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24.004 Rapporto annuale 2023 del Controllo parlamentare dell'amministrazione

Allegato

Allegato al rapporto annuale 2023 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 26 gennaio 2024

2024-0345

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Riepilogo delle attività del CPA nel 2023 Nel 2023 sono state pubblicate quattro valutazioni del Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA); tre erano invece ancora in corso. Il CPA ha inoltre proposto alle Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG) alcune valutazioni per il programma annuale 2024.

Valutazioni pubblicate Qui di seguito sono riportate le quattro valutazioni del CPA pubblicate nel 2023: ­

Uso delle conoscenze scientifiche da parte dell'UFSP durante la crisi pandemica (n. 2.1);

­

Il lavoro ridotto durante la crisi pandemica (n. 2.2);

­

Misurazione dell'efficacia nel contesto della cooperazione internazionale (n. 2.3);

­

Comunicazione delle autorità prima delle votazioni (n. 2.4).

Valutazioni in corso Le tre valutazioni ancora in corso alla fine del 2023 erano: ­

Ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni (n. 3.1);

­

Servizio militare con limitazioni (n. 3.2);

­

Sistema dei giudici non di carriera (n. 3.3).

Nuove valutazioni nel 2024 Il 26 gennaio 2024, con l'adozione del programma annuale, le CdG hanno incaricato il CPA di svolgere tre nuove valutazioni (cap. 4) concernenti i seguenti temi: ­

Consolati onorari;

­

Pianificazione dei progetti di infrastruttura ferroviaria;

­

Indipendenza e gestione della sorveglianza dei prezzi.

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Rapporto 1

Il Controllo parlamentare dell'amministrazione: il servizio di valutazione dell'Assemblea federale

Il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) è il servizio di valutazione dell'Assemblea federale che, su mandato delle Commissioni della gestione (CdG) del Consiglio nazionale (CdG-N) e degli Stati (CdG-S) così come delle altre commissioni parlamentari, svolge indagini scientifiche. In particolare, il CPA verifica che le attività delle autorità federali siano state svolte secondo i criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia; verifica inoltre le valutazioni predisposte dall'Amministrazione federale e l'utilizzo delle stesse nei processi decisionali, segnalando se del caso alle CdG le tematiche meritevoli di essere chiarite1.

Il CPA svolge i propri mandati autonomamente e dispone degli stessi ampi diritti delle CdG in materia di informazione, grazie ai quali può ottenere informazioni e procurarsi documenti presso le autorità federali. Può altresì affidare incarichi a esperti. I rapporti del CPA sono in genere pubblicati.

Le valutazioni del CPA sono utilizzate in vario modo: ­

raccomandazioni rivolte al Consiglio federale: alla luce di quanto rilevato dal CPA le CdG traggono conclusioni di natura politica e formulano poi in un rapporto a sé stante raccomandazioni rivolte al Consiglio federale, il quale è tenuto a esprimere un parere in merito. Le valutazioni del CPA costituiscono pertanto un'importante base per il dialogo fra Consiglio federale e Parlamento;

­

interventi parlamentari: in taluni casi le CdG depositano mozioni e postulati fondati sulle valutazioni del CPA al fine di esercitare una maggiore pressione sul Consiglio federale riguardo alle proposte di modifiche che gli hanno sottoposto;

­

revisione di leggi e ordinanze: in alcuni casi, i risultati delle valutazioni svolte dal CPA si traducono in modifiche delle basi legali;

­

insegnamenti e correttivi: le valutazioni del CPA inducono i servizi interessati a procedere ai necessari correttivi, a volte addirittura ancora prima di giungere al termine.

Il CPA coordina la propria attività con altri organi di controllo della Confederazione e intrattiene rapporti finalizzati allo scambio di conoscenze specialistiche nell'ambito della Società svizzera di valutazione, a cui si orienta per gli standard. Attraverso pubblicazioni, presenta infine alle cerchie interessate i metodi adottati e i risultati ottenuti.

1

I compiti e i diritti del CPA sono descritti nell'art. 10 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ott. 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl; RS 171.115).

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Valutazioni pubblicate

Durante il 2023 sono state pubblicate quattro valutazioni del CPA.

2.1

Uso delle conoscenze scientifiche da parte dell'UFSP durante la crisi pandemica

Riferimento: «Uso delle conoscenze scientifiche da parte dell'UFSP durante la crisi pandemica, rapporto del CPA del 24 agosto 2022 all'attenzione della CdG-N» (FF 2023 2184).

Oggetto: la disponibilità e l'utilizzo di informazioni rilevanti sono due elementi chiave per poter gestire una crisi e prendere le decisioni giuste al momento opportuno.

Con la comparsa del virus SARS-CoV-2 (nuovo coronavirus) e la sua rapida diffusione in tutto il mondo all'inizio del 2020, molti Governi hanno potuto constatare come le conoscenze scientifiche e la capacità di utilizzarle in modo appropriato svolgano un ruolo determinante nella lotta contro le epidemie. In Svizzera, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), in quanto autorità federale competente in materia di salute umana, ha svolto un ruolo centrale durante la crisi sanitaria: ha infatti provveduto alla creazione di una task force interna, ha funto da interlocutore con la comunità scientifica, ha elaborato le basi decisionali per il Consiglio federale e ha partecipato all'attività di comunicazione al pubblico presenziando alle conferenze stampa settimanali.

Mandato e questioni trattate: nell'ambito della loro attività di ispezione sulla gestione della crisi pandemica da parte delle autorità federali, nel gennaio del 2021 le CdG hanno incaricato il CPA di effettuare una valutazione dell'uso che l'UFSP ha fatto delle conoscenze scientifiche al riguardo. Nell'aprile 2021 la sottocommissione DFI/DATEC della CdG-N, competente in materia, ha deciso che la valutazione doveva vertere sulle basi legali e strategiche, sul trattamento delle conoscenze scientifiche in merito al nuovo coronavirus nonché su come queste sono state prese in considerazione nelle basi decisionali del Consiglio federale e nella comunicazione rivolta al pubblico. Lo scopo della valutazione non era tuttavia quello di verificare l'adeguatezza delle decisioni prese dalle autorità, essendo queste peraltro frutto di una ponderazione di interessi che tiene conto anche di aspetti diversi da quelli scientifici.

Procedura: al fine di analizzare in che modo si è tenuto conto delle conoscenze scientifiche, il CPA ha esaminato cinque misure adottate durante le prime fasi della crisi pandemica (da inizio 2020 a fine marzo 2021) e volte a contenere la diffusione del virus, ossia l'uso della
mascherina e varie restrizioni. Avvalendosi della collaborazione di un epidemiologo, ha ricostruito quali conoscenze erano disponibili durante le diverse fasi. Ha inoltre esaminato i documenti dell'Amministrazione federale e intervistato circa 30 persone provenienti nello specifico dall'UFSP e dal mondo scientifico. Ha infine incaricato esperti esterni di analizzare il contenuto della comunicazione rivolta al pubblico.

Risultati: il CPA è giunto alla conclusione che l'uso delle conoscenze scientifiche da parte dell'UFSP nelle prime fasi della crisi pandemica è stato parzialmente adeguato.

L'UFSP si è avvalso di una rete di contatti che gli hanno permesso di disporre delle 4 / 14

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conoscenze necessarie, ma non ha avuto un ruolo attivo nella costruzione di tale rete.

Il motivo è da ricondurre fra l'altro al fatto che le basi strategiche non definiscono concretamente le modalità di coinvolgimento della rete scientifica. Nel corso della crisi l'UFSP ha tuttavia migliorato l'uso delle conoscenze scientifiche. Il CPA rileva inoltre che l'UFSP si è avvalso di un numero importante di attori, le cui prestazioni non sempre hanno apportato un evidente valore aggiunto e in taluni casi hanno comportato inutili doppioni. I casi di studio hanno inoltre dimostrato che nelle basi decisionali del Consiglio federale le conoscenze scientifiche non sono sempre state esposte in modo trasparente. Infine, tali conoscenze sono state generalmente poco valorizzate nell'attività di comunicazione rivolta al pubblico, in particolare in quella dell'UFSP.

Pubblicazione: sulla base delle conclusioni a cui è giunto il CPA nel suo rapporto di valutazione, il 30 giugno 2023 la CdG-N ha adottato un rapporto contenente otto raccomandazioni rivolte al Consiglio federale. I rapporti della CdG-N e del CPA sono stati pubblicati il 3 luglio 2023.

2.2

Il lavoro ridotto durante la crisi pandemica

Riferimento: «Il lavoro ridotto durante la crisi pandemica, rapporto del CPA del 13 gennaio 2023 all'attenzione del CdG-N» (FF 2023 2599).

Oggetto: in caso di provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità, le aziende possono beneficiare delle indennità di lavoro ridotto (ILR). Tale strumento mira a prevenire la disoccupazione accordando alle aziende che subiscono una perdita di lavoro temporanea indennità destinate a coprire i costi salariali dei dipendenti. Durante la crisi pandemica le ILR sono state finanziate dalla Confederazione; il Consiglio federale, in parte di concerto con il Parlamento, ha apportato una serie di modifiche alle disposizioni in materia, accorciando la durata del periodo di attesa, prolungando la durata massima del versamento delle ILR e ampliando la cerchia dei dipendenti aventi diritto a tali indennità. La procedura per ottenere le ILR è stata inoltre semplificata, tenuto conto del numero senza precedenti di imprese che ne hanno fatto richiesta durante la crisi pandemica. La vigilanza e lo svolgimento dei controlli presso le aziende beneficiarie delle ILR rientrano nella competenza della Confederazione.

Mandato e questioni trattate: contestualmente all'ispezione sulla gestione della pandemia di COVID-19 da parte delle autorità federali, il 26 gennaio 2021 le CdG hanno incaricato il CPA di effettuare una valutazione del lavoro ridotto durante la crisi pandemica. Il 9 settembre 2021 la sottocommissione DFF/DEFR della CdG-N, competente in materia, ha specificato che il CPA avrebbe dovuto esaminare i fondamenti delle ripetute modifiche apportate alle disposizioni sul lavoro ridotto, valutando anche l'assistenza fornita ai servizi cantonali e la vigilanza sull'eventuale indebita percezione delle ILR.

Procedura: la valutazione è stata svolta per mezzo di un'analisi documentale e un'audizione di oltre 40 persone, principalmente membri dell'Amministrazione. Su incarico del CPA, la Ecoplan AG ha inoltre condotto un sondaggio fra i servizi cantonali. La valutazione copre il periodo tra marzo 2020, quando ha avuto inizio la pandemia, e giugno 2022.

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Risultati: nel complesso il CPA è giunto alla conclusione che durante la crisi pandemica il lavoro ridotto è stato impiegato in linea di principio in modo appropriato. Tale strumento mira a prevenire la disoccupazione accordando alle aziende che subiscono una perdita di lavoro temporanea indennità destinate a coprire i costi salariali dei dipendenti. La legge prevede espressamente il ricorso alle ILR nel caso in cui la perdita di lavoro sia dovuta a provvedimenti delle autorità. A causa dell'elevato numero di aziende interessate, durante la crisi pandemica si è reso tuttavia necessario semplificare le procedure. Numerose modifiche delle norme sono state decise a brevissimo termine e hanno difettato di lungimiranza. Alcune delle modifiche normative sono inoltre rimaste in vigore a lungo, il che ha dato luogo a ulteriori difficoltà. L'applicazione delle numerose modifiche ha richiesto ingenti sforzi da parte di diversi attori, sia a livello federale che cantonale. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha dovuto stabilire priorità nell'attività di vigilanza, mentre il Controllo federale delle finanze ha dovuto ampliare il suo raggio di attività. Con ogni probabilità, i controlli messi in campo dalla SECO non permetteranno tuttavia di stimare in modo attendibile in che misura le ILR siano state percepite indebitamente.

Pubblicazione: sulla base delle conclusioni a cui è giunto il CPA nel suo rapporto di valutazione, il 20 ottobre 2023 la CdG-N ha adottato un rapporto contenente sette raccomandazioni rivolte al Consiglio federale. I rapporti della CdG-N e del CPA sono stati pubblicati il 26 ottobre 2023.

2.3

Misurazione dell'efficacia nel contesto della cooperazione internazionale

Riferimento: «Misurazione dell'efficacia nel contesto della cooperazione internazionale, rapporto del CPA del 27 aprile 2023 all'attenzione della CdG-S» (FF 2023 2894).

Oggetto: l'ambito della cooperazione internazionale (CI) è di competenza della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), della SECO e della Divisione Pace e diritti umani. Questi tre organi utilizzano le valutazioni del CPA per poter acquisire le informazioni necessarie nei processi decisionali e per migliorare il livello qualitativo dei loro interventi. La DSC e la SECO fanno inoltre ricorso a valutazioni esterne per calcolare i tassi di riuscita dei loro interventi così da poter riferire al Parlamento sui risultati raggiunti dalla CI.

Mandato e questioni trattate: il 25 gennaio 2022 le CdG hanno incaricato il CPA di effettuare una valutazione della misurazione dell'efficacia nel contesto della CI. Riunitasi il 23 maggio 2022, la sottocommissione DFAE/DDPS della CdG-S, competente in materia, ha deciso che il CPA avrebbe dovuto concentrarsi su uno strumento di misurazione in particolare, ossia la valutazione. Il CPA ha esaminato la qualità delle valutazioni effettuate nel settore della CI, il loro utilizzo ai fini della gestione e del rendiconto nonché l'adeguatezza dei costi delle valutazioni. Il CPA ha pertanto valutato soltanto le modalità adottate dall'Amministrazione per misurare l'efficacia della CI e non l'efficacia in sé.

Procedura: il CPA ha esaminato gli strumenti utilizzati per effettuare le valutazioni e i costi che queste hanno generato; inoltre ha condotto dei colloqui con più di trenta 6 / 14

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persone operative nelle tre unità interessate dell'Amministrazione federale e con alcuni esperti. Un mandatario esterno ha analizzato la qualità delle valutazioni per mezzo di una metavalutazione.

Risultati: il CPA è giunto alla conclusione che la misurazione dell'efficacia della CI tramite valutazioni è solo parzialmente appropriata. Per quanto riguarda la qualità delle valutazioni esterne, sono stati identificati punti di forza ma anche punti deboli.

Gli strumenti utilizzati per gestire le valutazioni e garantirne la qualità sono in gran parte appropriati, ma la loro portata varia a seconda dell'unità amministrativa. L'utilizzo delle valutazioni ai fini della gestione a vari livelli è complessivamente appropriato. Il monitoraggio relativo all'attuazione delle raccomandazioni contenute nelle valutazioni esterne avviene solo in parte. L'utilizzo delle valutazioni per il rendiconto al Parlamento e all'opinione pubblica è inadeguato e, in particolare, i tassi di riuscita pubblicati non sono significativi. Infine, i costi delle valutazioni sono trasparenti e piuttosto contenuti.

Pubblicazione: sulla base delle conclusioni a cui è giunto il CPA nel suo rapporto di valutazione, il 14 novembre 2023 la CdG-S ha adottato un rapporto contenente sei raccomandazioni rivolte al Consiglio federale. I rapporti della CdG-S e del CPA sono stati pubblicati il 20 novembre 2023.

2.4

Comunicazione delle autorità prima delle votazioni

Riferimento: «Comunicazione delle autorità prima delle votazioni, rapporto del CPA del 19 giugno 2023 all'attenzione della CdG-N» (FF 2024 65).

Oggetto: la comunicazione delle autorità federali prima delle votazioni ha come obiettivo principale la libera formazione della volontà dei cittadini. Tale comunicazione può essere effettuata sotto forma di spiegazioni del Consiglio federale (opuscoli di voto), di interventi pubblici o di pubblicazioni nei media sociali. La legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) sancisce che il Consiglio federale informi in maniera costante gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale e che, nel farlo, rispetti i principi di completezza, oggettività, trasparenza e proporzionalità. Nonostante i miglioramenti apportati dalla Cancelleria federale (CaF) al modo in cui i contenuti sono elaborati, la comunicazione delle autorità prima delle votazioni continua a dare adito a critiche.

Mandato e questioni trattate: il 25 gennaio 2022 le CdG hanno incaricato il CPA di procedere a una valutazione della comunicazione delle autorità prima delle votazioni.

Riunitasi il 25 maggio 2022, la sottocommissione DFGP/CaF della CdG-N, competente in materia, ha deciso che la valutazione doveva riguardare le direttive, le strategie e i processi su cui si fonda la comunicazione relativa alle votazioni e la loro applicazione, ma anche i contenuti di quattro votazioni la cui comunicazione è stata oggetto di critiche nonché le differenze di intensità della comunicazione e l'utilizzo che i cittadini fanno dei contenuti.

Procedura: il CPA ha svolto un'analisi documentale dei fondamenti della comunicazione e ha condotto una ventina di colloqui con alcuni membri dell'Amministrazione federale. Ha inoltre incaricato un giurista esterno all'amministrazione di elaborare una 7 / 14

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griglia di analisi, che gli è servita soprattutto per esaminare i contenuti della comunicazione nell'ambito di quattro votazioni controverse; infine, basandosi su analisi statistiche, il CPA ha valutato le differenze di intensità della comunicazione e l'utilizzo dei contenuti della comunicazione da parte degli aventi diritto di voto.

Risultati: nel complesso il CPA è giunto alla conclusione che la comunicazione delle autorità prima delle votazioni è solo parzialmente adeguata. L'opuscolo con le spiegazioni del Consiglio federale è uno strumento importante per la formazione della volontà dei cittadini, mentre i media sociali svolgono un ruolo secondario. Le istruzioni della CaF per la redazione delle spiegazioni del Consiglio federale concretizzano i principi della comunicazione in maniera adeguata, tuttavia i dipartimenti le utilizzano poco. Inoltre i fondamenti della comunicazione non disciplinano del tutto la ripartizione delle competenze tra i vari livelli amministrativi; malgrado ciò il coordinamento risulta adeguato nella pratica. I contenuti della comunicazione rispettano in larga misura i principi giuridici, anche se con qualche lacuna. I dipartimenti hanno interpretazioni diverse circa le nozioni di comunicazione proporzionata e di confine tra informazione e campagna. La comunicazione delle autorità prima delle votazioni varia di intensità, ma resta complessivamente proporzionata rispetto alla copertura mediatica.

Pubblicazione: sulla base delle conclusioni a cui è giunto il CPA nel suo rapporto di valutazione, il 21 novembre 2023 la CdG-N ha adottato un rapporto contenente quattro raccomandazioni rivolte al Consiglio federale. I rapporti della CdG-N e del CPA sono stati pubblicati il 24 novembre 2023.

3

Valutazioni in corso

Alla fine del 2023 tre valutazioni del CPA erano ancora in corso.

3.1

Ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni

Oggetto: le persone che presentano una domanda di asilo in Svizzera sono dapprima accolte in un centro federale d'asilo (CFA). La maggior parte di esse è in un secondo momento assegnata a un Cantone. Questa ripartizione è effettuata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) allo scopo di distribuire equamente le persone in questione tra i Cantoni. La chiave di ripartizione applicata tiene conto di diversi criteri quali il numero di abitanti del Cantone, la cittadinanza dei richiedenti l'asilo, la presenza in Svizzera di familiari o la necessità di assistenza speciale.

Mandato e questioni trattate: il 24 gennaio 2023 le CdG hanno incaricato il CPA di effettuare una valutazione sulla ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni.

L'8 maggio 2023 la sottocommissione DFGP/CaF della CdG-S, competente in materia, ha deciso che la valutazione del CPA dovrà fornire risposta alle seguenti domande: ­

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La ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni è definita in modo appropriato?

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­

Questa ripartizione viene effettuata in modo opportuno, in particolare in caso di forti fluttuazioni del numero di richiedenti l'asilo?

Procedura: il CPA esamina il sistema di ripartizione per mezzo di un'analisi documentale e di colloqui condotti con collaboratori del SEM, con rappresentanti dei Cantoni e con esperti. Un mandatario incaricato dal CPA provvede inoltre a verificare l'implementazione del sistema in questione effettuando un'analisi statistica della banca dati della SEM sulle procedure di asilo.

Tempistica: secondo quanto pianificato, il CPA presenterà il suo rapporto finale alla sottocommissione competente nel corso del secondo trimestre del 2024.

3.2

Servizio militare con limitazioni

Oggetto: ogni anno, in occasione del reclutamento, l'esercito valuta fino a 35 000 persone soggette all'obbligo di leva per determinare la loro idoneità al servizio militare. Ad esempio, chi per ragioni mediche non può sparare o non può compiere lunghe marce con uno zaino pesante viene giudicato idoneo al servizio militare con limitazioni. Questa idoneità con limitazioni è anche chiamata attribuzione differenziata. Negli ultimi anni il numero di soggetti idonei con limitazioni è aumentato sino a raggiungere il 10­12 per cento delle persone giudicate idonee al servizio militare.

Mandato e questioni trattate: il 24 gennaio 2023 le CdG hanno incaricato il CPA di svolgere una valutazione del servizio militare con limitazioni. L'8 maggio 2023 la sottocommissione DFAE/DDPS della CdG-N, competente in materia, ha incaricato il CPA di esaminare le modalità con cui viene riconosciuta l'idoneità con limitazioni.

L'esame del CPA dovrà fornire risposta alle seguenti domande: ­

Le linee guida per la valutazione dell'idoneità con limitazioni sono legittime e adeguate?

­

In occasione del reclutamento, per la valutazione dell'idoneità sono applicate procedure uniformi e adeguate?

­

L'uguaglianza giuridica delle decisioni sull'idoneità con limitazioni è adeguatamente garantita?

Procedura: la valutazione del CPA si basa su un'analisi documentale e una perizia giuridica. Il CPA ha svolto anche un'inchiesta online presso il personale dei diversi servizi attivi nei centri di reclutamento. Su mandato del CPA, un ente di ricerca esterno provvede inoltre a effettuare alcune valutazioni statistiche sulle decisioni prese relativamente all'idoneità al servizio militare.

Tempistica: secondo quanto pianificato, il CPA presenterà il suo rapporto finale alla sottocommissione competente nel corso dell'ultimo trimestre del 2024.

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3.3

Sistema dei giudici non di carriera

Oggetto: presso tre dei quattro tribunali della Confederazione, vale a dire il Tribunale federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale dei brevetti, accanto ai giudici ordinari sono impiegati anche giudici non di carriera. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) non fa invece ricorso a questa pratica. L'impiego di giudici non di carriera mira in particolare a gestire eventuali picchi di lavoro dei tribunali e a sostituire i giudici ordinari assenti. Tale sistema varia sensibilmente da un tribunale all'altro.

Mandato e questioni trattate: nel 2022 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha chiesto alla CdG-N di valutare il sistema dei giudici non di carriera.

Il 23 gennaio 2023 le CdG hanno deciso di affidare il compito al CPA. Il 24 agosto 2023 le sottocommissioni Tribunali/MPC delle CdG, competenti in materia, hanno incaricato il CPA di fornire risposta alle seguenti domande: ­

l'impiego di giudici non di carriera contribuisce a rendere efficiente l'attività giudiziaria dei singoli tribunali?

­

l'impiego di giudici non di carriera contribuisce all'indipendenza dell'attività giudiziaria dei singoli tribunali?

­

l'impiego dei giudici non di carriera contribuisce alla buona qualità dell'attività giudiziaria dei singoli tribunali?

­

la frequenza con cui sono impiegati i giudici non di carriera nei vari tribunali è appropriata considerando i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano?

­

le prescrizioni legali e regolamentari per l'impiego dei giudici non di carriera nei singoli tribunali sono adeguate?

­

l'impiego di giudici non di carriera sarebbe adeguato anche presso il TAF, considerando i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano presso gli altri tribunali?

Procedura: in una prima fase un ente esterno incaricato dal CPA svolge un'inchiesta online presso i giudici ordinari, i giudici non di carriera e i cancellieri dei tribunali. I risultati dell'inchiesta vengono in seguito approfonditi in gruppi di discussione in seno ai singoli tribunali. Il CPA effettua inoltre un'analisi statistica sull'impiego dei giudici non di carriera. L'esame delle basi legali è effettuato tramite una perizia legale. Il CPA svolge infine un'analisi documentale e conduce un gruppo di discussione relativo al TAF. Anche per queste analisi si avvarrà di perizie giuridiche esterne.

Tempistica: secondo quanto pianificato, il CPA presenterà il suo rapporto finale alla sottocommissione competente nel corso del primo trimestre del 2025.

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4

Nuove valutazioni nel 2024

Il CPA ha il compito di segnalare alle CdG determinate questioni sulle quali è necessario far luce.2 Nel complesso, durante l'anno in rassegna il CPA ha presentato sette tematiche alle sottocommissioni, le quali hanno catalogato le proposte in base alla loro priorità. Il CPA ha quindi approfondito quattro proposte, raccomandando poi per tutt'e quattro l'attuazione. Il 26 gennaio 2024, le CdG hanno scelto i temi seguenti tra le valutazioni proposte: ­

Consolati onorari (competenza: sottocommissione DFAE/DDPS delle CdG-S);

­

Pianificazione dei progetti di infrastruttura ferroviaria (competenza: sottocommissione DFI/DATEC delle CdG-S);

­

Indipendenza e gestione della sorveglianza dei prezzi (competenza: sottocommissione DFF/DEFR delle CdG-N).

5

Credito per ricorso a esperti

Nell'ambito delle sue valutazioni, il CPA dispone di un credito che gli consente di conferire mandati a esperti esterni nell'ambito delle sue valutazioni.3 Per l'anno in rassegna le spese a tal fine ammontano complessivamente a 99 763 franchi. La tabella 1 indica la ripartizione dell'importo tra le diverse valutazioni e i diversi mandatari.

Tabella 1 Utilizzo del credito stanziato per il ricorso a esperti esterni nel 2023 Valutazione

Mandatario

Ripartizione dei richiedenti PrivatePublicConsulting l'asilo tra i Cantoni GmbH (PPC), Ostermundigen Servizio militare con limitazioni (perizia giuridica)

Prof. Dr. Andreas Glaser, Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA)

Servizio militare con limitazioni (analisi statistica)

INFRAS, Zurigo

Servizio militare Medici su mandato con limitazioni del DDPS (partecipazione all'inchiesta)

2 3

Costi (in fr.)

Stato

39 850

in corso

9 478

in corso

17 868

in corso

9 900

conclusa

Art. 10 cpv. 1 lett. a Oparl Art. 10 cpv. 4 Oparl

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Valutazione

Mandatario

Costi (in fr.)

Stato

Misurazione dell'efficacia Centrum für Evaluation 19 505 nel contesto della CEval GmbH, Saarbrücken cooperazione internazionale

conclusa

Comunicazione delle autorità prima delle votazioni

conclusa

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Prof. Dr. Lorenz Langer, Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA)

3 163

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Abbreviazioni art.

CaF CdG CdG-N CdG-S CFA CI CPA cpv.

DATEC DDPS DEFR DFAE DFF DFGP DFI DSC FF ILR lett.

LParl MPC n.

OParl RS SECO SEM TAF UFSP

articolo Cancelleria federale Commissioni della gestione delle Camere federali Commissione della gestione del Consiglio nazionale Commissione della gestione del Consiglio degli Stati Centro federale di asilo Cooperazione internazionale Controllo parlamentare dell'amministrazione capoverso Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale delle finanze Dipartimento federale di giustizia e polizia Dipartimento federale dell'interno Direzione dello sviluppo e della cooperazione Foglio federale indennità di lavoro ridotto lettera Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento; RS 171.10) Ministero pubblico della Confederazione numero Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare; RS 171.115) Raccolta sistematica Segreteria di Stato dell'economia Segreteria di Stato della migrazione Tribunale amministrativo federale Ufficio federale della sanità pubblica

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Colophon

Contatto Controllo parlamentare dell'amministrazione Servizi del Parlamento CH-3003 Berna Tel. +41 58 322 97 99 E-mail: pvk.cpa@parl.admin.ch www.parl.ch > Organi > Commissioni> CPA Lingua originale del rapporto: tedesco (francese: n. 2.1, 2.3, 2.4 e 3.1).

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