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Legge federale sulla conclusione di trattati internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20241, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche Inserire prima del titolo della sezione 2 Art. 60a

Trattati internazionali

Nel campo d'applicazione della presente legge il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri.

2. Legge federale del 30 settembre 20163 sulle professioni sanitarie Art. 32a

Trattati internazionali

Nel campo d'applicazione della presente legge il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul riconoscimento di titoli di studio esteri.

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FF 2024 460 RS 811.11 RS 811.21

2024-0426

FF 2024 461

Conclusione di trattati internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali. LF

FF 2024 461

3. Legge del 23 giugno 20004 sugli avvocati Inserire prima del titolo della sezione 8

Sezione 7a: Trattati internazionali Art. 34a Nel campo d'applicazione della presente legge il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul riconoscimento di titoli professionali esteri che abilitano all'esercizio della professione di avvocato.

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Provvede in particolare affinché: a.

gli avvocati siano soggetti alle regole professionali definite all'articolo 25;

b.

l'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati si basi sui principi applicabili agli avvocati provenienti dagli Stati membri dell'UE o dell'AELS.

Il Consiglio federale può emanare disposizioni esecutive per l'attuazione di questi trattati.

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4. Legge federale del 18 marzo 20115 sulle professioni psicologiche Art. 47a

Trattati internazionali

Nel campo d'applicazione della presente legge il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 935.61 RS 935.81