponibile sul sito Internet dell'UFU all'indirizzo seguente: www.ebg.admin.ch > Uguaglianza tra donna e uomo > Strumenti di lavoro per l'Amministrazione federale > Uguaglianza negli studi e nelle statistiche della Confederazione.

Le domande guida sono disponibili sul sito Internet dell'UFU all'indirizzo seguente: www.ebg.admin.ch > Uguaglianza tra donna e uomo > Strumenti di lavoro per l'Amministrazione federale > Uguaglianza negli studi e nelle statistiche della Confederazione.

Direttive del Consiglio federale sulla presa in considerazione del genere negli studi e nelle statistiche della Confederazione

3 3.1

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Procedura per le statistiche Esame di pertinenza

Nell'ambito dell'istituzione di una nuova attivitą statistica o della revisione di un'attivitą statistica esistente della Confederazione, l'unitą responsabile procede all'esame di pertinenza della presa in considerazione del sesso.

1

L'UFU mette a disposizione delle unitą amministrative uno strumento atto a effettuare l'esame di pertinenza5 per le statistiche.

2

3.2

Analisi delle differenze in base al sesso

Se dall'esame di pertinenza emerge che la presa in considerazione del sesso č pertinente, la variabile «sesso» deve essere rilevata o collegata e trattata nelle analisi statistiche. I risultati devono essere pubblicati disaggregati per sesso, in modo che sia possibile un'analisi che tenga conto delle differenze tra donne e uomini. Se la variabile «sesso» non č presa in considerazione, nella pubblicazione della statistica deve figurare il motivo di tale scelta.

1

Se dall'esame di pertinenza non emerge chiaramente che la presa in considerazione del sesso č pertinente, occorre procedere ad accertamenti approfonditi. Se la variabile «sesso» non č presa in considerazione, nella pubblicazione della statistica deve figurare il motivo di tale scelta.

2

L'UFU mette a disposizione delle unitą amministrative domande guida6 per la presa in considerazione delle eventuali differenze in base al sesso.

3

4

Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° marzo 2024.

31. Januar 2024

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

5

6

Lo strumento per l'esame di pertinenza č disponibile sul sito Internet dell'UFU all'indirizzo seguente: www.ebg.admin.ch > Uguaglianza tra donna e uomo > Strumenti di lavoro per l'Amministrazione federale > Uguaglianza negli studi e nelle statistiche della Confederazione.

Le domande guida sono disponibili sul sito internet dell'UFU all'indirizzo seguente: www.ebg.admin.ch > Uguaglianza tra donna e uomo > Strumenti di lavoro per l'Amministrazione federale > Uguaglianza negli studi e nelle statistiche della Confederazione.

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