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Traduzione

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul riconoscimento delle qualifiche professionali Concluso il 14 giugno 2023 Entrato in vigore il ...

Preambolo La Confederazione Svizzera («Svizzera») e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»), congiuntamente denominati «Parti» o singolarmente «Parte», prendendo atto dell'impegno assunto all'articolo 16 dell'Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi concluso a Londra il 14 dicembre 20201, secondo cui il gruppo di lavoro sul riconoscimento delle qualifiche professionali prosegue le discussioni volte a negoziare un accordo o un'intesa globale tra le Parti per il riconoscimento delle qualifiche professionali, consapevoli dell'importanza del riconoscimento delle qualifiche professionali tra le Parti per consentire l'effettivo esercizio di una professione regolamentata nel rispettivo territorio, considerando il carattere lungimirante del loro partenariato e l'impegno ad approfondire la cooperazione bilaterale, a cogliere le opportunità economiche e ad ampliare l'accesso ai servizi facilitando il riconoscimento delle qualifiche professionali, prendendo atto dell'elevato livello di fiducia e della cooperazione esistente tra le autorità competenti di ciascuna Parte per quanto riguarda la regolamentazione di determinate professioni legali, e riaffermando la validità illimitata delle decisioni prese nel quadro di precedenti accordi sul riconoscimento delle qualifiche professionali di un individuo,

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RS 0.946.293.671.2

2024-0428

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Riconoscimento delle qualifiche professionali. Acc. con il Regno Unito

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hanno convenuto, nell'intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il seguente Accordo («presente Accordo»):

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1.1

Campo d'applicazione territoriale

Le disposizioni del presente Accordo si applicano, da una parte, al territorio della Svizzera e, dall'altra, a quello del Regno Unito.

Art. 1.2

Rapporto con altri accordi internazionali

1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («Accordo OMC»)2 e dall'Accordo generale sugli scambi di servizi («GATS»)3, dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, concluso a Berna il 25 febbraio 20194, dall'Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi, concluso a Londra il 14 dicembre 2020 («Accordo temporaneo»), dall'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, concluso a Berna l'11 febbraio 20195 («Accordo commerciale»), e da qualsiasi altro accordo internazionale pertinente di cui sono firmatarie.

2. Il presente Accordo sostituisce il capitolo 3 (Riconoscimento delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi professionali) dell'Accordo temporaneo.

Art. 1.3

Trasparenza

1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico e, per quanto possibile, mettono a disposizione su un sito Internet ufficiale, le proprie leggi, regolamentazioni, decisioni giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale e gli accordi internazionali di cui sono firmatarie e che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo.

2. Le Parti rispondono prontamente a domande specifiche poste dall'altra Parte e, su richiesta, si scambiano informazioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una Parte a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione della legge, essere contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di un qualsiasi operatore economico.

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RS 0.632.20 RS 0.632.20, Allegato 1.B RS 0.142.113.672 RS 0.946.293.671

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Art. 1.4

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Eccezioni in materia di sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso di: (a) imporre a una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; o (b) impedire a una Parte di adottare misure che ritenga necessarie per proteggere i propri interessi essenziali in materia di sicurezza: (i) in relazione ai servizi prestati, direttamente o indirettamente, allo scopo di approvvigionare un'installazione militare, (ii) in relazione a materiali fissili e da fusione oppure a materiali da essi derivati, (iii) adottati in periodo di guerra o in caso di crisi nelle relazioni internazionali; o (c) impedire a una Parte di intraprendere azioni nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi dello Statuto delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Capitolo 2: Riconoscimento delle qualifiche professionali Art. 2.1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: (a) per «attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri» si intendono le attività che una Parte ha notificato al Comitato misto e che considera connesse con l'esercizio dei pubblici poteri ai fini del presente Accordo; (b) per «periodo di adattamento» si intende un periodo di tirocinio supervisionato di una professione regolamentata, soggetto a valutazione ed eventualmente accompagnato da una formazione o istruzione complementare, nella giurisdizione ospitante e sotto la responsabilità di un professionista qualificato; (c) per «prova attitudinale» si intende una verifica riguardante esclusivamente le conoscenze professionali dei professionisti, effettuata dalle autorità competenti della giurisdizione ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del professionista a esercitare in tale giurisdizione una professione regolamentata; (d) per «provvedimenti di compensazione» si intendono un periodo di adattamento o una prova attitudinale; (e) per «titoli di formazione» si intendono i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da un'autorità nella giurisdizione di una delle Parti e che attestano il completamento di una formazione professionale ottenuta principalmente in tale giurisdizione; (f) per «giurisdizione di origine» si intende la giurisdizione della Parte in cui sono state ottenute le qualifiche professionali;

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(g) per «giurisdizione ospitante» si intende la giurisdizione della Parte a cui un professionista intende accedere per esercitarvi una professione regolamentata; (h) per «misura» si intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, regolamentazione, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo, requisito, prassi o in qualsiasi altra forma, compresa qualsiasi misura volta a prevenire, per quanto possibile, le omissioni di una Parte; (i)

per «misure di una Parte» si intendono le misure adottate o mantenute da: (i) autorità o governi centrali, regionali o locali, e (ii) organi non governativi, nell'esercizio dei poteri delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali;

(j)

per «professione» si intende un'occupazione o un'attività, o qualsiasi sua parte o specializzazione distinta, all'interno di una professione;

(k) per «professionista» si intende una persona fisica che ha ottenuto le proprie qualifiche professionali in una delle Parti e che intende accedere a una professione regolamentata nell'altra Parte ed esercitarla; (l)

per «attività professionale» si intende un'attività facente parte di una professione regolamentata;

(m) per «esperienza professionale» si intende l'esercizio legittimo ed effettivo della relativa professione; (n) per «qualifiche professionali» si intendono le qualifiche attestate da un titolo di formazione o da un'esperienza professionale; (o) per «professione regolamentata» si intende una professione il cui esercizio, compreso l'uso del titolo professionale, è subordinato al possesso di qualifiche professionali specifiche acquisite in virtù di una misura legislativa o regolamentare di una Parte; e (p) per «autorità competente» si intende l'autorità o l'organo che ha la competenza di riconoscere le qualifiche e autorizzare l'esercizio di una professione regolamentata in una giurisdizione.

Art. 2.2

Campo d'applicazione

1. Il presente Accordo definisce un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali che le autorità competenti di ciascuna Parte possono applicare nell'ambito delle proprie competenze. Esso si applica nei casi in cui: (a) un professionista con una qualifica professionale ottenuta nel Regno Unito presenta una richiesta di autorizzazione all'accesso a una professione regolamentata e al suo esercizio a un'autorità competente in Svizzera; o (b) un professionista con una qualifica professionale ottenuta in Svizzera presenta una richiesta di autorizzazione all'accesso a una professione regolamentata e al suo esercizio a un'autorità competente nel Regno Unito.

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2. Il presente Accordo si applica alle professioni regolamentate sia nella giurisdizione di origine che in quella ospitante nonché a quelle regolamentate unicamente nella giurisdizione ospitante.

3. Il presente Accordo non si applica alle attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri.

Art. 2.3

Riconoscimento delle qualifiche professionali

1. Se l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio nella giurisdizione ospitante è subordinato al possesso di qualifiche professionali specifiche, l'autorità competente della giurisdizione ospitante consente l'accesso alla professione e il suo esercizio a un professionista che ne fa richiesta e che possiede qualifiche professionali paragonabili, salvo che una delle condizioni di cui all'articolo 2.4 (Condizioni per il riconoscimento) risulti adempiuta o una delle condizioni di cui all'articolo 2.6 (Altre condizioni) risulti inadempiuta.

2. Le Parti riconoscono che le disposizioni del presente Accordo disciplinano esclusivamente le questioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali. Di conseguenza convengono che il presente Accordo: (a) non conferisce alcun diritto od obbligo né per quanto riguarda l'accesso al mercato accordato ai servizi o ai prestatori di servizi, né alle persone fisiche che cercano di accedere al mercato del lavoro dell'altra Parte; e (b) non pregiudica alcun diritto od obbligo né per quanto riguarda l'accesso al mercato accordato ai servizi o ai prestatori di servizi, né alle persone fisiche che cercano di accedere al mercato del lavoro dell'altra Parte.

3. Al momento del riconoscimento, la giurisdizione ospitante accorda a tale professionista un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda l'accesso alla professione regolamentata o il suo esercizio, di quello accordato in situazioni analoghe alle persone fisiche che hanno ottenuto le loro qualifiche nella giurisdizione ospitante.

Art. 2.4

Condizioni per il riconoscimento

1. Un'autorità competente può rifiutare di riconoscere le qualifiche professionali per la stessa professione se una delle condizioni 1, 2 o 3 è adempiuta.

2. La condizione 1 è adempiuta se: (a) sussiste una differenza sostanziale tra le qualifiche professionali del professionista e le conoscenze o competenze fondamentali richieste per esercitare la professione nella giurisdizione ospitante; e (b) il professionista non supera, o rifiuta di sostenere, una prova attitudinale o di completare un periodo di adattamento secondo l'articolo 2.5 (Provvedimenti di compensazione).

3. La condizione 2 è adempiuta se: (a) la professione regolamentata nella giurisdizione ospitante comprende una o più attività professionali che riguardano materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dalle qualifiche professionali del professionista; e 5 / 14

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(b) il professionista non supera, o rifiuta di sostenere, una prova attitudinale o di completare un periodo di adattamento secondo l'articolo 2.5 (Provvedimenti di compensazione).

4. La condizione 3 è adempiuta se il fatto di richiedere al professionista di sottoporsi a una prova attitudinale o di completare un periodo di adattamento secondo l'articolo 2.5 (Provvedimenti di compensazione) equivarrebbe a richiedere che acquisisca le qualifiche professionali necessarie per esercitare la professione regolamentata nella giurisdizione ospitante.

Art. 2.5

Provvedimenti di compensazione

1. Un'autorità competente può imporre provvedimenti di compensazione a un professionista se: (a) sussiste una differenza sostanziale tra le qualifiche professionali del professionista e le conoscenze o competenze fondamentali richieste per esercitare la professione regolamentata nella giurisdizione ospitante; o (b) la professione regolamentata nella giurisdizione ospitante comprende una o più attività professionali che riguardano materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dalle qualifiche professionali del professionista.

2. L'autorità competente può decidere se richiedere un periodo di adattamento o una prova attitudinale.

3. Nei limiti del possibile e su richiesta del professionista, le autorità competenti gli forniscono per scritto le ragioni che le hanno indotte a disporre un provvedimento di compensazione.

4. Ciascuna Parte garantisce che, qualora un'autorità competente richieda al professionista di sostenere una prova attitudinale, tale autorità preveda prove attitudinali con una frequenza ragionevole e, se del caso, almeno una volta all'anno.

Art. 2.6

Altre condizioni

Un'autorità competente può rifiutare di riconoscere le qualifiche professionali per la stessa professione se l'accesso a una professione regolamentata e il suo esercizio da parte di una persona fisica le cui qualifiche professionali sono state ottenute nella giurisdizione ospitante sono soggetti a condizioni diverse dal possesso di specifiche qualifiche professionali e se il professionista non soddisfa tali condizioni.

Art. 2.7

Procedura per la presentazione delle domande

1. L'autorità competente deve: (a) confermare il ricevimento della domanda del professionista entro un mese dal ricevimento e informare il professionista su eventuali documenti mancanti; (b) concedere al professionista un periodo di tempo adeguato per completare i requisiti e le procedure previste dal processo di domanda; (c) trattare tempestivamente la domanda del professionista; e 6 / 14

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(d) emettere una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda completa.

2. L'autorità competente può richiedere al professionista di comprovare le sue qualifiche professionali. Le prove richieste non devono andare oltre quanto necessario per dimostrare che il professionista possiede qualifiche professionali paragonabili.

3. Se l'accesso a una professione regolamentata e il suo esercizio da parte di una persona fisica le cui qualifiche professionali sono state ottenute nella giurisdizione ospitante sono soggetti a condizioni diverse dal possesso di specifiche qualifiche professionali (che l'autorità competente rende disponibili secondo l'art. 2.8 par. 2 [Informazioni]), l'autorità competente può richiedere al professionista di comprovare l'adempimento di tali condizioni. Le prove richieste non devono andare oltre quanto necessario per dimostrare l'adempimento di tali condizioni.

4. Al posto dei documenti originali l'autorità competente accetta copie di documenti autenticati in conformità con la sua legislazione nazionale, salvo che esiga i documenti originali per tutelare l'integrità del processo di riconoscimento.

5. Se del caso, le autorità competenti della giurisdizione ospitante e della giurisdizione di origine operano in stretta collaborazione e si scambiano informazioni per agevolare il trattamento delle domande presentate dai professionisti.

6. Se del caso, le autorità competenti della giurisdizione ospitante e della giurisdizione di origine si scambiano informazioni relative alle azioni disciplinari intraprese o a sanzioni penali inflitte o a circostanze gravi e specifiche che possano avere conseguenze sull'esercizio di una professione regolamentata da parte di un professionista.

Le Parti riconoscono che questo scambio è particolarmente importante per i seguenti professionisti: (a) gli operatori sanitari che esercitano attività con implicazioni per la sicurezza dei pazienti; e (b) i professionisti che esercitano attività relative all'educazione dei minori, comprese l'assistenza e l'educazione della prima infanzia, qualora il professionista eserciti una professione regolamentata in tale Parte.

7. Qualsiasi scambio di informazioni tra le autorità competenti ai sensi del presente articolo è soggetto alla legislazione sulla protezione dei dati di ciascuna delle Parti.
L'obbligo di cui al presente paragrafo si estende a qualsiasi altra autorità che operi in collaborazione o che scambi informazioni ai fini di cui ai paragrafi 5 e 6.

Art. 2.8

Informazioni

1. L'autorità competente mette a disposizione dei professionisti informazioni sulle qualifiche professionali richieste per l'esercizio della professione regolamentata.

2. L'autorità competente mette a disposizione dei professionisti informazioni che illustrano qualsiasi altra condizione applicata all'accesso alla professione regolamentata e al suo esercizio, tra cui: (a) nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione per l'esercizio della professione, le condizioni secondo cui si può ottenere tale autorizzazione dopo l'accertamento dell'idoneità e cosa comporta tale autorizzazione; 7 / 14

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(b) l'appartenenza a un ordine professionale; (c) l'uso di titoli professionali o accademici; (d) il possesso di un indirizzo professionale, di una sede o della residenza; (e) le conoscenze linguistiche; (f) il possesso di un attestato di moralità; (g) il possesso di un'assicurazione di responsabilità civile professionale; (h) l'ottemperanza ai requisiti della giurisdizione ospitante per l'uso di nomi commerciali o ragioni sociali; e (i)

l'ottemperanza ai requisiti etici della giurisdizione ospitante, ad esempio l'indipendenza e la buona condotta.

3. L'autorità competente mette a disposizione dei professionisti le seguenti informazioni sul regime di vigilanza: (a) la pertinente normativa da applicare, ad esempio in merito all'azione disciplinare, alla responsabilità finanziaria o alla responsabilità civile; (b) i principi della disciplina e dell'applicazione delle norme professionali, compresa la giurisdizione disciplinare ed eventuali conseguenze sull'esercizio delle attività professionali; (c) il processo e le modalità di verifica permanente della competenza; e (d) i criteri e le procedure per la revoca della registrazione.

4. L'autorità competente mette a disposizione dei professionisti le seguenti informazioni sulla procedura di domanda: (a) i documenti richiesti ai professionisti e la forma in cui devono essere presentati; e (b) l'accettazione di documenti e certificati rilasciati in relazione alle qualifiche professionali e altre condizioni applicabili all'esercizio della professione regolamentata.

5. L'autorità competente si occupa tempestivamente delle richieste di informazioni da parte dei professionisti in merito alle qualifiche professionali richieste e a qualsiasi altra condizione che si applica all'accesso alla professione regolamentata e al suo esercizio.

Art. 2.9

Competenze linguistiche

Le autorità competenti possono richiedere che i professionisti dimostrino di possedere le competenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione in questione. Se la professione regolamentata ha implicazioni per la sicurezza del paziente, le competenze linguistiche possono essere verificate. Qualsiasi test linguistico deve essere proporzionato all'attività da svolgere.

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Art. 2.10

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Ricorsi

Ciascuna Parte adotta o mantiene in essere misure che garantiscono ai professionisti il diritto di ricorrere contro: (a) la decisione di un'autorità competente di rifiutare a un professionista l'accesso alla professione regolamentata e il suo esercizio; e (b) l'omissione da parte di un'autorità competente di una decisione in merito alla domanda di accesso a una professione regolamentata e al suo esercizio presentata da un professionista.

Art. 2.11

Tasse

Le tasse applicate dalle autorità competenti in relazione al presente Accordo sono: (a) ragionevoli e proporzionate rispetto ai costi generati della domanda del professionista; (b) trasparenti, anche per quanto riguarda la struttura tariffaria, e rese pubbliche in anticipo; e (c) pagabili per via elettronica.

Art. 2.12

Accordi settoriali specifici

1. Per facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali la Svizzera e il Regno Unito possono stabilire per una determinata professione disposizioni più dettagliate di quelle previste dal presente Accordo. Tali accordi possono assumere la forma di un allegato del presente Accordo o di un accordo di riconoscimento reciproco separato dal presente Accordo e sono stipulati come disposto nei paragrafi 2 e 3.

2. Il Regno Unito, o le sue autorità competenti, possono concludere accordi come previsto dalla legislazione nazionale.

3. Il Consiglio federale svizzero è autorizzato a concludere allegati del presente Accordo o qualsiasi altro accordo di riconoscimento reciproco secondo quanto disposto dal presente Accordo.

4. Un allegato o qualsiasi altro accordo di riconoscimento reciproco può includere disposizioni relative a procedure semplificate, agevolazioni, accordi amministrativi, al riconoscimento con o senza provvedimenti di compensazione standard predefiniti o al riconoscimento accelerato, secondo quanto risulta appropriato per la professione specifica.

5. Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Capitolo 3: Disposizioni finali Art. 3.1

Comitato misto

1. È istituito un Comitato misto composto da rappresentanti di ciascuna Parte.

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2. Il Comitato misto prende decisioni di comune accordo su tutte le questioni che rientrano nelle sue funzioni.

3. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo e successivamente con cadenza annuale o secondo quanto convenuto dalle Parti.

4. Le riunioni del Comitato misto sono copresiedute da rappresentanti delle Parti e ospitate a turno. Il supporto amministrativo necessario per le riunioni del Comitato misto è fornito alternativamente.

5. Il Comitato misto svolge i suoi lavori con i mezzi più appropriati, tra cui la posta elettronica e le videoconferenze.

6. Per lo svolgimento dei suoi lavori, il Comitato misto può dotarsi di un regolamento interno.

7. Se lo ritiene opportuno, il Comitato misto può invitare esperti in materia, compresi i rappresentanti delle autorità competenti, a partecipare alle sue riunioni.

8. Il Comitato misto ha le seguenti funzioni: (a) esaminare e monitorare l'attuazione e il funzionamento del presente Accordo, anche per quanto riguarda le misure adottate da una Parte nell'applicarlo; (b) scambiare informazioni tra le Parti e facilitare lo scambio di informazioni tra gli organi e le autorità competenti su qualsiasi questione relativa al presente Accordo, compresa la condivisione delle migliori pratiche; (c) individuare le aree di miglioramento nell'attuazione e nel funzionamento del presente Accordo; (d) fornire alle Parti orientamenti sulle migliori pratiche in relazione all'attuazione e al funzionamento del presente Accordo; (e) formulare e adottare le raccomandazioni che ritiene necessarie per l'effettiva attuazione e il funzionamento del presente Accordo; (f) sviluppare linee guida e facilitare le discussioni sullo sviluppo degli accordi di cui all'articolo 2.12 (Accordi settoriali specifici); (g) ricevere e pubblicare le notifiche di una Parte in relazione alle attività che ritiene connesse con l'esercizio dei pubblici poteri ai fini del presente Accordo; e (h) discutere qualsiasi altra questione relativa al presente Accordo o al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Art. 3.2

Consultazioni

1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e compiono ogni tentativo, mediante la cooperazione e le consultazioni, per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevata.

2. Una Parte può richiedere per scritto consultazioni con l'altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. La richiesta deve specificare i 10 / 14

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motivi per cui è stata presentata, compresa l'identificazione della misura in questione e l'indicazione della base giuridica su cui si fonda il reclamo. La Parte alla quale viene presentata la richiesta risponde entro 10 giorni dalla data del suo ricevimento.

3. Le consultazioni possono svolgersi all'interno del Comitato misto.

4. Durante le consultazioni ciascuna Parte: (a) fornisce informazioni fattuali sufficienti per consentire di esaminare in modo completo in che misura la questione oggetto delle consultazioni possa pregiudicare il funzionamento e l'applicazione del presente Accordo; (b) tratta le informazioni confidenziali o esclusive scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo della Parte che le fornisce; e (c) provvede a garantire la partecipazione dei collaboratori delle sue autorità governative competenti o di altre autorità responsabili o esperte della materia oggetto di consultazione.

5. Ciascuna Parte può chiedere all'altra Parte di mettere a disposizione il personale responsabile o esperto della materia oggetto di consultazione.

6. Le consultazioni possono avvenire in presenza o tramite qualsiasi altro mezzo tecnologico di cui le Parti dispongono. Se avvengono in presenza, si svolgono nella capitale della Parte chiamata a rispondere, salvo diversamente convenuto dalle Parti.

7. Le consultazioni e, in particolare, le posizioni assunte dalle Parti durante le consultazioni rimangono confidenziali.

Art. 3.3

Adempimento degli obblighi

Ciascuna Parte adotta qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere i propri obblighi derivanti dal presente Accordo.

Art. 3.4

Entrata in vigore

1. Le Parti ratificano o approvano il presente Accordo in conformità con le rispettive procedure interne. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte l'espletamento di tali procedure.

2. Il presente Accordo entra in vigore: (a) il 1° gennaio 2025; o, se successivo, (b) il giorno dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche delle Parti con cui dichiarano di aver completato le rispettive procedure interne.

Art. 3.5

Modifiche

Le Parti possono modificare il presente Accordo per scritto. Le modifiche entrano in vigore: (a) il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche delle Parti con cui dichiarano di aver completato le rispettive procedure interne; o 11 / 14

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(b) in qualsiasi altra data convenuta dalle Parti.

Art. 3.6

Denuncia

Le Parti possono denunciare il presente Accordo previa notifica scritta all'altra Parte.

Prima di effettuare la notifica si consultano. La denuncia ha effetto dodici mesi a decorrere dalla data della notifica.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai propri Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra il 14 giugno 2023 in due originali in lingua francese e inglese, ogni testo facente ugualmente fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Guy Parmelin

Kemi Badenoch

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Allegato A

Disposizioni aggiuntive per determinati professionisti legali Art. A.1

Definizioni

Ai fini del presente allegato: (a) per «titolo legale nazionale protetto» si intende un titolo legale svizzero protetto o un titolo legale britannico protetto ottenuto nella giurisdizione di origine; (b) per «avvocato riconosciuto» si intende un professionista che ha ottenuto un titolo legale nazionale protetto; (c) per «titolo legale svizzero protetto» si intende la qualifica professionale ottenuta in Svizzera di «Avocat», «Advokat», «Rechtsanwalt», «Anwalt», «Fürsprecher», «Fürsprech» o «Avvocato»; (d) per «titolo legale britannico protetto» si intende la qualifica professionale ottenuta nel Regno Unito di «Advocate», «Barrister» o «Solicitor»; (e) per «autorità competente in materia di servizi legali» si intende l'autorità competente per un titolo legale svizzero protetto o un titolo legale britannico protetto.

Art. A.2

Campo d'applicazione del presente allegato

Il presente allegato si applica nel caso in cui un avvocato riconosciuto presenti una domanda di riconoscimento ai sensi del capitolo 2 a un'autorità competente in materia di servizi legali.

Art. A.3

Periodo di adattamento per avvocati riconosciuti

1. Se ai sensi dell'articolo 2.5 paragrafo 1 (Provvedimenti di compensazione) l'autorità competente in materia di servizi legali dispone che l'avvocato riconosciuto sia soggetto a provvedimenti di compensazione, tale autorità, nonostante l'articolo 2.5 paragrafo 2 (Provvedimenti di compensazione), offre all'avvocato riconosciuto la possibilità di scegliere tra la prova attitudinale e il periodo di adattamento.

2. Se l'avvocato riconosciuto sceglie di completare un periodo di adattamento, l'autorità competente in materia di servizi legali: (a) fatta salva la lettera (b), provvede a iscrivere al registro l'avvocato riconosciuto; (b) può, con decisione motivata e soggetta a ricorso, rifiutare di iscrivere al registro l'avvocato riconosciuto o cancellare tale iscrizione nel caso in cui l'avvocato riconosciuto non soddisfi altre condizioni a cui è soggetto anche un professionista in possesso del titolo legale protetto nella giurisdizione ospitante;

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(c) può chiedere all'avvocato riconosciuto di completare un periodo di adattamento di: (i) almeno tre anni di pratica effettiva e regolare del diritto della giurisdizione ospitante, o (ii) meno di tre anni di pratica effettiva e regolare del diritto della giurisdizione ospitante, se l'avvocato riconosciuto vanta un'esperienza professionale adeguata; (d) può disporre che l'avvocato riconosciuto utilizzi il titolo legale nazionale protetto durante il periodo di adattamento; (e) può impedire all'avvocato riconosciuto di svolgere determinate attività professionali durante il periodo di adattamento; (f) applica all'avvocato riconosciuto, durante il periodo di adattamento, le stesse regole di condotta professionale applicate a un professionista che detiene il relativo titolo legale della giurisdizione ospitante.

Art. A.4

Titolo legale protetto nella giurisdizione ospitante

In caso di riconoscimento da parte di un'autorità competente in materia di servizi legali ai sensi dell'articolo 2.3 (Riconoscimento delle qualifiche professionali), tale autorità consente all'avvocato riconosciuto di utilizzare anche il titolo legale protetto del quale essa è responsabile.

Art. A.5

Modifiche del presente allegato

Nonostante l'articolo 3.5 (Modifiche), le modifiche del presente allegato entrano in vigore: (a) il primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche delle Parti con cui dichiarano di aver completato le rispettive procedure interne; o (b) in qualsiasi altra data convenuta dalle Parti.

14 febbraio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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