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Pubblicazione del Tribunale penale federale (Corte penale) nella causa Ministero pubblico della Confederazione e Dipartimento federale delle finanze DFF contro Bernhard Siegfried Höher (SK.2023.47) Presso la Corte penale del Tribunale penale federale è pendente un procedimento contro Bernhard Siegfried Höher, nato il 20 novembre 1945, con indirizzo sconosciuto, per titolo di commutazione di una multa in una pena detentiva sostitutiva (art. 10 e 91 DPA). Il signor Bernhard Siegfried Höher non può essere raggiunto dal Tribunale penale federale mediante invio postale.

La Corte penale deciderà nella seguente composizione: Sylvia Frei, Giudice unico Hanspeter Lukács, Cancelliere Un'eventuale domanda di ricusazione di un membro della Corte deve essere presentata senza indugio (cfr. informazioni sotto).

La pubblicazione ufficiale è fatta in applicazione dell'articolo 88 capoverso 1 lettere a e c CPP in relazione con l'articolo 69 LOAP. La notificazione è considerata avvenuta il giorno della sua pubblicazione (art. 88 cpv. 2 CPP).

Informazioni Art. 56 CPP Motivi di ricusazione Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se: a.

ha un interesse personale nella causa;

b.

ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;

c.

è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;

d.

è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso;

e.

è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;

f.

per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

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FF 2024 472

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Art. 58 cpv. 1 CPP Domanda di ricusazione La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.

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Forma e rispetto dei termini Le memorie e istanze presentate per fax o e-mail non hanno validità giuridica e non influiscono sul decorso dei termini. Alle condizioni di cui all'articolo 110 CPP, le memorie e istanze possono essere presentate per via elettronica. Il numero dell'incarto (SK.2023.47) deve essere menzionato in ogni comunicazione.

1° marzo 2024

Per ordine del Giudice unico della Corte penale: Il Cancelliere, Hanspeter Lukács

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