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24.004 Rapporto annuale 2023 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 26 gennaio 2024

Onorevoli colleghi, conformemente all'articolo 55 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl, RS 171.10), vi sottoponiamo il rapporto sull'attività delle Commissioni della gestione e della loro Delegazione nel 2023 affinché ne prendiate atto.

Il presente rapporto informa sui controlli più importanti effettuati durante l'anno in rassegna nonché sui risultati e sugli insegnamenti che se ne possono trarre.

Gradite, onorevoli colleghi, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 gennaio 2024

In nome delle Commissioni della gestione delle Camere federali: Il presidente della CdG-N, Erich Hess Il presidente della CdG-S, Charles Juillard

2024-0344

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Indice 1

Introduzione

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Mandato e organizzazione 2.1 Missioni e competenze delle CdG 2.1.1 Missioni delle CdG nell'ambito dell'alta vigilanza 2.1.2 Diritti d'informazione e natura confidenziale dei lavori 2.1.3 Collaborazione delle CdG e della DelCdG con la loro segreteria 2.1.4 Collaborazione delle CdG con le Commissioni delle finanze, la Delegazione delle finanze e il Controllo federale delle finanze 2.2 Organizzazione e composizione delle CdG

7 7 7 8

3

Lavori delle CdG nel 2023 3.1 Pubblicazioni delle CdG nel 2023 3.2 Settore DFAE/DDPS 3.2.1 Sicurezza informatica presso RUAG 3.2.2 Procedura di valutazione del nuovo aereo da combattimento 3.2.3 Controlling di affari offset 3.2.4 Controllo successivo sulle irregolarità nei conteggi dei servizi militari volontari a carico dell'indennità di perdita di guadagno 3.2.5 Ufficio federale di topografia ­ Mandato dell'Ufficio federale rispetto alle prestazioni di privati 3.2.6 Inchieste amministrative e disciplinari nell'Amministrazione federale 3.3 Settore DFF/DEFR 3.3.1 Ruolo delle autorità federali in occasione dell'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS (lavori preliminari delle CdG) 3.3.2 Attività di vigilanza del CDF all'estero 3.3.3 Verifica dell'attività amministrativa dell'UFAG e del DEFR in relazione al versamento di pagamenti diretti 3.3.4 Attuazione dell'obbligo di dichiarazione del legno da parte del DEFR 3.4 Settore DFI/DATEC 3.4.1 Gestione della crisi energetica da parte delle autorità federali 3.4.2 Guasti sulla rete di Swisscom SA 3.4.3 Problemi di natura tecnica a Skyguide SA 3.4.4 Quadro legale relativo ai laboratori biologici ad alta sicurezza

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9 10 11 15 15 18 18 19 21 22 23 23 25 25 27 28 29 31 31 33 34 35

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3.4.5

Penuria di medicamenti e di vaccini in Svizzera e caso specifico della penuria di compresse di metadone 3.4.6 Vigilanza dell'UFSP sulla fondazione «lemievaccinazioni» e partecipazione della Confederazione nelle fondazioni di diritto privato 3.4.7 Scenari demografici dell'Ufficio federale di statistica 3.5 Settore DFGP/CaF 3.5.1 Commissioni consultive extraparlamentari 3.5.2 Piano di sicurezza per gli edifici della Confederazione 3.5.3 Transito di richiedenti l'asilo 3.6 Settore Tribunali/MPC 3.6.1 Vigilanza del Tribunale federale sui tribunali federali di prima istanza 3.6.2 Collaborazione del Ministero pubblico della Confederazione con i giudici dei provvedimenti coercitivi 3.6.3 Sostegno al Ministero pubblico della Confederazione da parte della Polizia giudiziaria federale 3.7 Stato di avanzamento delle ispezioni in corso delle CdG e della DelCdG 3.8 Altri temi trattati dalle CdG 3.9 Visite di servizio 3.10 Domande di vigilanza 4

37 39 41 43 43 44 44 45 45 46 47 48 51 58 59

Ispezione relativa alla gestione della pandemia di COVID-19 4.1 Settore DFAE/DDPS 4.1.1 Acquisto di mascherine di protezione 4.2 Settore DFI/DATEC 4.2.1 Strategia per l'approvvigionamento di vaccini 4.2.2 Attuazione della Strategia di vaccinazione anti-COVID-19 4.3 Pubblicazioni delle CdG relative alla gestione della pandemia di COVID-19 4.4 Lavori in corso delle CdG

59 62 62 63 63 65

5

Rapporti di gestione e rapporti periodici 5.1 Rapporto di gestione 2022 del Consiglio federale 5.2 Rapporto di gestione 2022 del Tribunale federale 5.3 Altri rapporti analizzati dalle CdG

71 71 73 73

6

Servizio delle attività informative e protezione dello Stato 6.1 Introduzione 6.1.1 Compiti, diritti e organizzazione della DelCdG 6.1.2 Prassi della DelCdG quanto alle informazioni concernenti i suoi documenti presso il SIC 6.2 Ispezione sul caso Crypto AG 6.2.1 Contesto

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67 70

75 76 76 3 / 90

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6.2.2

6.3

6.4

Rapporto del Consiglio federale sull'attuazione delle raccomandazioni 6.2.3 Chiusura del controllo successivo Alta vigilanza in materia di attività informative 6.3.1 Contatti con servizi partner all'estero 6.3.2 Acquisizione di informazioni soggetta ad autorizzazione 6.3.3 Richieste di informazioni in caso di richiedente non registrato nei sistemi 6.3.4 Qualità dei contratti di prestazioni di servizio del SIC 6.3.5 Visita di servizio al SIC Ulteriori attività 6.4.1 Centro amministrativo del DDPS alla Papiermühlestrasse 20

Elenco delle abbreviazioni Allegato: Rapporto annuale 2023 del Controllo parlamentare dell'amministrazione

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Rapporto 1

Introduzione

Il presente rapporto annuale fornisce una visione d'insieme delle attività di alta vigilanza parlamentare delle Commissioni della gestione (CdG) e della Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCdG) nel 2023, nonché alcune informazioni sui metodi e sui processi operativi, sui problemi riscontrati in occasione di alcuni controlli e sui risultati conseguiti.

Nel 2023 le CdG hanno pubblicato quindici rapporti d'inchiesta1, nei quali hanno esaminato le attività del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza, la misurazione dell'efficacia nella cooperazione internazionale e la comunicazione delle autorità prima delle votazioni2. Le CdG hanno anche pubblicato le conclusioni dei loro controlli successivi concernenti l'ammissione e il riesame dei medicamenti iscritti nell'elenco delle specialità e la partecipazione della Confederazione all'applicazione di sanzioni economiche.

Un elenco delle pubblicazioni delle CdG nell'anno in rassegna è presentato al numero 3.1 (pubblicazioni generali) e al capitolo 4 (pubblicazioni in relazione con la pandemia di COVID-19).

Nella seduta del 24 gennaio 2023 le CdG hanno deciso di indagare sulle indiscrezioni riguardanti gli affari del Consiglio federale relativi al COVID-19 e hanno istituito un gruppo di lavoro a tale scopo.3 Nella seduta del 17 novembre 2023 le Commissioni hanno adottato e pubblicato il loro rapporto in cui hanno formulato nove raccomandazioni all'attenzione del Consiglio federale.4 Il rapporto annuale si concentra soprattutto sui dossier che non sono stati oggetto di comunicazioni pubbliche durante l'anno in rassegna (v. n. 3.2 segg.). Per essere il più possibile trasparenti, nel rapporto annuale le CdG informano inoltre in forma sintetica sui lavori in corso (v. n. 3.7 e 3.8 segg.). Conformemente alle loro direttive, le CdG forniscono informazioni dettagliate in merito a un dossier solo una volta completata l'indagine.

Nell'anno in rassegna le CdG hanno proseguito la loro ispezione volta ad analizzare le misure adottate dal Consiglio federale per lottare contro la pandemia di COVID-19.

Il capitolo 4 presenta i risultati dei loro lavori a tal proposito. I vari accertamenti delle 1

2 3

4

Quattro rapporti facevano il punto della situazione sulle indagini legate alla pandemia di COVID-19 (v. qui appresso), cinque concernevano un controllo successivo relativo ciascuno a un'inchiesta precedente condotta dalle CdG e quattro si basavano su valutazioni effettuate dal Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA).

I rapporti «Misurazione dell'efficacia nel contesto della cooperazione internazionale» e «Comunicazione delle autorità prima delle votazioni» si fondano su valutazioni del CPA.

Le Commissioni della gestione indagano sulle indiscrezioni riguardanti gli affari del Consiglio federale relativi alla pandemia di COVID-19, compreso il ruolo svolto dal capo del DFI, comunicato stampa delle CdG-N/S del 24 gen. 2023.

Indiscrezioni riguardanti gli affari del Consiglio federale relativi alla pandemia di COVID-19: le CdG ravvisano la necessità di intervenire, comunicato stampa delle CdG-N/S del 7 nov. 2023.

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CdG hanno riguardato, fra l'altro, l'approvvigionamento delle dosi di vaccino, l'attuazione della Strategia di vaccinazione anti-COVID-19 e l'acquisto di mascherine di protezione. Nel quadro della loro ispezione concernente la gestione della pandemia di COVID-19 le CdG hanno inoltre pubblicato quattro rapporti in merito al ricorso del Consiglio federale e dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) alle conoscenze scientifiche, al rispetto dei diritti fondamentali da parte delle autorità federali, alla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per la gestione della crisi pandemica di COVID-19 e al lavoro ridotto durante la crisi pandemica.

Nel 2023 le CdG hanno parimenti avviato altre tre ispezioni: la prima concernente la ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni, la seconda sul sistema dei giudici non di carriera e la terza sul servizio militare con limitazioni.5 Su ognuna delle suddette ispezioni il CPA sta attualmente svolgendo una valutazione (cfr. rapporto del CPA allegato, n. 3), sulla cui base la commissione competente farà le proprie considerazioni sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare.

Oltre che delle ispezioni menzionate, nel 2023 le CdG si sono occupate di varie tematiche su cui non sono ancora state pubblicate informazioni e che vengono affrontate nel presente rapporto, come il controlling degli affari offset (v. n. 3.2.3), il ruolo delle autorità federali in occasione dell'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS (lavori preliminari delle CdG, v. n. 3.3.1), il quadro giuridico relativo ai laboratori biologici di alta sicurezza (v. n. 3.4.4), il transito di richiedenti l'asilo (v. n. 3.5.3) o ancora il sostegno al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) da parte della Polizia giudiziaria federale (PGF, v. n. 3.6.3). Informano altresì sul seguito dei lavori che avevano condotto in precedenza nei diversi affari, come la procedura di valutazione del nuovo aereo da combattimento dell'esercito (v. n. 3.2.2) o la penuria di medicamenti in Svizzera (v. n. 3.4.5).

Nell'anno in rassegna le CdG si sono riunite in 22 sedute plenarie, il gruppo di coordinamento ha svolto una seduta mentre le sottocommissioni e i gruppi di lavoro hanno svolto 96 sedute, 16 delle quali dedicate a sopralluoghi presso servizi della Confederazione. Dal canto suo, la
DelCdG si è incontrata 11 volte. In totale si sono quindi svolte 130 sedute.

In occasione della seduta plenaria comune del 26 gennaio 2024 le CdG hanno approvato all'unanimità il presente rapporto e deciso di pubblicarlo. La bozza del rapporto è stata sottoposta per parere alle autorità interessate conformemente all'articolo 157 della legge sul Parlamento (LParl)6. I pareri pervenuti sono stati esaminati dalle CdG e dalla DelCdG e tenuti in considerazione per quanto possibile.

5 6

Le CdG e la DelCdG pubblicano il rapporto annuale 2022 e il programma per il 2023, comunicato stampa delle CdG-N/S del 26 gen. 2023.

Legge federale del 13 dic. 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento; RS 171.10).

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Mandato e organizzazione

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Missioni e competenze delle CdG

2.1.1

Missioni delle CdG nell'ambito dell'alta vigilanza

In qualità di commissioni parlamentari le CdG esercitano, su mandato delle Camere federali, l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione, nonché di altri enti incaricati di compiti federali (art. 169 della Costituzione [Cost.]7 e art. 52 LParl). I compiti, le responsabilità e le competenze delle CdG sono definiti principalmente agli articoli 26­27, 52­ 55 e 153­158 LParl, ma anche in altri testi legali8 e regolamentari9.

Nell'esercizio del loro mandato le CdG verificano principalmente se le autorità federali agiscono secondo la Costituzione e le leggi e se i compiti loro assegnati dal legislatore sono stati svolti correttamente (controllo della legalità). Accertano inoltre che le misure adottate dallo Stato siano opportune e che le autorità federali sfruttino adeguatamente il margine discrezionale di cui dispongono (controllo dell'adeguatezza).

Infine controllano l'efficacia delle misure adottate con riferimento agli obiettivi fissati dal legislatore (controllo dell'efficacia).

I compiti delle CdG sono i seguenti: ­

eseguire ispezioni;

­

incaricare il CPA di effettuare valutazioni;

­

verificare i rapporti annuali di gestione del Consiglio federale e del Tribunale federale, nonché i rapporti annuali di altre unità amministrative della Confederazione;

­

trattare i rapporti che devono essere presentati loro dal Consiglio federale, dai dipartimenti e da altri uffici;

­

effettuare sopralluoghi presso autorità e servizi della Confederazione;

­

trattare le domande di vigilanza presentate da terzi;

­

formulare raccomandazioni al Consiglio federale, ai dipartimenti, ai tribunali della Confederazione, all'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) e al Ministero pubblico della Confederazione (MPC);

­

verificare l'attuazione di raccomandazioni formulate in precedenza.

Le CdG riferiscono una volta all'anno al Parlamento sui principali risultati dei loro lavori (art. 55 LParl). Il presente rapporto verrà trattato dalle due Camere nella sessione primaverile.

7 8

9

Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101).

Art. 32 della legge federale del 13 dic. 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.51), art. 5 cpv. 1 della legge del 24 mar. 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) e art. 10 della legge del 18 mar. 2005 sul raccordo RAV (LRAV; RS 742.140.3).

Principi d'azione delle Commissioni della gestione del 29 ago. e del 4 set. 2003 (FF 2015 3927).

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L'ambito di vigilanza delle CdG comprende tutte le attività del Consiglio federale e delle unità dell'Amministrazione federale, nonché dei tribunali della Confederazione e del MPC. Ne sono escluse la giurisprudenza dei tribunali e le decisioni del Ministero pubblico (art. 191c Cost., art. 26 cpv. 4 LParl).

L'alta vigilanza parlamentare si esercita inoltre su tutti gli enti di diritto pubblico e privato e sulle persone fisiche e giuridiche che svolgono compiti federali, benché in questo ambito le CdG facciano prova di maggiore moderazione rispetto a quanto avviene per i servizi dell'Amministrazione centrale. Anche i Cantoni sono soggetti alla vigilanza delle CdG, nella misura in cui sono incaricati dell'attuazione del diritto federale (art. 46 cpv. 1 e 49 cpv. 2 Cost.).

2.1.2

Diritti d'informazione e natura confidenziale dei lavori

Per adempiere il compito di alta vigilanza, le CdG dispongono di ampi diritti d'informazione (art. 150 e 153 LParl). In particolare hanno il diritto di interrogare direttamente tutti i rappresentanti delle autorità, tutti i collaboratori dei servizi della Confederazione e altri rappresentanti di organi che assumono compiti federali (in carica o no), nonché di ottenere da questi ultimi tutte le informazioni utili per il loro lavoro.

Esse hanno inoltre la possibilità di chiamare a comparire le persone soggette all'obbligo di informare e, se del caso, di prescrivere un accompagnamento coattivo. Visto che il segreto d'ufficio non si applica in caso di audizioni di agenti della Confederazione da parte delle CdG, le persone sentite da queste ultime non possono avvalersene per rifiutarsi di deporre.

Nell'esercizio dei loro diritti d'informazione le CdG sono sottoposte soltanto a due restrizioni: non sono autorizzate a consultare i verbali delle sedute del Consiglio federale né a esigere informazioni che devono essere tenute segrete nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative o per altri motivi (art. 153 cpv. 6 LParl).

Le commissioni di vigilanza «decidono definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione» (art. 153 cpv. 6 primo periodo LParl): questa competenza garantisce che la decisione relativa alla portata e all'esercizio dei diritti d'informazione sia presa in ogni singolo caso dalle CdG quale organo che esercita la vigilanza e non dall'Esecutivo che vi è sottoposto. Se il Consiglio federale fa valere che un documento rientra nella categoria dei documenti soggetti alla protezione dello Stato, le CdG fanno appello alla DelCdG per dirimere la questione.

Le due riserve summenzionate relative ai diritti d'informazione delle CdG non valgono per la DelCdG: in virtù dell'articolo 169 capoverso 2 Cost. e dell'articolo 154 LParl, quest'ultima dispone infatti di diritti d'informazione illimitati nei confronti delle autorità e degli enti assoggettati alla sua vigilanza. Oltre a poter esigere tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti, la DelCdG può infatti anche disporre interrogatori formali di testimoni (art. 155 LParl) senza che si possa far valere il segreto d'ufficio o militare.

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Dati i loro ampi diritti d'informazione, in contropartita le CdG e la DelCdG devono garantire la confidenzialità e trattare le informazioni confidenziali in maniera responsabile. Le CdG sono pertanto tenute a prendere provvedimenti appropriati per tutelare il segreto (art. 150 cpv. 3 LParl).10 Le CdG hanno dunque emanato pertinenti istruzioni che tra l'altro disciplinano in maniera restrittiva l'accesso ai corapporti dei capidipartimento relativi agli affari del Consiglio federale.11 I membri delle CdG sono inoltre vincolati al segreto d'ufficio per quanto concerne tutti i fatti di cui vengono a conoscenza nell'ambito del loro mandato (art. 8 LParl).

I rapporti d'inchiesta sono generalmente pubblicati, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione (art. 158 cpv. 3 LParl). La legge conferisce alle autorità interessate il diritto di esprimere un parere prima della pubblicazione (art. 157 LParl).

I mezzi di cui dispongono le CdG nei confronti degli uffici sottoposti alla loro vigilanza sono soprattutto di natura politica. Le Commissioni comunicano in genere le proprie conclusioni alle autorità superiori responsabili mediante rapporti ufficiali o lettere che contengono raccomandazioni rispetto alle quali dette autorità sono chiamate a prendere posizione. Così facendo, le Commissioni obbligano le autorità a rendere conto del lavoro svolto (o di eventuali omissioni). All'occorrenza, possono ricorrere agli strumenti parlamentari (deposito di una mozione, di un postulato o di un'iniziativa parlamentare) per avviare una modifica di legge.

2.1.3

Collaborazione delle CdG e della DelCdG con la loro segreteria

Le CdG e la DelCdG dirigono i propri lavori e ne assumono la responsabilità. Spetta a loro determinare le questioni da approfondire e stabilire la procedura da seguire durante le inchieste.

La segreteria delle CdG/DelCdG, aggregata ai Servizi del Parlamento, assiste e fornisce consulenza alle Commissioni e alla DelCdG nello svolgimento dei loro compiti12.

In virtù dell'articolo 67 LParl la segreteria dispone degli stessi diritti d'informazione delle CdG e della DelCdG per le quali opera. Secondo l'articolo 153 capoverso 1 secondo periodo LParl, le CdG e la DelCdG possono incaricare la loro segreteria di chiarire singoli fatti: le CdG e la DelCdG le conferiscono mandati, di cui seguono e verificano l'attuazione.

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11

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Perizie su mandato della CdG-N: Biaggini Giovanni, «Informationsrechte der Geschäftsprüfungskommissionen der eidg. Räte im Bereich der Strafverfolgung aus verfassungsmässiger Sicht», 5 giu. 2008; Oberholzer Niklaus, «Informationsrechte der Geschäftsprüfungskommissionen der eidg. Räte im Bereich der Strafverfolgung aus strafprozessualer Sicht: Gutachten im Auftrag der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates», 5 giu. 2008, www.parlamento.ch > Organi > Commissioni > Commissioni di vigilanza > CdG > Documenti di riferimento (stato: 3 nov. 2023, disponibili soltanto in tedesco e in francese).

Weisungen der GPK der eidg. Räte über ihre Massnahmen zum Geheimnisschutz, del 27 gen. 2012, www.parlamento.ch > Organi > Commissioni > Commissioni di vigilanza > CdG > Documenti di riferimento > Diritti d'informazione delle Commissioni della gestione (stato: 3 nov. 2023, disponibile soltanto in tedesco e francese).

Art. 64 cpv. 1 e 2 lett. b e d LParl.

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Data la specificità del sistema di milizia e la necessaria indipendenza delle CdG nei confronti degli enti sottoposti a vigilanza, la segreteria delle CdG/DelCdG svolge un ruolo essenziale nell'adempimento del loro mandato legale assistendole nella scelta, nell'ideazione e nello svolgimento di inchieste e valutazioni e per tutte le altre misure concernenti l'alta vigilanza.13 La segreteria tratta inoltre le domande di cui all'articolo 129 LParl e prepara le relative decisioni.

2.1.4

Collaborazione delle CdG con le Commissioni delle finanze, la Delegazione delle finanze e il Controllo federale delle finanze

Nell'ambito delle loro attività, le CdG sono regolarmente in contatto con gli altri enti incaricati della vigilanza e dell'alta vigilanza sulle finanze della Confederazione, ossia le Commissioni delle finanze (CdF), la Delegazione delle finanze (DelFin) e il Controllo federale delle finanze (CDF).

Nella prassi i due settori dell'alta vigilanza parlamentare ­ sulle finanze e sulla gestione ­ non sempre possono essere chiaramente distinti. La gestione, nelle sue varie modalità, ha spesso conseguenze finanziarie, mentre l'azione dello Stato, quasi senza eccezioni, ha un legame con le finanze. Inoltre, i problemi nel settore della vigilanza finanziaria hanno spesso origine nella gestione e viceversa.

Considerato quanto precede, è necessario che le CdF, la DelFin e le CdG collaborino e coordinino le loro attività. In generale si procede nel modo seguente: se per un determinato oggetto sono predominanti gli aspetti di politica finanziaria, la sua trattazione spetta prioritariamente alle CdF e alla DelFin, mentre le questioni riguardanti soprattutto la gestione sono affidate prioritariamente alle CdG. Determinati oggetti, quali i rapporti di gestione dei tribunali della Confederazione e di talune imprese pubbliche, i consuntivi e i preventivi dei tribunali della Confederazione, del MPC e dell'Autorità di vigilanza sul MPC, sono trattati congiuntamente dalle CdF e dalle CdG. Inoltre, le segreterie delle due Commissioni si incontrano quattro volte all'anno per coordinare i loro lavori, mentre i segretari delle sottocommissioni si incontrano e si scambiano informazioni ogni volta che ciò si rivela necessario in relazione a un determinato dossier.

Le CdG mantengono anche contatti con il CDF, l'organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione, le cui competenze sono definite nella legge sul Controllo delle finanze (LCF)14. Secondo l'articolo 15 capoverso 1 LCF, le CdF e la DelFin sono gli interlocutori diretti del CDF in Parlamento. La legge prevede inoltre che il CDF trasmetta i risultati delle sue verifiche alla DelFin (art. 14 cpv. 1 LCF). Con la revisione della LCF, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, è stata istituita una base legale per il flusso di informazioni tra il CDF, i dipartimenti, gli uffici federali incaricati di eseguire compiti trasversali, il Consiglio federale, la DelFin e le CdG. La modifica della legge prevede tra l'altro che il CDF comunichi alle CdG e alla DelCdG le 13 14

Art. 7 lett. a del regolamento interno dei Servizi del Parlamento del 16 mag. 2014 (RSP), www.parlamento.ch > Il Parlamento > Servizi del Parlamento (stato: 3 nov. 2023).

Legge federale del 28 giu. 1967 sul Controllo federale delle finanze (LCF; RS 614.0).

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lacune sostanziali constatate nella gestione degli affari, contemporaneamente alla presentazione del rapporto alla DelFin15.

Le CdG ricevono ora il programma di revisione del CDF ogni anno alla fine del mese di gennaio e hanno quindi l'opportunità di discutere con il CDF su eventuali questioni di fondo. Inoltre, le CdG prendono atto del rapporto annuale del CDF ogni primavera16.

2.2

Organizzazione e composizione delle CdG

Come le altre commissioni parlamentari, le CdG sono composte da 25 membri del Consiglio nazionale e da 13 membri del Consiglio degli Stati. I membri sono eletti per un periodo di quattro anni con la possibilità di rinnovare il mandato. La composizione delle commissioni e l'assegnazione della presidenza e della vicepresidenza si improntano alla forza dei gruppi parlamentari all'interno di ogni Camera (art. 43 cpv. 3 LParl). Per quanto possibile, è tenuto conto anche delle lingue ufficiali e delle regioni del Paese.

Ogni commissione è suddivisa in diverse sottocommissioni permanenti (art. 45 cpv. 2 LParl, art. 14 cpv. 3 RCN17 e art. 11 cpv. 1 RCS18), che coprono tutti i dipartimenti, la Cancelleria federale (CaF), i tribunali della Confederazione, il MPC e la sua autorità di vigilanza (AV-MPC).

Gli ambiti sono assegnati nel modo seguente: Sottocommissioni DFAE/DDPS

­ Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)

Sottocommissioni DFGP/CaF

­ Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

Sottocommissioni DFF/DEFR

­ Dipartimento federale delle finanze (DFF)

Sottocommissioni DFI/DATEC

­ Dipartimento federale dell'interno (DFI)

15 16

17 18

­ Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ­ Cancelleria federale (CaF) ­ Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ­ Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Art. 14 cpv. 1 LCF Nel 2018 le CdG hanno esaminato approfonditamente la questione della delimitazione tra l'alta vigilanza parlamentare e le attività del CDF. Cfr. Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCdG del 29 gen. 2019 (FF 2019 2359, in part. 2376).

Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ott. 2003 (RCN; RS 171.13).

Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giu. 2003 (RCS; RS 171.14).

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Sottocommissioni Tribunali/MPC

­ Tribunale federale (TF) ­ Tribunale militare di cassazione (TMC) ­ Tribunale penale federale (TPF) ­ Tribunale amministrativo federale (TAF) ­ Tribunale federale dei brevetti (TFB) ­ Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ­ Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC)

Su incarico delle commissioni plenarie, le sottocommissioni seguono l'operato delle autorità sottoposte alla loro vigilanza; svolgono il lavoro vero e proprio d'inchiesta (p. es. audizioni, perizie, richieste di documentazione) e riferiscono alle commissioni plenarie. Oltre a fungere da organi decisionali, queste ultime approvano e pubblicano rapporti e formulano raccomandazioni alle autorità politiche responsabili (art. 158 LParl).

Le CdG possono inoltre istituire gruppi di lavoro o sottocommissioni ad hoc per esaminare temi che richiedono particolari conoscenze specialistiche.

Nel 2023 erano operativi tre gruppi di lavoro, composti di membri della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) e della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S). Il gruppo di lavoro «Gestione dei rischi della Confederazione», di cui fa parte anche un rappresentante della DelFin, si occupa appunto della gestione dei rischi e dei relativi rapporti all'attenzione del Consiglio federale. Il gruppo di lavoro «Fideiussioni per la navigazione marittima» ha concluso nell'anno in rassegna i lavori che sono seguiti all'ispezione delle fideiussioni nella navigazione marittima condotta nel 201819. Il gruppo di lavoro è quindi stato sciolto alla fine del 2023. Per l'indagine in relazione alle indiscrezioni riguardanti gli affari del Consiglio federale relativi alla pandemia di COVID-19 è stato istituito un nuovo gruppo di lavoro, composto di tre membri di ognuna della due CdG.

Al proprio interno ogni commissione nomina inoltre tre membri che formano la DelCdG, il cui scopo è di vigilare sulle attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione civili e militari. Secondo la Costituzione e la legge, la Delegazione dispone di diritti d'informazione molto ampi (v. n. 6).

Le sottocommissioni della CdG-N sono composte ciascuna di nove membri, quelle della CdG-S di cinque. Per non dover far fronte a eccessivi carichi di lavoro, i membri della DelCdG possono far parte al massimo di un'altra sottocommissione.

Nel 2023 la CdG-N è stata presieduta dalla consigliera nazionale Prisca Birrer-Heimo, mentre la consigliera nazionale Manuela Weichelt ne ha assunto la vicepresidenza. La CdG-S è stata presieduta dal consigliere agli Stati Matthias Michel, affiancato dal consigliere agli Stati Werner Salzmann nel ruolo di vicepresidente. La DelCdG è stata 19

Fideiussioni nella navigazione marittima. Rapporto delle CdG del 26 giu. 2018 (FF 2018 5253).

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presieduta dalla consigliera agli Stati Maya Graf dal 2022, affiancata dalla consigliera nazionale Yvonne Feri nel ruolo di vicepresidente.

La composizione delle CdG, delle loro sottocommissioni e dei gruppi di lavoro nonché della DelCdG nel 2023 è presentata nella tabella qui appresso.

Composizione delle CdG, delle sottocommissioni, dei gruppi di lavoro e della DelCdG nel 2023 CdG-N (Commissione plenaria)

CdG-S (Commissione plenaria)

Prisca Birrer-Heimo (presidente), Angelo Barrile, Marianne Binder-Keller, Katja Christ, Thomas de Courten, Yvette Estermann, Yvonne Feri, Corina Gredig, Alfred Heer, Erich Hess, Alois Huber, Christian Imark, Matthias Samuel Jauslin, Fabian Molina, Stefan Müller-Altermatt, Nicolò Paganini, Isabelle Pasquier-Eichenberger, Katharina Prelicz-Huber, Daniela Schneeberger, Priska Seiler Graf, Lilian Studer, Michael Töngi, Erich von Siebenthal, Manuela Weichelt (vicepresidente), Laurent Wehrli

Matthias Michel (presidente), Philippe Bauer, Thierry Burkart, Marco Chiesa, Mathilde Crevoisier Crelier, Daniel Fässler, Maya Graf, Charles Juillard, Marianne Maret (dal 23 giu. 2023), Othmar Reichmuth (fino al 22 giu.

2023), Werner Salzmann (vicepresidente), Carlo Sommaruga, Hans Stöckli, Heidi Z'graggen

Sottocommissioni DFAE/DDPS Nicolò Paganini (presidente), Yvette Charles Juillard (presidente), Philippe Estermann, Corina Gredig, Alois Huber, Bauer, Mathilde Crevoisier Crelier, Matthias Samuel Jauslin, Fabian Werner Salzmann, Hans Stöckli Molina, Isabelle Pasquier-Eichenberger, Priska Seiler Graf, Erich von Siebenthal Sottocommissioni DFGP/CaF Alfred Heer (presidente), Angelo Daniel Fässler (presidente), Thierry Barrile, Corina Gredig, Erich Hess, Burkart, Marco Chiesa, Carlo SommaFabian Molina, Nicolò Paganini, Katha- ruga, Heidi Z'graggen rina Prelicz-Huber, Daniela Schneeberger, Lilian Studer

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Sottocommissioni DFF/DEFR Yvonne Feri (presidente), Marianne Binder-Keller, Prisca Birrer-Heimo, Thomas de Courten, Stefan MüllerAltermatt, Katharina Prelicz-Huber, Daniela Schneeberger, Erich von Siebenthal, Manuela Weichelt

Matthias Michel (presidente dal 23 giu. 2023), Maya Graf, Charles Juillard, Marianne Maret (dal 23 giu. 2023), Othmar Reichmuth (presidente fino al 22 giu. 2023), Hans Stöckli

Sottocommissioni DFI/DATEC Thomas de Courten (presidente), Angelo Barrile, Katja Christ, Alois Huber, Christian Imark, Matthias Samuel Jauslin, Priska Seiler Graf, Lilian Studer, Michael Töngi

Marco Chiesa (presidente), Mathilde Crevoisier Crelier, Marianne Maret (dal 23 giu. 2023), Matthias Michel, Othmar Reichmuth (fino al 22 giu. 2023), Heidi Z'graggen

Sottocommissioni Tribunali/MPC Manuela Weichelt (presidente), Hans Stöckli (presidente), Thierry Marianne Binder-Keller, Prisca Birrer- Burkart, Marco Chiesa, Daniel Fässler, Heimo, Katja Christ, Yvette Estermann, Carlo Sommaruga Erich Hess, Christian Imark, Isabelle Pasquier-Eichenberger, Laurent Wehrli DelCdG Maya Graf (presidente), Philippe Bauer, Yvonne Feri (vicepresidente), Alfred Heer, Stefan Müller-Altermatt, Werner Salzmann Gruppo di lavoro «Gestione del rischio Confederazione» (solo i membri delle CdG) Prisca Birrer-Heimo (presidente), Yvonne Feri, Matthias Michel, Othmar Reichmuth (fino al 22 giu. 2023), Werner Salzmann, Manuela Weichelt Gruppo di lavoro «Fideiussioni per la navigazione marittima» Yvonne Feri (presidente), Thomas de Courten, Maya Graf, Charles Juillard, Marianne Maret (dal 23 giu. 2023), Matthias Michel, Othmar Reichmuth (fino al 22 giu 2023), Daniela Schneeberger, Hans Stöckli, Erich von Siebenthal, Manuela Weichelt Gruppo di lavoro «Indiscrezioni nell'ambito della pandemia di COVID-19» Philippe Bauer (presidente), Katja Christ, Thomas de Courten (vicepresidente), Daniel Fässler, Hans Stöckli, Manuela Weichelt

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3

Lavori delle CdG nel 2023

3.1

Pubblicazioni delle CdG nel 2023

Rapporti e comunicati stampa delle CdG (per le pubblicazioni relative alla gestione della pandemia COVID-19, v. n. 4.3) Tema

Documenti pubblicati

Rapporto annuale 2022 delle CdG e della DelCdG delle Camere federali

Rapporto delle CdG-N/S del 23 gennaio 2023 (FF 2023 579)

Le CdG e la DelCdG pubblicano il rapporto Comunicato stampa delle CdG-N/S annuale 2022 e il programma per il 2023 del 26 gennaio 2023 Le Commissioni della gestione indagano sulle indiscrezioni riguardanti gli affari del Consiglio federale relativi alla pandemia di COVID-19, compreso il ruolo svolto dal capo del DFI

Comunicato stampa delle CdG-N/S del 24 gennaio 2023

Portata dei diritti d'informazione delle Commissioni della gestione

Commento delle CdG-N/S del 24 gennaio 2023 (FF 2023 465)

La CdG-N è favorevole alle misure previste Comunicato stampa della CdG-N dal Consiglio federale per rafforzare del 24 febbraio 2023 la protezione delle acque sotterranee La CdG-S decide di avviare primi accertamenti in merito al comportamento delle autorità nel contesto della crisi del CS e della sua acquisizione da parte di UBS

Comunicato stampa della CdG-S del 24 marzo 2023

Anche la CdG-N ritiene necessari accertamenti sull'operato delle autorità in relazione alla crisi di Credit Suisse e approva di principio l'istituzione di una CPI

Comunicato stampa della CdG-N del 31 marzo 2023

Controllo successivo: effetti degli accordi di libero scambio

Rapporto breve della CdG-N del 31 marzo 2023 (FF 2023 1372)

La CdG-N rileva miglioramenti nella Comunicato stampa della CdG-N valutazione degli effetti degli accordi di del 3 aprile 2023 libero scambio, ma permangono perplessità sul modello di analisi proposto La CdG-S e la CdG-N sostengono l'istituzione di una CPI al fine di analizzare ulteriormente il comportamento delle autorità nel contesto della crisi del Credit Suisse

Comunicato stampa delle CdG-N/S del 15 maggio 2023

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Tema

Documenti pubblicati

Trasformazione dell'AFD in UDSC: aspetti legali e adeguatezza

Rapporto breve della CdG-S del 23 giugno 2023 (FF 2023 1719)

Trasformazione dell'AFD in UDSC: la CdG-S ribadisce la propria valutazione della riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane

Comunicato stampa della CdG-S del 26 giugno 2023

Controllo successivo concernente la carce- Rapporto sintetico della CdG-N razione amministrativa nel settore dell'asilo dell'8 settembre 2023 (FF 2023 2129) La CdG-N constata miglioramenti riguardo Comunicato stampa della CdG-N alla carcerazione amministrativa nel settore dell'11 settembre 2023 dell'asilo Archiviazione e classificazione di documenti e procedura per le domande di accesso secondo la LTras: accertamenti generali in merito alle norme applicabili e nel contesto delle accuse di irreperibilità di e-mail all'interno della Segreteria generale DFI (SG-DFI)

Rapporto della CdG-S del 10 ottobre 2023 (FF 2023 2703)

Irreperibilità di e-mail all'interno della SG-DFI: la CdG-S chiede venga fatta chiarezza nelle disposizioni applicabili della legge sulla trasparenza e della legge sull'archiviazione

Comunicato stampa della CdG-S del 12 ottobre 2023

Controllo successivo: Partecipazione della Rapporto della CdG-S Confederazione all'applicazione di sanzioni del 14 novembre 2023 (FF 2023 2831) economiche La CdG-S constata miglioramenti nell'attuazione delle sanzioni economiche, anche quelle in relazione al conflitto in Ucraina

Comunicato stampa della CdG-S del 16 novembre 2023

Misurazione dell'efficacia nel contesto della cooperazione internazionale

Rapporto della CdG-S del 14 novembre 2023 (FF 2023 2893)

La misurazione dell'efficacia nel contesto della cooperazione internazionale va migliorata

Comunicato stampa della CdG-S del 20 novembre 2023

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Tema

Documenti pubblicati

Controllo successivo concernente l'ispeRapporto della CdG-S zione «Medicamenti iscritti nell'elenco del 14 novembre 2023 (FF 2023 2845) delle specialità dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) ­ Ammissione e riesame» Medicamenti dell'elenco delle specialità: è necessario rendere più efficaci le procedure di ammissione e riesame

Comunicato stampa della CdG-S del 16 novembre 2023

Controllo successivo: fideiussioni nella navigazione marittima

Rapporto sintetico delle CdG-N/S del 14 novembre 2023 (FF 2023 2895)

Le CdG accolgono favorevolmente la riorganizzazione dell'Approvvigionamento economico del Paese a seguito della crisi delle fideiussioni nella navigazione marittima

Comunicato stampa delle CdG-N/S del 20 novembre 2023

Indiscrezioni riguardanti gli affari del Consiglio federale relativi alla pandemia di COVID-19

Rapporto delle CdG-N/S del 17 novembre 2023 (non ancora pubblicato)

Indiscrezioni riguardanti gli affari del Comunicato stampa delle CdG-N/S Consiglio federale relativi alla pandemia di del 17 novembre 2023 COVID-19: le CdG ravvisano la necessità di intervenire Comunicazione delle autorità prima delle votazioni

Rapporto della CdG-N del 21 novembre 2023 (FF 2024 64)

Comunicazione delle autorità prima delle votazioni: la CdG-N riconosce la necessità di intervenire su taluni aspetti

Comunicato stampa della CdG-N del 24 novembre 2023

Attività del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza

Rapporto sintetico della CdG-N del 21 novembre 2023 (FF 2023 2896)

La CdG-N valuta positivamente le attività del Servizio svizzero d'inchiesta sulla sicurezza, ma constata un potenziale di miglioramento

Comunicato stampa della CdG-N del 24 novembre 2023

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3.2

Settore DFAE/DDPS

3.2.1

Sicurezza informatica presso RUAG

Il 30 maggio 2023 la CdG-N ha deciso di concludere gli accertamenti sulla sicurezza informatica delle due imprese RUAG (Impresa d'armamento-società anonima Maintenance repair and overhaul, RUAG MRO e RUAG International). Continuerà però anche in futuro a prestare attenzione alla questione della sicurezza informatica, soprattutto nell'ambito dell'esame annuale dei rapporti sul raggiungimento degli obiettivi delle imprese.

Gli accertamenti della CdG-N su questa tematica risalgono al ciberattacco perpetrato nel 2016 contro la RUAG di allora (prima della separazione in RUAG MRO e RUAG International).20 Dopo i rapporti relativi a un nuovo presunto attacco ai danni della RUAG International nel maggio 2021, la Commissione ha esaminato altri aspetti. In particolare ha voluto stabilire se la Confederazione, in quanto proprietaria, avesse reagito adeguatamente a questi eventi. Pur giungendo a una conclusione essenzialmente positiva, la Commissione ha constatato che in relazione alla sicurezza informatica occorre adoperarsi maggiormente, sia da parte della Confederazione in quanto proprietaria sia da parte delle imprese. Inoltre ha valutato che la comunicazione del Consiglio federale sulla questione RUAG nei confronti delle Commissioni di alta vigilanza fosse insufficiente. Sulla base di queste constatazioni la CdG-N ha rivolto due raccomandazioni al Consiglio federale.21 Con la prima raccomandazione ha chiesto al Consiglio federale di adottare misure adeguate a proteggere i dati militari e gli altri dati sensibili e garantire che RUAG International non disponga più di tali dati dopo lo scorporo. Nel parere del 30 marzo 202222 il Consiglio federale ha illustrato i motivi per cui riteneva già attuata tale raccomandazione e rinviava a diverse misure concrete. Dopo ulteriori chiarimenti e audizioni la CdG-N si è detta soddisfatta. In particolare ha apprezzato che gli enti proprietari avessero invitato RUAG International a far esaminare da esperti esterni, prima di vendere singole parti della ditta, se l'impresa avesse adottato provvedimenti adeguati a evitare una trasmissione involontaria di dati sensibili. A prescindere da quanto esposto sopra, la CdG-N continua a ravvisare la necessità di intervenire in relazione alla sicurezza informatica e più precisamente per quanto concerne la maturità dell'informatica
presso RUAG International e RUAG MRO. La Commissione si aspetta che gli uffici federali competenti e le imprese continuino ad adoperarsi in tal senso.

La seconda raccomandazione contenuta nel rapporto della CdG-N del 2022 si riferiva alla comunicazione del Consiglio federale nei confronti delle commissioni di alta vigilanza: il Consiglio federale era invitato ad adottare misure adeguate affinché in futuro le commissioni di alta vigilanza venissero informate in modo più rapido e trasparente sulle difficoltà in relazione alle imprese RUAG. Il Consiglio federale ha valutato anche questa raccomandazione in quanto adempiuta, rinviando in particolare ai rap20 21 22

Gestione del ciberattacco contro la RUAG. Rapporto della CdG-N dell'8 mag. 2018 (FF 2018 3895).

Sicurezza informatica della RUAG. Situazione nel 2021. Rapporto della CdG-N del 18 feb. 2022 (FF 2022 491).

Sicurezza informatica della RUAG ­ Situazione nel 2021. Parere del Consiglio federale del 30 mar. 2022 sul rapporto della CdG-N del 18 feb. 2022 (FF 2022 917).

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porti annuali sul raggiungimento degli obiettivi della RUAG, nell'ambito dei quali si sarebbe impegnato ­ così come in ogni altra comunicazione ­ a dare informazioni precise sugli sviluppi rilevanti. La CdG-N ha preso atto di queste rassicurazioni e ne terrà conto al momento di valutare le informazioni future. Si aspetta in particolare che il Consiglio federale segnali con maggior chiarezza nel rapporto annuale eventuali sfide nel settore della sicurezza informatica e, in caso di sviluppi o problemi, informi le commissioni di alta vigilanza tempestivamente e a prescindere dal rapporto annuale.

La CdG-N continuerà a occuparsi della questione sicurezza informatica nell'ambito dei rapporti sul raggiungimento degli obiettivi delle imprese, prestando attenzione a che il Consiglio federale tenga conto delle raccomandazioni e aspettative di cui sopra.

3.2.2

Procedura di valutazione del nuovo aereo da combattimento

Nell'ottobre del 2023 la CdG-N ha deciso di concludere la sua ispezione relativa alla procedura di valutazione del nuovo aereo da combattimento dell'Esercito svizzero.

Ha preso questa decisione benché ritenga lacunosi i pareri del Consiglio federale e consideri la sua posizione problematica sotto il profilo istituzionale, come era già successo nell'ambito dell'esame relativo all'acquisto delle mascherine di protezione durante la pandemia di COVID-19 (v. n. 4.1.1).

Ritenendo parzialmente lacunoso il parere del Consiglio federale del dicembre 202223 sul suo rapporto del settembre 202224, nel marzo 2023 la CdG-N ha invitato l'Esecutivo a fornire informazioni complementari. Questi le ha tuttavia risposto che non avrebbe fornito informazioni complementari e che non vedeva la necessità di modificare o completare gli elementi già forniti25.

La Commissione ritiene questa posizione problematica. A suo avviso, nel primo parere del Consiglio federale mancava, in parte, una riflessione materiale sulle sue raccomandazioni e su alcune importanti conclusioni. In particolare, la Commissione non comprendeva come il Consiglio federale potesse ritenere, prescindendo dai fatti rilevati e confermati nell'ambito della consultazione dell'Amministrazione, che la procedura di valutazione e la trattazione dell'affare in seno al Consiglio federale fossero adeguate e coordinate e non vedesse alcuna necessità di miglioramento in futuro. La Commissione aveva quindi invitato il Consiglio federale a procedere a un esame materiale approfondito dei fatti rilevati nonché delle sue conclusioni e raccomandazioni in un parere complementare. Aveva inoltre espresso il desiderio di ottenere informazioni più chiare su determinati aspetti e aveva chiesto al Consiglio federale di fornire delucidazioni e prove in merito alle presunte indiscrezioni (v. sotto).

Il fatto che il Consiglio federale non abbia adempito questa richiesta, rinunciando sostanzialmente a fornire ulteriori spiegazioni e a rispondere alle domande concrete 23 24 25

Procedura di valutazione del nuovo aereo da combattimento. Parere del Consiglio federale del 9 dic. 2022 sul rapporto della CdG-N del 9 set. 2022 (FF 2022 3193).

Procedura di valutazione del nuovo aereo da combattimento. Rapporto della CdG-N del 9 set. 2022 (FF 2022 2484).

Lettera del Consiglio federale alla CdG-N del 17 mag. 2023 (non pubblicata).

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della CdG-N, ha sorpreso la Commissione, inducendola a trasformare le sue raccomandazioni in un postulato al fine di ottenere un esame materiale approfondito da parte dell'Esecutivo26. Il postulato è stato tuttavia respinto nella sessione invernale 2023.

La Commissione deplora che, in questo caso, il Consiglio federale non abbia voluto esaminare materialmente le conclusioni e le raccomandazioni formulate e rammenta che un problema simile si era posto in occasione dell'esame relativo all'acquisto delle mascherine di protezione durante la pandemia di COVID-19. La CdG-N tiene quindi a sottolineare che la ripartizione dei ruoli tra il Consiglio federale e il Parlamento incaricato dell'alta vigilanza, sancita nel diritto vigente, funziona unicamente se entrambi gli organi possono e vogliono condurre un dialogo approfondito.

La CdG-N considera che, a eccezione dei casi menzionati, questo dialogo di solito funziona bene. Si aspetta quindi che in futuro il Consiglio federale sia nuovamente disposto a discutere delle conclusioni e delle raccomandazioni scaturite dalle sue ispezioni in modo costruttivo e adeguato. La Commissione è persuasa che questo sia nell'interesse di entrambe le istituzioni e quindi dei due poteri.

Durante la trattazione del parere del Consiglio federale la CdG-N si è confrontata, oltre che con la problematica di principio menzionata, con alcune questioni legate alle indiscrezioni e alle misure di protezione delle informazioni. Nel suo primo parere il Consiglio federale aveva infatti deplorato il fatto che alcuni contenuti del progetto di rapporto della CdG-N fossero stati divulgati prima della pubblicazione, affermando che ciò nuoceva sia alla procedura di acquisto sia alle istituzioni.

La CdG-N condivide la posizione del Consiglio federale; anch'essa ritiene le indiscrezioni molto problematiche. Ha pertanto fatto notare al Consiglio federale che la sottocommissione competente aveva adottato dispendiose misure di protezione delle informazioni e che i resoconti dei media citati ­ nessuno dei quali faceva peraltro riferimento al progetto di rapporto della sottocommissione ­ erano stati pubblicati immediatamente dopo l'inizio della consultazione dell'Amministrazione. La Commissione ritiene quindi che le presunte indiscrezioni non siano trapelate dalla sottocommissione ma, semmai,
dall'Amministrazione.

La CdG-N aveva quindi chiesto al Consiglio federale sulla base di quali indizi avesse concluso che dal progetto della sottocommissione fossero trapelate informazioni ai media. Nel contempo aveva chiesto delucidazioni sulle misure attuate dagli organi e dai servizi consultati al fine di garantire la riservatezza della consultazione, su chi, in seno all'Amministrazione, avesse avuto accesso al progetto di rapporto e su come il Consiglio federale avesse verificato se le informazioni contenute nei citati resoconti dei media potessero provenire dall'Amministrazione. Questi interrogativi della CdG-N sono inizialmente rimasti senza risposta. La Commissione ha pertanto deciso di rinnovare la richiesta di informazioni. Su incarico del Consiglio federale, nel novembre 2023 il DDPS ha infine presentato alla Commissione un elenco delle persone che, nei Dipartimenti, avevano avuto accesso al progetto di rapporto durante la con-

26

Po. CdG-N «Acquisti di armamenti: miglioramento della procedura di valutazione e mantenimento del margine di manovra politico fino alla scelta del modello» del 20 ott. 2023 (23.4324).

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sultazione dell'Amministrazione. La Commissione non ha invece ottenuto risposta alle restanti domande.

La CdG-N ritiene problematico da un punto di vista istituzionale che nel suo primo parere il Consiglio federale abbia asserito che fossero trapelate al pubblico informazioni del progetto di rapporto della sottocommissione senza poi essere in grado di dimostrare questa versione dei fatti.27 La Commissione ritiene inoltre che, demandando la responsabilità al DDPS, il Consiglio federale si sottragga alla sua responsabilità derivante dall'articolo 158 LParl in combinato disposto con l'articolo 174 Cost.

Ferme restando le considerazioni precedenti, la CdG-N ritiene l'esame concluso.

3.2.3

Controlling di affari offset

Il 25 gennaio 2022 la CdG-S ha adottato il rapporto sul controlling di affari offset28 elaborato sulla base di una valutazione del CPA29, in cui rivolge undici raccomandazioni al Consiglio federale. Il Consiglio federale ha espresso il suo parere su questo rapporto nel maggio 202230, dichiarando di voler attuare la maggior parte delle raccomandazioni e che alcune di esse erano già state attuate. La CdG-S si è detta soddisfatta dei correttivi intrapresi. Ha constatato notevoli progressi soprattutto per quanto concerne la trasparenza e il contenuto delle informazioni presenti sul sito dell'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) relative al settore offset. Ha giudicato positivamente anche l'indagine esterna sugli effetti degli affari offset sulla base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza (STIB) e il recepimento di informazioni su attività e cifre relative all'ambito offset nel rapporto annuale sull'implementazione della strategia in materia di armamento.

La CdG-S ritiene che da quando il Consiglio federale ha espresso il suo parere sono rimaste aperte solo poche questioni di natura tecnica. Si è quindi informata presso il DDPS sulle interazioni fra gli obiettivi strategici e operativi degli affari offset, su come armasuisse renderà in futuro disponibili le informazioni sugli affari offset tenendo conto delle specificità dei gruppi target e su come si presenterà la struttura organizzativa del nuovo Center of Excellence STIB (CoE STIB). Si è detta soddisfatta delle risposte ottenute dal DDPS, così come ha accolto con favore la decisione del Consiglio federale di sancire nella legge militare31 i punti essenziali degli affari off-

27

28 29 30 31

In un messaggio di posta elettronica il DDPS rimanda a due resoconti dei media dell'8 e del 15 lug. 2022 che menzionano un documento segreto e un dibattito in seno al Consiglio federale, senza tuttavia far riferimento all'inchiesta o al rapporto della CdG-N.

Controlling di affari offset. Rapporto della CdG-S del 25 gen. 2022 (FF 2022 261).

Controllo gestionale degli affari di compensazione. Rapporto del del CPA del 4 mag. 2021 all'attenzione della CdG-S (FF 2022 262).

Controlling di affari offset. Parere del Consiglio federale del 25 mag. 2022 (FF 2022 1434).

Legge federale del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM; RS 510.10).

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set32. Ha inoltre esaminato l'indagine sugli effetti dello strumento offset33 e il rapporto annuale 2022 sulla strategia in materia di armamento34 dicendosi soddisfatta anche a questo riguardo.

La CdG-S effettuerà un controllo successivo sull'attuazione delle undici raccomandazioni fra circa due anni e si terrà informata sugli affari offset relativi a Air2030 nell'ambito della sua attività di alta vigilanza.

3.2.4

Controllo successivo sulle irregolarità nei conteggi dei servizi militari volontari a carico dell'indennità di perdita di guadagno

Nel marzo 2023 la sottocommissione DFAE/DDPS della CdG-S ha preso atto che la legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM) sarebbe stata modificata35 e che le nuove disposizioni sarebbero entrate in vigore il 1° aprile 202336. Nel febbraio 2018 la CdG-S aveva avviato il controllo successivo relativo all'ispezione sulle irregolarità nei conteggi dei servizi militari volontari a carico dell'indennità di perdita di guadagno.37 Si era informata fra l'altro sui progressi compiuti nell'ambito del sistema di vigilanza e della qualità dei dati. In particolare aveva chiesto al DDPS e al DFI se fosse stata creata l'interfaccia elettronica fra il Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) e l'Ufficio centrale di compensazione (UCC), ossia fra la Base logistica dell'esercito (BLEs) e l'UCC. Aveva quindi appreso che lo scambio automatico di dati sarebbe stato possibile soltanto con l'applicazione della nuova soluzione Mil Office per inizio 2019. Con lettera del 13 dicembre 2018 la CdG-S aveva quindi deciso di chiudere il controllo successivo, dichiarando che avrebbe però chiesto in un secondo tempo di essere informata sull'introduzione dell'interfaccia elettronica.

Interpellato a tal proposito, il DDPS ha affermato nel giugno 2020 che l'introduzione dell'interfaccia elettronica richiedeva un adeguamento della base legale. Tale adeguamento ha avuto luogo nella primavera e nell'autunno 2023 con la modifica della LSIM e ora è possibile realizzare l'interfaccia. La sottocommissione ha preso atto di questo progresso e ha deciso che si informerà sui suoi effetti nel 2026/27, quando anche l'ultima interfaccia elettronica sarà realizzata.

32

33 34 35 36 37

Affari offset per l'acquisto di armamenti: il Consiglio federale intende formalizzare sul piano giuridico i punti essenziali, comunicato stampa del Consiglio federale del 2 dic. 2022.

Indagine sugli effetti dello strumento offset. Studio del BAK del 3 ott. 2022 commissionato da armasuisse.

Implementazione della strategia in materia di armamento del DDPS. Rapporto annuale 2022 di armasuisse del 30 mar. 2023.

Revisione degli art. 85 cpv. 2 e 88 lett. d della legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM; RS 510.91).

Sistemi d'informazione del DDPS: il Consiglio federale adegua le basi giuridiche, comunicato stampa del Consiglio federale del 3 mar. 2023.

Indennità di perdita di guadagno: irregolarità nei conteggi dei servizi militari volontari.

Rapporto dalla CdG-S del 28 giu. 2013 (FF 2013 7509).

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3.2.5

Ufficio federale di topografia ­ Mandato dell'Ufficio federale rispetto alle prestazioni di privati

Nell'anno in rassegna la CdG-S si è occupata delle conseguenze delle prestazioni commerciali dell'Ufficio federale di topografia (swisstopo) sulla concorrenzialità dei fornitori di prestazioni privati. Gli accertamenti della CdG-S su questo argomento sono iniziati in seguito al sopralluogo della sottocommissione DFAE/DDPS della CdG-S presso il laboratorio del Mont Terri a St-Ursanne nel giugno 2022. La CdG-S aveva deciso di approfondire una serie di aspetti relativi al mandato dell'Ufficio federale e alle eventuali conseguenze sulla concorrenzialità dei privati.

Secondo l'articolo 19 della legge sulla geoinformazione (LGI)38 swisstopo può offrire le prestazioni commerciali che sono in stretta relazione con il suo mandato legale e se il prezzo della prestazione copre almeno il costo.

Un'audizione di rappresentanti dell'Ufficio federale condotta nel giugno 2023 ha rivelato che le prestazioni commerciali di swisstopo rappresentano pochi punti percentuali dei suoi proventi. I rappresentanti hanno illustrato le norme giuridiche vigenti precisando che, per quanto concerne le prestazioni commerciali, swisstopo adotta un approccio fondato sulla sussidiarietà nei confronti dei fornitori privati. La Commissione ha preso atto che swisstopo deve fissare il prezzo delle prestazioni commerciali secondo le condizioni di mercato e che le prestazioni non possono essere finanziate con i proventi derivanti dall'offerta di base dell'Ufficio federale (art. 19 cpv. 3 LGI).

Al termine dell'audizione la CdG-S è giunta alla conclusione che le prestazioni commerciali di swisstopo sono conformi alle norme vigenti. Non ravvisando alcuna necessità di intervento dal profilo dell'alta vigilanza parlamentare ha pertanto deciso di concludere i lavori su questo dossier.

3.2.6

Inchieste amministrative e disciplinari nell'Amministrazione federale

Nell'autunno 2023, la CdG-N è stata informata in merito agli strumenti ausiliari39 istituiti di recente per la conduzione di inchieste amministrative e disciplinari. In particolare, ha esaminato se questi tengono conto dei risultati del rapporto della CdG-N del 19 novembre 201940. La Commissione è giunta alla conclusione che ciò è avvenuto; nella fattispecie gli strumenti ausiliari contengono anche informazioni utili sulla delimitazione dei tipi di inchiesta, sull'indipendenza dell'organo preposto all'inchiesta o sul diritto di essere sentiti.

38 39

40

Legge federale del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI; RS 510.62).

Inchieste amministrative (art. 27a segg. OLOGA) ­ Domande frequenti (FAQ), documento della Cancelleria federale del 28 ago. 2023 (in tedesco, non pubblicato); Inchieste disciplinari (art. 98 segg. OLOGA) ­ Domande frequenti (FAQ), documento della Cancelleria federale del 28 ago. 2023 (in tedesco, non pubblicato).

Inchieste amministrative e disciplinari nell'Amministrazione federale. Rapporto della CdG-N del 19 nov. 2019 (FF 2020 1469). Il rapporto iniziale della CdG-N si fonda su una valutazione del CPA: Inchieste amministrative e disciplinari nell'Amministrazione federale. Rapporto del CPA del 17 giu. 2019 all'attenzione della CdG-N (FF 2020 1491).

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Con l'istituzione di tali strumenti, la CdG-N ritiene che la sua seconda raccomandazione formulata nel rapporto 2019 sia stata attuata. Quest'ultima chiedeva al Consiglio federale di migliorare la base di conoscenze per le inchieste amministrative e disciplinari, in particolare mediante istruzioni e strumenti appropriati per gli uffici preposti alla loro esecuzione. Mentre le istruzioni sono già state redatte ed entrate in vigore il 1° gennaio 202241, l'elaborazione degli strumenti ausiliari ha subito diversi ritardi.

La prima raccomandazione della CdG-N è attuata già da tempo. Essa chiedeva al Consiglio federale di esaminare se i vari tipi di procedura esistenti ­ ossia l'inchiesta amministrativa, l'inchiesta disciplinare e l'inchiesta non formale ­ fossero tuttora in grado di soddisfare le esigenze odierne. Il Consiglio federale ha riferito alla Commissione nel maggio 202042 e, su richiesta della Commissione, anche nell'agosto 202143 in merito ai risultati dei suoi accertamenti. Ha dichiarato di ritenere appropriato lo strumento dell'inchiesta amministrativa. Quanto invece all'inchiesta disciplinare ha constatato che erano necessari degli adeguamenti e che questi avrebbero dovuto essere apportati in occasione della successiva revisione della legge sul personale della Confederazione, conformemente al mandato che il Consiglio federale ha poi conferito al DFF.

Anche la richiesta della mozione della CdG-N44 di istituire un servizio di contatto per le indagini amministrative e disciplinari è già stata attuata da tempo. Il Consiglio federale ha designato tali servizi nelle istruzioni di cui sopra (la Cancelleria federale e l'Ufficio federale di giustizia [UFG] sono i servizi di consulenza per le indagini amministrative; l'Ufficio federale del personale [UFPER] è il servizio di consulenza per le indagini disciplinari).

Alla luce di quanto esposto sopra, nell'autunno del 2023 la CdG-N ha deciso di concludere la sua inchiesta. Al momento opportuno effettuerà un controllo successivo per verificare se gli adeguamenti annunciati dal Consiglio federale in materia di inchieste disciplinari sono stati attuati nel quadro della revisione della legge sul personale federale. Appurerà inoltre se nello svolgere le indagini amministrative e disciplinari gli uffici federali si attengono alle istruzioni45 emanate del Consiglio federale e se si avvalgono dei nuovi strumenti ausiliari.

41 42

43 44 45

Istruzioni del Consiglio federale concernenti le inchieste amministrative e le inchieste disciplinari del 18 ago. 2021 (FF 2021 1903).

Inchieste amministrative e disciplinari nell'Amministrazione federale. Parere del Consiglio federale del 20 mag. 2020 sul rapporto della CdG-N del 19 nov. 2019 (FF 2020 4267).

Lettera del Consiglio federale alla CdG-N del 18 ago. 2021 (non pubblicata).

Mo. CdG-N «Servizio (servizi) di contatto in materia di inchieste amministrative e disciplinari» del 19 nov. 2019 (19.4390); la mozione è stata tolta dal ruolo nel giugno 2023.

Nel quadro di accertamenti condotti lo scorso anno in merito a un contratto di prestazioni di servizio concluso dal SIC, la DelCdG aveva già constatato che in un caso concreto il DDPS aveva violato l'obbligo previsto dalle istruzioni del Consiglio federale di consultare preventivamente il servizio di consulenza competente nel caso di inchieste di ampia portata (cfr. n. 5.9.1 del rapporto annuale 2022 delle CdG e della CdG del 21 gen. 2023; FF 2023 579).

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3.3

Settore DFF/DEFR

3.3.1

Ruolo delle autorità federali in occasione dell'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS (lavori preliminari delle CdG)

Il 19 marzo 2023, al termine di una settimana di incertezze sui mercati finanziari in cui l'azione di Credit Suisse si è deprezzata del 30 per cento nel giro di una giornata, nell'ambito di una conferenza stampa indetta dal Consiglio federale UBS ha comunicato che era disposta ad acquisire Credit Suisse, inducendo la Banca nazionale svizzera (BNS) a mettere a disposizione della Banca fino a 50 miliardi di franchi di liquidità. Il Consiglio federale aveva diretto attivamente sin dall'inizio i lavori preliminari che hanno portato a tale acquisizione. Pienamente favorevole a questa operazione, il Consiglio federale annunciava il pacchetto di misure adottate in virtù del diritto di necessità al fine di fornire il sostegno necessario e di preservare in tal modo la stabilità dei mercati.46 Dopo l'annuncio di queste misure, le CdG hanno deciso di procedere a una serie di indagini preliminari per ottenere le prime informazioni sulla cronologia degli eventi e sulle modalità con cui le autorità federali avevano gestito gli affari prima e durante la crisi. In adempimento del mandato legale delle CdG, questi lavori si sono concentrati sulla gestione degli affari da parte dei principali attori statali a livello federale, tralasciando la gestione da parte di Credit Suisse, la quale esula dalla sfera di competenza dell'alta vigilanza parlamentare47.48 Le CdG hanno condotto diverse audizioni durante le quali il presidente della Confederazione, la capodipartimento del DFF e diversi rappresentanti della BNS e dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sono stati chiamati a fornire informazioni sui rispettivi ruoli nel monitoraggio delle difficoltà incontrate da Credit Suisse a partire dall'autunno 2022 e nella gestione di crisi vera e propria nel momento in cui i massicci deflussi di liquidità subiti dalla banca nel marzo 2023 hanno costretto le autorità ad adottare una serie di misure straordinarie ricorrendo al diritto di necessità. La questione stessa del ricorso al diritto di necessità è stata trattata nell'ambito di un'audizione di rappresentanti dell'UFG e di un'audizione di esperti esterni. Da ultimo, per il tramite del loro gruppo di lavoro sulla gestione dei rischi della Confederazione, le CdG hanno anche avuto la possibilità, nell'ambito di un'audizione del presidente della
Confederazione e di rappresentanti dell'amministrazione competenti nel settore, di inserire la gestione della crisi di Credit Suisse nella prospettiva più ampia della gestione dei rischi della Confederazione.

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47

48

Garanzia della stabilità del mercato finanziario: il Consiglio federale approva e sostiene l'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS, comunicato stampa del Consiglio federale del 19 mar. 2023.

La CdG-S decide di avviare i primi accertamenti in merito al comportamento delle autorità nel contesto della crisi del CS e della sua acquisizione da parte di UBS, comunicato stampa della CdG-S del 24 mar. 2023.

Anche la CdG-N ritiene necessari accertamenti sull'operato delle autorità in relazione alla crisi di Credit Suisse e approva di principio l'istituzione di una CPI, comunicato stampa della CdG-N del 31 mar. 2023.

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Nella seduta del 15 maggio 2023 le due CdG hanno constatato, sulla base delle informazioni preliminari ottenute nell'ambito dei loro lavori, che erano necessari accertamenti approfonditi. In particolare occorreva estendere il campo di indagine sugli sviluppi pertinenti degli anni precedenti ed esaminare più da vicino aspetti quali l'individuazione precoce delle crisi da parte del DFF e il coinvolgimento del Consiglio federale, l'attività di vigilanza della FINMA nei confronti di Credit Suisse, il ruolo della BNS, il ricorso al diritto di necessità, la valutazione e il monitoraggio degli effetti della legislazione TBTF («too big to fail»), nonché le circostanze in cui sono state prese le decisioni nel marzo 2023. Considerati la vasta portata degli eventi, la varietà dei temi da trattare, l'elevato numero di attori coinvolti e i loro diversi ruoli nonché gli strumenti supplementari di cui dispone una Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) rispetto alle Commissioni della gestione, le CdG si sono dette favorevoli all'istituzione di una CPI49. Conformemente alla LParl50 i lavori preliminari delle CdG si sono arrestati nel momento in cui l'Assemblea federale ha deciso, il 7 e l'8 giugno 2023, di istituire la CPI «Gestione delle autorità ­ fusione d'urgenza Credit Suisse».

Durante i lavori preliminari le CdG hanno altresì affrontato la questione dei diritti all'informazione e delle norme procedurali di una CPI, in particolare per chiarire in che misura una CPI istituita in un secondo tempo avrebbe potuto avvalersi di eventuali lavori preliminari condotti dalle CdG. Dal momento che una CPI dispone di diritti all'informazione più estesi, anche i diritti delle persone interessate sono più estesi nel caso di una CPI che in caso di procedure delle CdG. Le CdG possono quindi trasmettere informazioni a una CPI ­ in particolare verbali di audizioni e documenti di lavoro basati su di essi ­ soltanto a condizione che questa ne faccia domanda espressa, che le persone interessate dai documenti abbiano dato il loro consenso e che il Consiglio federale sia stato consultato e abbia dato il suo accordo. Le norme e le procedure applicabili consentono tuttavia alle CdG di pubblicare le loro conclusioni in un rapporto prima che venga istituita una CPI o di informare quest'ultima su quanto intrapreso durante le indagini
preliminari.

Sulla base di questi accertamenti giuridici, le CdG hanno deciso al termine dei loro lavori di adottare all'attenzione della CPI un rapporto sintetico in cui riassumono lo svolgimento e le principali linee guida delle loro indagini preliminari e forniscono una panoramica delle audizioni condotte nonché della documentazione allestita e delle pertinenti informazioni raccolte.

49

50

La CdG-S e la CdG-N sostengono l'istituzione di una CPI al fine di analizzare ulteriormente il comportamento delle autorità nel contesto della crisi del Credit Suisse, comunicato stampa delle CdG-N/S del 15 mag. 2023.

Cfr. in particolare art. 171 cpv. 1 LParl.

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3.3.2

Attività di vigilanza del CDF all'estero

In seguito all'inchiesta sul caso AutoPostale51, fra il 2020 e il 2023 la CdG-S ha condotto una serie di lavori in relazione ai criteri legali applicabili alle attività di vigilanza delle autorità svizzere all'estero. In particolare si è occupata delle verifiche condotte dal CDF sulle società affiliate della Posta in Francia e nel Liechtenstein dal 201852. A tal fine ha chiarito alcuni aspetti giuridici con rappresentanti dell'UFG e della Direzione del diritto internazionale pubblico, esaminando in modo approfondito la modalità con cui il CDF informa le autorità estere delle sue attività di vigilanza al di fuori delle frontiere svizzere e ottiene il loro consenso preliminare.

Il campo di applicazione della vigilanza finanziaria è definito dall'articolo 8 capoverso 1 LCF. Il diritto internazionale pubblico, e il principio di sovranità territoriale che lo sottende, richiedono il consenso esplicito o implicito dello Stato sul cui territorio agisce l'autorità di vigilanza qualora tale attività abbia qualità di atto d'esercizio dei pubblici poteri. Si considera che tale consenso sia dato nei casi in cui l'attività di vigilanza del CDF è svolta in virtù di accordi internazionali o di mandati conferiti da organizzazioni internazionali (art. 6 lett. i LCF). Per le verifiche effettuate presso beneficiari di aiuti finanziari all'estero (art. 8 cpv. 1 lett. c LCF) o presso unità amministrative dell'amministrazione federale centralizzata (art. 8 cpv. 1 lett. a LCF) ­ di cui fanno parte le ambasciate e i consolati svizzeri ­ la prassi del CDF si fonda sul consenso ad hoc o implicito delle autorità competenti. Ne consegue che il DFAE e le rappresentanze svizzere all'estero sono sistematicamente informati delle attività di controllo previste. Questo tipo di informazione sistematica non è per contro prevista per le verifiche condotte presso le società affiliate estere di imprese legate alla Confederazione (art. 8 cpv. 1 lett. e LCF), nel qual caso il diritto internazionale pubblico non contempla alcuna norma che obblighi il CDF a informare il DFAE o lo Stato ospite.

La CdG-S ha constatato che le verifiche condotte dal CDF in Francia e nel Liechtenstein presso società affiliate della Posta rientravano in questa eccezione e, conformemente alla prassi, non erano state preannunciate al DFAE. Inoltre si era rinunciato
anche a prendere contatto con i due Stati dal momento che i controlli concernevano fondamentalmente la società madre con sede in Svizzera e si limitavano a convalidare fatti già accertati. Il CDF ha peraltro confermato che il suo rapporto di verifica era destinato soltanto alla Posta Svizzera, unica responsabile dell'attuazione delle sue raccomandazioni. Il tipo di compito di vigilanza esercitato non richiedeva quindi alcun accordo, neanche ad hoc o implicito, da parte degli Stati ospiti.

Sulla base dei chiarimenti avuti con le autorità interessate in merito alle norme del diritto svizzero e del diritto internazionale pubblico in materia di attività di vigilanza all'estero, la Commissione ritiene che la prassi del CDF sia stata adeguata e ha concluso i relativi lavori nel corso del 2023.

51 52

Irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA ­ Considerazioni dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare. Rapporto della CdG-S del 12 nov. 2019 (FF 2020 6305).

Cfr. in particolare il rapporto di verifica 18527 del CDF dell'8 mar. 2019: Verifica della gestione dei rischi, La Posta Svizzera (solo in tedesco, riassunto in italiano). Per maggiori dettagli sul lavoro del CDF, cfr. n. 6.1.15 del rapporto d'ispezione della CdG-S del 12 nov. 2019 (FF 2020 6385).

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3.3.3

Verifica dell'attività amministrativa dell'UFAG e del DEFR in relazione al versamento di pagamenti diretti

Nell'anno in esame, la CdG-N ha concluso i lavori sull'attività amministrativa dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e del DEFR in relazione al versamento di pagamenti diretti e all'attuazione dell'ordinanza sulle zone agricole53. In particolare, la Commissione si è informata sulle procedure di attribuzione delle superfici agricole alle diverse zone e regioni, sul trattamento delle domande dei gestori di aziende agricole e sulla prassi differenziata delle autorità federali nell'applicazione delle misure di politica agricola in funzione della zona.

I chiarimenti hanno fatto seguito alla richiesta, presentata alle CdG dai Comuni di Lauenen e Lenk e sostenuta dall'Unione svizzera dei contadini, di verificare se la procedura di delimitazione della regione d'estivazione e l'attribuzione dei pascoli comunitari presenti sul loro territorio fossero state condotte correttamente dalle autorità federali. Al centro delle critiche vi era in particolare la decisione dell'UFAG, nel 2007, di attribuire alla regione d'estivazione gli appezzamenti di quattro consorzi d'estivazione e di pascolo situati nei due Comuni, anche se inizialmente erano stati designati come superficie agricola utile in zona di montagna54.

Dall'entrata in vigore della nuova legge sull'agricoltura55, il 1° gennaio 1999, l'UFAG è responsabile dell'attuazione dei nuovi criteri di delimitazione stabiliti dalla legislazione per le regioni d'estivazione. Tra il 1999 e il 2000, l'Ufficio ha lavorato in stretta collaborazione con i Cantoni per definire una delimitazione iniziale tra regioni d'estivazione e superfici agricole utili: a tal fine si è per lo più basato sulle precedenti prassi cantonali. Da allora, i limiti della regione d'estivazione possono essere modificati se risulta che la delimitazione iniziale era impropria o sbagliata. Le decisioni dell'UFAG in proposito possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF). Nel caso dei Comuni di Lauenen e Lenk, la correzione operata nel 2007 derivava dalla constatazione da parte delle autorità cantonali bernesi che alcuni appezzamenti attribuiti alla superficie agricola utile erano in realtà utilizzati come pascoli comunitari. Secondo la delimitazione iniziale del 2000, infatti, i pascoli comunitari devono essere attribuiti alla regione d'estivazione. In seguito
a questa correzione, pertanto, invece di ricevere pagamenti diretti per la superficie agricola utile, i gestori delle suddette parcelle ricevono dei contributi d'estivazione, meno elevati.

53 54

55

Ordinanza del 7 dic. 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole; RS 912.1).

La regione d'estivazione comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre mentre la superficie agricola utile designa i terreni destinati alla produzione agricola situati nelle zone di pianura, nelle zone collinari e nelle zone di montagna I­IV (cfr. art. 1 dell'ordinanza sulle zone agricole).

Legge federale del 29 apr. 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1).

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Nell'ambito dei suoi accertamenti, la CdG-N ha osservato che la decisione correttiva dell'UFAG del 2007 è stata confermata dalla giurisprudenza del TAF in due occasioni, nel 200856 e successivamente in sede di revisione nel 200957, e ha quindi acquisito forza di legge. Inoltre, a seguito di diverse analisi in merito, il Consiglio federale era giunto alla conclusione che l'attribuzione dei pascoli comunitari alla superficie agricola utile avrebbe richiesto nuovi criteri per la delimitazione della regione d'estivazione e una nuova valutazione dei pascoli in tutta la Svizzera. Una consultazione dei Cantoni condotta dall'UFAG nel 2015 aveva però mostrato che questi ultimi erano chiaramente contrari a una revisione dell'attuale prassi di delimitazione e che la maggior parte di essi accettava l'attribuzione dei pascoli comunitari alla regione d'estivazione.

All'inizio del 2023, la CdG-N ha concluso i suoi lavori su questo tema, ritenendo che la giurisprudenza in vigore e i chiarimenti effettuati abbiano permesso di stabilire che l'attività delle autorità federali competenti in materia di delimitazione e di attribuzione delle superfici agricole sia e sia stata svolta correttamente.

3.3.4

Attuazione dell'obbligo di dichiarazione del legno da parte del DEFR

Durante l'anno in rassegna la CdG-N ha concluso i lavori relativi alla vigilanza esercitata dalle autorità federali sull'attuazione dell'obbligo di dichiarare il tipo e l'origine del legno e dei prodotti del legno. Questi lavori davano seguito a una richiesta dell'organizzazione non governativa Bruno Manser Fonds, ricevuta nel settembre 2020 e che denunciava violazioni ripetute e non sanzionate dell'obbligo di dichiarazione del legno da parte delle filiali di IKEA.

Dal punto di vista dell'alta vigilanza si trattava di chiarire se il DEFR applicasse adeguatamente le sanzioni previste dalla LIC58 e se fosse possibile adottare misure per lottare contro le violazioni dell'ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno59.

La competenza per l'attuazione dell'obbligo di dichiarazione del legno è suddivisa tra due organi del DEFR: l'Ufficio federale del consumo (UFDC) è responsabile dell'esecuzione dei controlli, mentre la Segreteria generale del DEFR (SG-DEFR) è incaricata di applicare le sanzioni del diritto penale amministrativo in caso di violazione delle prescrizioni legali. Nel corso degli accertamenti la CdG-N ha constatato che la funzione di vigilanza della SG-DEFR era stata rinforzata dal 2022 con una nuova prassi, più dissuasiva, secondo cui un procedimento di diritto penale amministrativo viene sistematicamente avviato ­ tranne per i «casi di esigua gravità» (art. 11 cpv. 3 LIC) ­ se da un controllo emerge una dichiarazione lacunosa. Un'eventuale rettifica della 56 57 58 59

Sentenza B-2242/2007 del Tribunale amministrativo federale del 17 lug. 2008 e sentenza B-2060/2007 del Tribunale amministrativo federale del 31 lug. 2008.

Sentenza B-5089/2009 del Tribunale amministrativo federale del 16 nov. 2009 e sentenza B-5090/2009 del Tribunale amministrativo federale del 18 nov. 2009.

Legge federale del 5 nov. 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0).

Ordinanza del 4 giu. 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021).

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dichiarazione da parte dell'impresa inadempiente non esonera quindi più dall'apertura di un procedimento penale e non permette nemmeno un'esenzione dalla pena.

La CdG-N ha constatato che negli ultimi anni anche l'UFDC ha migliorato la sua vigilanza. Oltre a eseguire controlli più proattivi ha intensificato le consulenze e le misure di sensibilizzazione presso le aziende e le associazioni professionali interessate dalla dichiarazione del legno.

All'inizio del 2023 la CdG-N ha notato con soddisfazione che il rafforzamento della vigilanza da parte del DEFR sembra già produrre presso le aziende gli effetti dissuasivi auspicati. Dai risultati60 dei controlli effettuati dall'UFDC nel 2022 emerge infatti che il 36 per cento delle aziende controllate ha effettuato la dichiarazione conformemente alle norme vigenti, ossia più del doppio rispetto al 2021 (16 %). Nel 29 per cento delle aziende (2021: 32 %) i prodotti sono stati dichiarati in parte correttamente, mentre in un terzo circa di esse (2021: 50 %) nessun prodotto è stato dichiarato in modo completo e corretto. Circa la metà delle aziende le cui dichiarazioni sono state messe in discussione dall'UFDC non è stata sottoposta a procedimenti o sanzioni penali, poiché la non conformità delle dichiarazioni rientrava tra i «casi di esigua gravità» secondo l'articolo 11 capoverso 3 LIC. Peraltro, il DEFR prevede di fare il punto sulla qualità della dichiarazione del legno all'inizio del 2025 ­ ossia tre anni dopo l'inasprimento della prassi penale ­ per esaminare se sono necessarie misure più incisive.

Visti il cambio di prassi di perseguimento penale e l'intensificazione dei controlli menzionati sopra, ma anche e soprattutto l'elevato numero di aziende sottoposte all'obbligo di dichiarazione (circa 11 000 secondo le stime del DEFR), nell'ambito dei suoi accertamenti la CdG-N ha esaminato anche la questione delle risorse. Ha chiesto al DEFR di verificare se la sua Segreteria generale e l'UFDC disponessero del personale necessario per adempiere efficacemente i loro compiti di vigilanza sulla dichiarazione del legno. Il Dipartimento ha confermato che l'UFDC così come il servizio giuridico della SG-DEFR dispongono delle risorse necessarie e sono in grado di svolgere le loro attività di vigilanza o di perseguimento penale in modo adeguato. Il DEFR ha inoltre
affermato di seguire attentamente l'evoluzione del fabbisogno di personale in questo settore affinché sia possibile reagire di conseguenza.

La CdG-N è giunta alla conclusione che la prassi di perseguimento penale rafforzata del DEFR, i recenti progressi constatati dall'UFDC durante i controlli, le misure di monitoraggio già previste per i prossimi anni e la situazione del DEFR in materia di risorse umane riflettono una gestione adeguata della situazione da parte delle autorità.

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Controlli sulla dichiarazione del legno: un bilancio in netto miglioramento, comunicato stampa del Consiglio federale del 14 mar. 2023.

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3.4

Settore DFI/DATEC

3.4.1

Gestione della crisi energetica da parte delle autorità federali

Nell'anno in rassegna le CdG hanno esaminato sotto diverse angolazioni il modo in cui le autorità federali affrontano la crisi energetica. Conformemente al loro mandato legale hanno incentrato i lavori sugli aspetti relativi alla gestione.61 Tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 le CdG hanno svolto una serie di audizioni con diverse autorità federali62 e con rappresentanti dei Cantoni63 riguardo l'organizzazione di crisi istituita dalla Confederazione nel settore dell'approvvigionamento energetico. Hanno così constatato che le autorità federali avevano reagito in maniera precoce64, che il DATEC e il DEFR collaboravano strettamente in strutture di crisi65 e che i dipartimenti e gli uffici si adoperavano per assicurare una chiara ripartizione dei compiti e delle responsabilità. Sono state adottate anche diverse misure per sostenere i due principali uffici incaricati della gestione di crisi (Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese [UFAE] e Ufficio federale dell'energia [UFE]).

Le autorità federali hanno sottolineato che avevano prestato particolare attenzione affinché i Cantoni e il mondo economico fossero coinvolti nella gestione della crisi, soprattutto attraverso la creazione di un servizio di contatto unico («single point of contact», SPOC). Fra le sfide sono stati menzionati in particolare i seguenti punti: il grande sovraccarico di lavoro dei servizi interessati, la difficoltà nel monitorare il mercato del gas e dell'elettricità nonché la complessità del sistema di approvvigionamento energetico, che consta di numerosi attori e nel quale la Confederazione svolge solo un ruolo sussidiario.

Pur lodando la buona collaborazione con la Confederazione sul piano operativo e il coinvolgimento dei Cantoni negli organi di crisi, i rappresentanti cantonali hanno espresso diverse critiche. In particolare hanno reclamato la creazione di uno stato maggiore di crisi federale permanente e interdipartimentale, hanno deplorato la man-

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Le misure legislative concernenti l'approvvigionamento energetico sono di competenza delle commissioni tematiche.

In particolare l'allora capo del DATEC, il capo del DEFR, rappresentanti delle segreterie generali del DATEC e del DEFR, della CaF, dell'UFE e dell'UFAE nonché della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom.).

Segretari generali della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (EnDK) e della Conferenza dei governi cantonali (CdC).

Il DATEC ha istituito una task force dalla fine del 2021; il DATEC e il DEFR hanno istituito nella primavera 2022 un comitato direttivo congiunto sulla sicurezza dell'approvvigionamento.

Sono state create due strutture principali. La prima, un'organizzazione volta alla prevenzione delle penurie energetiche, posta sotto l'egida congiunta del DATEC e del DEFR e che raggruppa i principali enti federali interessati (UFE, UFAE, ElCom, Ufficio federale della protezione della popolazione [UFPP], UFG, Segreteria di Stato dell'economica [SECO] ecc.), i Cantoni e gli attori economici. La seconda, un'organizzazione che deve essere attivata in caso di penuria energetica e che include uno stato maggiore di crisi ad hoc del Consiglio federale, sotto la direzione del DEFR, e uno stato maggiore operativo interdipartimentale, sotto la responsabilità dell'UFAE. Cfr. in merito: Energia: il Consiglio federale approva lo Stato maggiore di crisi Penuria di energia; comunicato stampa del Consiglio federale del 30 set. 2022.

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canza di chiarezza nella ripartizione delle responsabilità in seno all'Amministrazione e hanno ritenuto che lo SPOC non avesse soddisfatto le loro aspettative.

La CdG-N si è informata a più riprese sui lavori della Confederazione concernenti le centrali di riserva destinate a far fronte ai picchi di carico durante l'inverno fino al 2026.66 Si è occupata in particolare della costruzione della centrale di Birr (Argovia).

Ha constatato che l'UFE si era adoperato per permettere una messa in servizio il più rapida possibile nell'ambito delle disposizioni legali esistenti ma prendendo al contempo diverse misure volte a limitare l'inquinamento acustico di questo impianto e a garantire per quanto possibile la protezione dell'aria.67 Inoltre l'Ufficio ha periodicamente informato il pubblico sull'avanzamento dei lavori. La Commissione non ha rilevato la necessità di procedere in questo caso specifico ad accertamenti supplementari in merito alla gestione. Più in generale prevede di tracciare nel 2024 un bilancio degli adeguamenti di ordinanze decisi dal Consiglio federale riguardanti lo sviluppo delle centrali di riserva.68 Nel giugno 2023 la CdG-N si è informata nell'ambito di una visita presso l'UFE sul modo in cui l'ufficio si era organizzato per gestire la crisi energetica. La sua valutazione in merito era positiva. Ha soprattutto constatato che l'UFE aveva provveduto a separare chiaramente i compiti legati alla gestione della crisi dagli altri compiti ordinari e che era stata conferita particolare attenzione alla gestione della continuità degli affari. I rappresentanti dell'UFE hanno tracciato un bilancio intermedio positivo sulle misure prese e su quelle pianificate, sulla collaborazione nell'amministrazione per la preparazione di tali misure nonché sulla comunicazione e sulla gestione dei principali attori. Dal loro punto di vista la crisi ha invece evidenziato un potenziale di miglioramento a livello della legislazione sull'approvvigionamento economico. L'UFE ha inoltre illustrato alla CdG-N le sfide legate all'approvvigionamento energetico durante i prossimi inverni e le misure previste per farvi fronte; la Commissione ha constatato che l'ufficio trattava questi aspetti con serietà e professionalismo.

Infine, nel novembre 2023 la CdG-S ha tracciato insieme all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
un primo bilancio sulle misure di diritto di necessità prese nel settore dell'ambiente per far fronte alla crisi energetica. La Commissione ha constatato che l'Ufficio era in stretto contatto con l'UFE su questo punto; nell'ambito della preparazione delle misure con un impatto sull'ambiente, l'Ufficio si adoperava in particolar modo per mantenerle limitate nel tempo e per evitare danni irreversibili. La CdG-S ha esaminato più specificatamente l'esempio della riduzione dei deflussi residuali dei 66

67 68

Nel febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso di istituire simili centrali di riserva.

Nel settembre 2022 ha concluso un contratto con l'impresa GE Gas Power per lo sviluppo della centrale di Birr. Nel dicembre 2022 ha concluso un contratto con Axpo per l'utilizzo della centrale di Birr. Nel gennaio 2023 ha adottato l'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno (OREI; RS 734.722). Sono stati stipulati contratti supplementari per le centrali di Cornaux (Neuchâtel, dic. 2022) e Monthey (Vallese, feb. 2023). La centrale di Birr è stata collegata alla rete nel febbraio 2023 e gli ultimi test di funzionamento per la sua messa in servizio sono stati conclusi a fine marzo 2023.

Queste centrali di riserva hanno una potenza complessiva di circa 336 megawatt (MW).

L'Ufficio ha indicato che stava esaminando diverse misure supplementari per gli inverni successivi.

Adottate nel settembre e nel dicembre 2022, queste ordinanze mirano ad allentare temporaneamente talune prescrizioni in materia di protezione fonica e protezione dell'aria, nonché in materia di edilizia e urbanizzazione.

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corsi d'acqua dovuta all'aumento temporaneo, da inizio ottobre 2022 a fine marzo 2023, della produzione delle centrali idroelettriche69. L'UFAM ha informato la Commissione che presso i Cantoni era in corso un sondaggio sugli effetti di queste misure, i cui risultati sono stati pubblicati a fine novembre 202370. Le CdG esamineranno l'opportunità di approfondire questo aspetto nel 2024.

3.4.2

Guasti sulla rete di Swisscom SA

Negli ultimi anni la CdG-N ha approfondito il tema della stabilità della rete Swisscom in seguito a una serie di guasti che hanno interessato i numeri di emergenza71.

Nell'aprile del 2023 ha nuovamente fatto il punto della situazione interpellando in merito l'azienda stessa e il DATEC, che rappresenta la Confederazione come azionista di maggioranza.

Secondo i dirigenti di Swisscom la stabilità della rete è nettamente migliorata nel 2022, con una riduzione del 40 per cento dei guasti a servizi importanti rispetto all'anno precedente. Hanno tuttavia riconosciuto che la situazione non è ancora soddisfacente visti i nuovi problemi verificatisi durante l'anno. Hanno ribadito il ruolo prioritario della sicurezza e dell'affidabilità della rete per l'azienda e hanno presentato alla CdG-N le misure messe in atto in questo ambito, finalizzate in particolare a ridurre la complessità delle reti, diminuire il numero di fornitori e aumentare l'efficienza energetica. Swisscom si propone di modernizzare due terzi delle sue vecchie reti entro il 2025, una sfida tecnicamente impegnativa. I responsabili dell'azienda hanno peraltro indicato di aver sviluppato con l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e le organizzazioni di soccorso un «modello di riferimento» teso ad armonizzare l'integrazione nella rete dei servizi di chiamata d'emergenza.

Il capo del DATEC ha dal canto suo affermato che il Consiglio federale si aspetta che Swisscom continui a conferire la massima priorità alla sicurezza e all'affidabilità della sua infrastruttura. Dal suo punto di vista i guasti di rete su grande scala che interessano i numeri di emergenza non sono accettabili. Ha inoltre sottolineato l'importanza degli investimenti fatti da Swisscom per sviluppare la propria infrastruttura e soddisfare così le attese sempre più elevate della clientela.

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70

71

Il Consiglio federale approva l'aumento temporaneo della produzione di energia elettrica nelle centrali idroelettriche, comunicato stampa del Consiglio federale del 30 sett. 2022; Energia: il Consiglio federale abroga anticipatamente la riduzione temporanea dei deflussi residuali, comunicato stampa del Consiglio federale del 17 mar. 2023.

Ordinanza concernente l'aumento temporaneo della produzione di energia elettrica nelle centrali idroelettriche: la valutazione mostra un quadro contrastante, comunicato stampa dell'UFAM del 30 nov. 2023. Dal sondaggio presso i Cantoni è emerso che l'aumento della produzione di energia elettrica è stato inferiore al previsto. Sebbene la riduzione dei deflussi residuali abbia presumibilmente reso più difficile la riproduzione della popolazione ittica in alcuni punti, il fatto che si sia trattato di una situazione limitata nel tempo ha consentito di evitare danni irreversibili alla biodiversità.

Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCdG del 25 gen. 2022 (FF 2022 513, n. 3.8.3), Rapporto annuale 2020 delle CdG e della DelCdG del 26 gen. 2021 (FF 2021 570, n. 3.8.3).

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La CdG-N ha constatato che sia Swisscom sia il DATEC attribuiscono grande importanza al tema della stabilità della rete, benché le sfide in questo ambito restino significative. Ha riconosciuto che i lavori di modernizzazione annunciati sono in corso e che la situazione è complessivamente migliorata rispetto al 2022. Ha accolto favorevolmente lo sviluppo di un «modello di riferimento» per i servizi di chiamata d'emergenza. Alla luce di questi elementi la Commissione ha deciso di concludere i lavori relativi a questo oggetto. Si riserva cionondimeno la possibilità di procedere a ulteriori accertamenti qualora dovessero verificarsi nuovi guasti su grande scala.

3.4.3

Problemi di natura tecnica a Skyguide SA

A seguito di una grave anomalia tecnica che ha interessato Skyguide nel giugno del 202272, nell'aprile del 2023 la CdG-N si è occupata, insieme ai dirigenti dell'azienda e al DATEC, il quale rappresenta la Confederazione come azionista di maggioranza, dell'esito delle inchieste condotte in merito e degli insegnamenti tratti dall'incidente.

Secondo i rappresentanti di Skyguide e del DATEC, le inchieste esterne commissionate dopo il guasto hanno confermato il buon funzionamento del sistema di gestione delle crisi di Skyguide e la bontà della decisione presa il 15 giugno 2022 di chiudere lo spazio aereo nelle prime ore del mattino. Una perizia indipendente realizzata su mandato del DATEC conclude inoltre che, internamente, Skyguide ha trattato l'incidente in modo efficace ed efficiente73. La perizia comprende 14 raccomandazioni finalizzate a migliorare la solidità e la resilienza dei sistemi tecnici dell'azienda. L'accento è posto sull'attuazione di un processo di gestione della continuità operativa («business continuity management»), sul consolidamento dei processi operativi di manutenzione delle reti e sull'introduzione di un sistema di monitoraggio «end-toend». Skyguide si dice intenzionata ad adottare le misure necessarie per attuare tutte le raccomandazioni entro la fine del 202374. L'azienda ragguaglia mensilmente la Confederazione sull'avanzamento dei lavori di attuazione. Secondo i dirigenti di Skyguide, nel complesso, la sfida principale è garantire la stabilità della rete mentre l'azienda si trova in una fase di trasformazione tecnologica (passaggio a una piattaforma completamente digitalizzata e virtualizzata).

La CdG-N ha altresì discusso con i rappresentanti del DATEC e dell'azienda dell'opportunità di introdurre, alla luce di quanto successo, una ridondanza geografica per l'infrastruttura del server della piattaforma virtualizzata di Skyguide. Il capo del DATEC ha ricordato che a livello europeo non esistono direttive che impongono l'attuazione della ridondanza geografica dei sistemi informatici e che attualmente un unico Paese75 in Europa dispone di una simile infrastruttura. Il DATEC ha indicato che la questione sarà esaminata in maniera più approfondita, sottolineando tuttavia 72 73 74

75

Rapporto annuale 2022 delle CdG e della DelCdG del 23 gen. 2023 (FF 2023 579, n. 3.4.3).

Inchiesta indipendente concernente il guasto tecnico presso Skyguide del 15 giu. 2022, comunicato stampa del DATEC del 19 dic. 2022.

Nel gennaio 2024 Skyguide ha comunicato alle CdG di aver attuato 10 delle 14 raccomandazioni entro la fine del 2023. Le restanti quattro richiedono più tempo, poiché dipendono dall'introduzione della gestione della continuità operativa.

Si tratta dell'Irlanda, incaricata di gestire lo spazio aereo sopra l'Oceano atlantico.

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che, visti i costi elevati, questa misura andrà ponderata attentamente. I rappresentanti di Skyguide hanno affermato che l'azienda non sarebbe in grado di sostenere da sola i costi legati all'attuazione di una ridondanza geografica.

La Commissione ha concluso che sia Skyguide sia il DATEC hanno informato in maniera trasparente sul modo in cui è stato affrontato il guasto e sugli insegnamenti tratti dall'incidente. Non ha identificato altre aree di intervento dal punto di vista dell'alta vigilanza. Nella primavera del 2024 si informerà nuovamente sui progressi nell'attuazione delle raccomandazioni formulate in seguito al guasto. La Commissione presuppone inoltre che il DATEC condividerà a tempo debito i risultati delle sue riflessioni sull'introduzione di una ridondanza geografica per i sistemi tecnici di Skyguide.

3.4.4

Quadro legale relativo ai laboratori biologici ad alta sicurezza

Sulla scia dei suoi lavori concernenti il risanamento del laboratorio dell'Istituto di virologia e immunologia (IVI) a Mittelhäusern76, nel 2022 e nel 2023 la CdG-N ha sollevato da una prospettiva generale la tematica del quadro legale relativo ai laboratori biologici di alta sicurezza77. Il CDF aveva espresso alla Commissione dubbi in merito all'adeguatezza della legislazione svizzera in questo ambito78.

Nel gennaio 2023, dopo svariati scambi di lettere con il DFI e il DATEC a questo proposito, la Commissione ha sentito una delegazione degli enti federali coinvolti79.

Ha constatato che, conformemente alle pertinenti ordinanze, la responsabilità in materia di sicurezza dei laboratori biologici spetta in primo luogo alle imprese interessate e in secondo luogo ai Cantoni in quanto autorità di controllo. La Confederazione svolge soltanto un ruolo sussidiario occupandosi della supervisione dell'attività di controllo dei Cantoni80 e della definizione del quadro legale81. Funge inoltre da modello, dato che gestisce i laboratori di Spiez (integrato all'Ufficio federale della protezione della popolazione [UFPP]) e dell'IVI, entrambi appartenenti alla categoria di rischio più elevato.

Dalle indagini della CdG-N è risultato che i controlli sui laboratori ad alta sicurezza variano molto in funzione dei Cantoni, ad esempio per quanto concerne la frequenza delle ispezioni o le risorse impiegate. La Commissione ha constatato che a livello 76 77

78

79 80 81

Rapporto annuale 2022 delle CdG e della DelCdG del 23 gen. 2023 (FF 2023 579, n. 3.4.5).

Per «laboratori ad alta sicurezza», la CdG-N intende i laboratori che lavorano con organismi dei gruppi 3 e 4 conformemente all'articolo 6 dell'ordinanza del 9 mag. 2012 sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf; RS 814.912) e che di conseguenza svolgono attività delle classi 3 e 4 conformemente all'articolo 7 OIConf (attività che presentano un rischio moderato o elevato).

Il CDF aveva espresso queste osservazioni in seguito all'audizione sull'IVI («Abklärungen zum Bauprojekt Sanierung und Erweiterung der Hochsicherheitsanlage Mittelhäusern», verifica n. 20417 del CDF del 20 apr. 2021, soltanto in tedesco).

UFAM, UFSP, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e IVI.

Art. 36, 38 e 41 della legge federale del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01), art. 23 e 24 OIConf.

Art. 74 Cost., art. 29b e 29f LPAmb.

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federale non è prevista alcuna normativa vincolante in tal senso. Inoltre, le competenze della Confederazione in materia di vigilanza sull'attività di controllo dei Cantoni sono limitate: manca una definizione legale della natura e della portata delle informazioni che devono essere trasmesse all'autorità federale a questo proposito. Dal canto loro, gli uffici competenti hanno descritto come eterogenei e a tratti insufficienti il coordinamento e lo scambio di informazioni fra la Confederazione e i Cantoni sull'applicazione della normativa vigente.

Visto il considerevole potenziale di rischio che i laboratori biologici ad alta sicurezza comportano, la CdG-N ha individuato una chiara necessità di intervento in questo ambito. Nel giugno 2023 ha deciso di depositare un postulato al riguardo82, che è poi stato adottato in occasione della sessione autunnale delle Camere federali.

Nel settembre 2023, il Consiglio federale ha indicato alla CdG-N che era consapevole del fatto che i laboratori ad alta sicurezza presentano pericoli maggiori ed è quindi necessario ridurre tali pericoli al minimo assoluto. Ha affermato che l'UFSP e l'UFAM avevano già avviato diversi provvedimenti per potenziare e armonizzare le attività di controllo dei Cantoni, nonché per migliorare la vigilanza su queste attività da parte della Confederazione83.

La CdG-N si è anche chiesta se non sia necessario e opportuno esigere una certificazione per i laboratori biologici ad alta sicurezza. Ha preso atto che, secondo le autorità federali interessate, una certificazione di questo tipo non migliorerebbe la sicurezza biologica ­ considerati i requisiti giuridici già vigenti in Svizzera in tale ambito ­ e comporterebbe invece oneri amministrativi supplementari per lo Stato e le imprese84.

Il Consiglio federale ritiene che per migliorare la sicurezza occorra anzitutto rafforzare l'esecuzione delle disposizioni legali vigenti. La CdG-N ha preso atto di queste considerazioni e non ha ravvisato la necessità di ulteriori approfondimenti al riguardo.

Da ultimo, la Commissione si è interrogata sull'opportunità di istituire una centrale nazionale indipendente per la segnalazione di incidenti nell'ambito della sicurezza biologica al fine di rafforzare la «cultura dell'errore» (just culture)85. Il Consiglio federale ha tuttavia rilevato che un
organo di questo genere non apporterebbe nessun tipo di valore aggiunto, insistendo sul fatto che le norme vigenti prevedono già l'obbligo di dichiarare gli incidenti. Dubita inoltre che il fatto di segnalare un incidente a 82 83

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Po. CdG-N «Rafforzare la vigilanza e il controllo sui laboratori ad alta sicurezza» del 30 giu. 2023 (23.3965).

In particolare: rafforzare l'attuazione fornendo aiuti all'esecuzione, esaminare le basi legali per quanto concerne l'esecuzione, elaborare norme di controllo unificate nei laboratori di livelli di sicurezza 3 e 4, provvedere a un'armonizzazione con le norme internazionali laddove opportuno, rendere l'attuazione più sistematica e meglio coordinata a livello federale e cantonale e intensificare gli scambi di conoscenze e di esperienze fra la Confederazione e i Cantoni, incentivare i servizi cantonali interessati a partecipare a formazioni specifiche, adoperarsi affinché nei laboratori di livello di sicurezza 4 le ispezioni vengano effettuate annualmente.

Il laboratorio di Spiez in particolare si è occupato nel dettaglio del contenuto della norma ISO 35001:2019 pertinente in questo ambito. È giunto alla conclusione che non era necessario ottenere tale certificazione per i motivi sovraesposti. Al proposito cfr. anche la risposta del Consiglio federale all'Ip. Wettstein Felix «Prassi dei controlli dei laboratori di alta sicurezza» del 5 giu. 2023 (23.3608).

Rappresentanti degli enti federali interessati avevano indicato che la normativa del Canada era esemplare in questo ambito.

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un organo di allarme indipendente piuttosto che all'autorità di controllo competente rappresenterebbe veramente una differenza per i laboratori, che dovrebbero comunque, se del caso, cooperare con le autorità per gestire e analizzare l'incidente. La CdGN comprende le argomentazioni addotte. Visto l'esiguo numero di laboratori che rientrano nella categoria di rischio più elevato in Svizzera, ritiene inoltre che sarebbe probabilmente difficile, nella pratica, garantire l'anonimato delle segnalazioni. La prima priorità è quindi di garantire e sviluppare la cultura della sicurezza in seno ai laboratori interessati. Questo aspetto potrebbe essere affrontato, se ciò non fosse già il caso, in occasione dei controlli regolari effettuati dai servizi cantonali.

Nel novembre 2023 la CdG-N ha deciso di concludere i lavori su questo dossier. Riaffronterà la tematica una volta che il Consiglio federale avrà pubblicato il rapporto in adempimento al suo postulato.

3.4.5

Penuria di medicamenti e di vaccini in Svizzera e caso specifico della penuria di compresse di metadone

Sulla scia dei lavori degli anni precedenti86, nel 2023 la CdG-N ha affrontato la questione relativa alla penuria di medicamenti e vaccini in Svizzera. In particolare ha esaminato l'esempio specifico della penuria di compresse di metadone verificatasi all'inizio anno. Ha poi fatto il punto della situazione, congiuntamente all'UFSP e all'UFAE, sulle misure esaminate dalla Confederazione per rispondere alle sfide nell'ambito della fornitura di medicamenti e vaccini.

All'inizio del 2023 le autorità federali hanno dovuto adottare provvedimenti per far fronte a una penuria di compresse di metadone. I motivi che avevano portato a questa situazione erano da ricondurre alla sospensione da parte dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), nel dicembre 2022, delle autorizzazioni d'esercizio e di immissione in commercio del principale fabbricante di questo prodotto in Svizzera.

La CdG-N ha esaminato come le autorità federali competenti, ossia Swissmedic, l'UFSP e l'UFAE, abbiano gestito questa situazione nell'ambito delle loro competenze legali. Ha inoltre esaminato in che misura l'esempio del metadone sollevasse questioni di portata generale afferenti alla gestione delle penurie di medicamenti da parte della Confederazione.

La CdG-N ha constatato che Swissmedic aveva informato le autorità cantonali a partire dal 2019 in merito alle procedure in corso concernenti l'azienda interessata e che il caso era noto all'UFAE. In seguito all'avvenuta sospensione delle autorizzazioni dell'azienda nel dicembre 2022, Swissmedic, l'UFSP e l'UFAE hanno collaborato intensamente per trovare soluzioni alternative che garantissero l'approvvigionamento in compresse di metadone e per chiarire gli aspetti legati al rimborso. Le tre parti coinvolte sono rimaste in regolare contatto con gli altri attori interessati, segnatamente 86

Rapporto annuale 2020 delle CdG e della DelCdG del 26 gen. 2021 (FF 2021 570, n. 3.3.2), Rapporto annuale 2019 delle CdG e della DelCdG del 28 gen. 2020 (FF 2020 2659, n. 3.12.3), Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCdG del 28 gen. 2019 (FF 2019 2359, n. 3.3.4), Rapporto annuale 2017 delle CdG e della DelCdG del 30 gen. 2018 (FF 2018 1643, n. 3.3.3).

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le strutture sanitarie e i Cantoni. La CdG-N ha constatato che le autorità federali hanno contribuito attivamente affinché la produzione di compresse venisse ripresa da un'altra azienda svizzera87. Rileva altresì che l'UFSP e l'UFAE hanno esaminato diverse altre soluzioni per garantire l'approvvigionamento, in particolare la messa a disposizione di medicamenti alternativi omologati in Svizzera e l'importazione di prodotti dall'estero.

Secondo la valutazione delle tre autorità, in questo caso concreto le disposizioni legali vigenti offrivano un margine di manovra sufficiente per garantire l'approvvigionamento dei pazienti. Grazie al fatto che la produzione è stata ripresa da un'altra azienda non è stato necessario ricorrere alle riserve federali di metadone. La CdG-N ha inoltre preso atto che l'azienda cui erano state sospese le autorizzazioni è di nuovo stata autorizzata a produrre compresse di metadone a partire da maggio 2023, consentendo in tal modo di risolvere la situazione di penuria.

La CdG-N giunge alla conclusione che le autorità federali, in questo caso concreto, hanno reagito in maniera adeguata, attivandosi alla ricerca di soluzione alternative per far fronte ai rischi di penuria. Il loro intervento ha consentito di mantenere la situazione sotto controllo e di garantire l'approvvigionamento della popolazione in compresse di metadone.

Da una prospettiva più generale, la CdG-N è consapevole che la penuria di medicamenti rappresenta un grosso problema per la Svizzera e che i recenti sviluppi in questo ambito sono preoccupanti88. Nell'ottobre 2023 ha quindi sentito una delegazione dell'UFSP e dell'UFAE per informarsi su quanto intrapreso dalla Confederazione per gestire la situazione a tal riguardo. Ha preso atto che nel 2022 il Consiglio federale, sulla base di un rapporto redatto dall'UFSP89, aveva incaricato le unità amministrative competenti di esaminare una ventina di provvedimenti correttivi relativi a otto settori tematici. I risultati di questa analisi e le proposte per l'attuazione dei provvedimenti ritenuti validi saranno presentati al Consiglio federale nell'estate 2024.

La Commissione ha parimenti affrontato con l'UFSP e l'UFAE diverse questioni di portata generale relative alle cause delle penurie su scala nazionale e internazionale, al monitoraggio delle penurie da parte
della Confederazione e al coordinamento fra le unità federali interessate da questa problematica. Ha altresì fatto un primo bilancio dell'azione della task force per gli agenti terapeutici istituita dall'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) fra febbraio e aprile 2023.90

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In applicazione delle norme concernenti i «farmaci a formula», in particolare art. 9 cpv. 2 lett. a­cbis della legge federale del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21).

Secondo i dati dell'UFAE e dell'UFSP, il numero di notifiche di perturbazioni dell'approvvigionamento per i medicamenti e vaccini è passato da 137 nel 2020 a 239 nel 2023 (periodo considerato: sino al 18 ott. 2023).

Difficoltà di approvvigionamento di medicamenti per uso umano in Svizzera: analisi della situazione e misure di miglioramento da esaminare. Rapporto dell'UFSP del 1° feb. 2022.

Difficoltà di approvvigionamento di medicamenti: L'UFAE valuta ulteriori misure, comunicato stampa del DEFR del 1° feb. 2023; I compiti operativi della task force per gli agenti terapeutici trasferiti nelle normali strutture operative, comunicato stampa dell'UFAE del 6 apr. 2023.

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La CdG-N constata che l'UFSP e l'UFAE si impegnano attivamente per risolvere il problema delle sempre più frequenti penurie di medicamenti che colpiscono la Svizzera, ma che numerose questioni rimangono aperte. Continuerà ad occuparsi della questione nel 2024 e valuterà la necessità di procedere ad ulteriori chiarimenti dal profilo dell'alta vigilanza.

3.4.6

Vigilanza dell'UFSP sulla fondazione «lemievaccinazioni» e partecipazione della Confederazione nelle fondazioni di diritto privato

Nell'anno in rassegna la CdG-N ha concluso l'indagine sulla vigilanza esercitata dall'UFSP sulla fondazione «lemievaccinazioni»91, nel corso della quale ha focalizzato l'attenzione in particolare su come la Confederazione si impegna e sorveglia in generale le fondazioni di diritto privato a cui accorda aiuti finanziari.

Dopo aver preso atto delle valutazioni della CdG-N, nell'aprile del 2023 il Consiglio federale le ha comunicato di voler attuare gran parte delle sue raccomandazioni.92 Pur esprimendo soddisfazione per il proposito del Consiglio federale, la CdG-N ha nondimeno ritenuto che gli insegnamenti tratti dal caso «lemievaccinazioni» dovessero applicarsi a tutti i dipartimenti e situazioni analoghe. Nel giugno del 2023 ha perciò deciso di tornare su alcuni aspetti chiave del dossier, in merito ai quali ha rivolto nuove domande al Consiglio federale. Esaminate le risposte pervenute, nel novembre del 2023 la Commissione ha quindi comunicato la propria valutazione finale in merito.

Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, la Commissione è dell'avviso che, quando collabora con organizzazioni di diritto privato e a progetti che vengono finanziati (anche solo in parte) da enti federali per le prestazioni digitali ottenute, la Confederazione dovrebbe convenire sistematicamente e in modo vincolante il rispetto della direttiva sulla protezione IT di base, assicurandone inoltre l'applicazione93, al fine di prevenire il prodursi di situazioni analoghe a quelle della fondazione «lemievaccinazioni». Ha tuttavia appreso che il Consiglio federale non è al momento in grado, stante l'assenza della base legale necessaria, di integrare tale obbligo nelle decisioni che accordano i sussidi in questione. Il Consiglio federale ha comunicato alla CdG-N che considererà 91

92 93

Fondazione senza scopo di lucro, «lemievaccinazioni» gestiva le cartelle di vaccinazione informatizzate sulla piattaforma elettronica «lemievaccinazioni.ch». Per diversi anni la Fondazione ha beneficiato del sostegno finanziario della Confederazione e alcuni impiegati della Confederazione sono entrati a far parte del Consiglio della Fondazione per determinati periodi. Nella primavera del 2021 sono state riscontrate gravi carenze nella protezione dei dati e nella sicurezza della piattaforma elettronica gestita dalla Fondazione, motivo per cui la piattaforma è stata disattivata. A causa di problemi finanziari, la Fondazione ha presentato domanda di liquidazione nell'agosto 2021. Per una descrizione dettagliata degli accertamenti e delle constatazioni della CdG-N cfr. il rapporto annuale 2022 delle CdG e della DelCdG del 23 gen. 2023 (FF 2023 579, n. 4.2.6).

Il Consiglio federale prende atto delle raccomandazioni per le fondazioni di diritto privato, comunicato stampa dell'UFSP del 21 apr. 2023.

La direttiva sulla protezione IT di base definisce i requisiti minimi della sicurezza informatica ed è emanata dal delegato alla cibersicurezza (in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. e dell'ordinanza del 27 mag. 2020 sulla protezione contro i ciber-rischi nell'Amministrazione federale [Ordinanza sui ciber-rischi, OCiber; RS 120.73]).

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la questione nell'ambito dell'esame, che durerà fino alla fine del 2025, in merito alla necessità di rivedere la LSIn94.

Alla luce delle risposte date dal Consiglio federale, la CdG-N giunge alla conclusione che quello di «lemievaccinazioni» è l'unico caso in cui rappresentanti della Confederazione sedevano nel Consiglio di fondazione di una fondazione di diritto privato finanziata con fondi federali. Ritiene inoltre che il Consiglio federale abbia adottato i correttivi opportuni, volti a sensibilizzare i collaboratori dell'Amministrazione federale, in occasione della concertazione degli obiettivi e dei colloqui di valutazione, riguardo alle occupazioni accessorie e ai conflitti di interessi.

La CdG-N prende atto dell'entrata in vigore delle modifiche apportate alla LPD95 e alla LSIn, che rafforzano e precisano la protezione dei dati anche nelle fondazioni finanziate dalla Confederazione. A suo giudizio, una comunicazione trasparente riguardo al trattamento dei dati e ai rapporti di proprietà è di fondamentale importanza nel caso di enti che beneficiano di sussidi federali, e in particolare in quello di un portale pubblico come «lemievaccinazioni.ch». Accoglie favorevolmente soprattutto la decisione del Consiglio federale di inserire in tutte le decisioni e convenzioni della Confederazione relative ai sussidi una clausola dichiaratoria sulla protezione dei dati e sulla sicurezza delle informazioni. La Commissione ritiene inoltre che l'applicazione di tali direttive debba essere sottoposta a un controllo rafforzato. Prende atto con soddisfazione del fatto che gli uffici competenti si sono adoperati al fine di tenere conto di tali aspetti nei piani di controllo dei beneficiari di sussidi previsti dall'articolo 25 LSu96.

La CdG-N ha inoltre acquisito informazioni sull'evolversi della situazione per quanto riguarda il recupero e la restituzione agli interessati dei dati della piattaforma «lemievaccinazioni.ch». Un progetto preliminare curato dalla comunità eHealth Argovia è giunto alla conclusione che il recupero è in linea di principio fattibile. Il progetto principale che ne è derivato ha permesso di sviluppare una piattaforma attraverso la quale, presumibilmente a partire da marzo 2024 gli interessati potranno cancellare, prelevare o inserire nella propria cartella informatizzata del paziente
(CIP) i dati relativi alle vaccinazioni97. Il progetto ha beneficiato del sostegno finanziario dell'UFSP. La CdG-N giudica positivamente in particolare il fatto che l'UFSP si sia adoperato per

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96 97

Legge federale del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione (Legge sulla sicurezza delle informazioni, LSIn; RS 128).

Legge federale del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). L'art. 5 lett. j LPD definisce la nozione di «titolare del trattamento», cui sono riferiti i diritti e gli obblighi previsti dalla LPD. L'art. 19 LPD, ad esempio, stabilisce in particolare l'obbligo di informare sulla raccolta di dati personali.

Legge federale del 5 ott. 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1).

Fondazione lemievaccinazioni.ch ­«Datenrückgabe an Nutzerinnen und Nutzer startet voraussichtlich im März 2024», comunicato stampa del Dipartimento della sanità e socialità del Cantone di Argovia dell'11 dic. 2023.

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recuperare i dati nonostante disponesse di un margine di manovra limitato dal punto di vista legale98.

Nel complesso, la CdG-N accoglie favorevolmente le misure già adottate dal Consiglio federale e quelle previste. Giunge alla conclusione che in tal modo il Consiglio federale abbia recepito la sua richiesta di estendere il raggio d'azione all'insieme dei dipartimenti. Fra due o tre anni, verificherà lo stato di attuazione delle raccomandazioni nell'ambito di un controllo successivo.

3.4.7

Scenari demografici dell'Ufficio federale di statistica

Nel 2022 e 2023 la CdG-S ha effettuato il controllo successivo relativo al rapporto d'ispezione del 2018­2019 sugli scenari demografici dell'Ufficio federale di statistica (UST)99. Dopo aver eseguito una serie di accertamenti in merito all'attuazione delle sue cinque raccomandazioni formulate all'epoca, nel novembre 2023 la Commissione ha trasmesso al Consiglio federale la sua valutazione finale su questo oggetto.

In generale la CdG-S ha rilevato che l'UST ha tratto gli insegnamenti del caso dagli scenari elaborati in passato e ha adottato i correttivi necessari per l'elaborazione dei nuovi scenari pubblicati nel 2020. La Commissione esprime apprezzamento per l'operato dell'Ufficio, che avrebbe in tal modo adempito a gran parte delle sue raccomandazioni.

La CdG-S ha constatato con soddisfazione che l'UST ha fatto in modo di migliorare la qualità delle ipotesi relative alla migrazione e che al riguardo gli scenari del 2020 sono più precisi rispetto al passato. Le stime in questo ambito rimangono difficili dal momento che i flussi migratori sono influenzati da diversi fattori esterni che possono variare a breve termine. La Commissione ha invitato il Consiglio federale ad assicurare che l'UST continui a prestare un'attenzione particolare a questo aspetto e che si adoperi costantemente per migliorare le sue ipotesi. Ha inoltre chiesto al Consiglio federale di avvalersi in misura ancora maggiore di esperti esterni, ad esempio sviluppando delle sinergie con la Commissione federale della migrazione (CFM) e il «Centre national de compétence pour les études en migrations et mobilité» (Università di Neuchâtel).

La Commissione si è inoltre occupata dell'utilizzazione degli scenari dell'UST da parte di altri uffici federali. Nel 2018 aveva constatato che gran parte degli uffici si limitava a utilizzare un solo scenario per le proprie analisi, senza procedere a raffronti.

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L'UFSP non disponeva di una base legale che gli permettesse di restituire i dati agli interessati. Conformemente all'art. 50 della legge federale del 28 set. 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101), l'UFSP può tuttavia concedere, nei limiti dei crediti stanziati, «aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private per provvedimenti di interesse pubblico d'importanza nazionale atti a individuare, sorvegliare e prevenire le malattie trasmissibili e a lottare contro di esse».

Adeguatezza degli scenari demografici dell'Ufficio federale di statistica, rapporto della CdG-S del 19 ott. 2018 (FF 2019 1689) e del 27 ago. 2019 (FF 2019 6587). Il rapporto iniziale della CdG-S era basato su una valutazione del CPA: Adeguatezza degli scenari demografici dell'Ufficio federale di statistica. Rapporto del CPA dell'8 feb. 2018 all'attenzione della CdG-S (FF 2019 1705).

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Aveva quindi invitato in Consiglio federale a precisare le modalità di utilizzazione degli scenari e ad assicurarsi che gli uffici avrebbero condotto una riflessione al riguardo. In occasione del controllo successivo la CdG-S ha constatato che, malgrado gli sforzi di sensibilizzazione profusi dall'UST, non era stato compiuto alcun progresso. La maggior parte degli uffici continuava a far riferimento a un unico scenario, mentre diversi servizi che in passato avevano utilizzato più scenari per i propri studi vi hanno rinunciato, ritenendo che ne sarebbe risultata un'eccessiva complessità interpretativa per gli utenti. L'UST ha comunque precisato alla CdG-S che gli uffici ricorrono spesso a più scenari per l'elaborazione interna dei loro studi ma che, per motivi di chiarezza, ne tengono in considerazione solo uno per la presentazione dei risultati.

Nella valutazione finale la CdG-S ha chiesto al Consiglio federale di sensibilizzare regolarmente gli uffici ­ per il tramite dell'UST ma anche dei dipartimenti nella loro funzione di condotta ­ sulle corrette modalità di utilizzazione degli scenari. Ritiene che il ricorso a più scenari vada promosso almeno nell'ambito delle analisi interne.

Rammenta peraltro che gli scenari devono consentire di comparare diverse varianti demografiche e che il loro scopo non è di fungere da previsioni. Ritiene che il ricorso a un unico scenario da parte degli uffici rischi di dare adito a un'interpretazione errata in tal senso.

La Commissione si è inoltre detta soddisfatta per quanto intrapreso dall'UST al fine di mettere a disposizione degli utenti nuovi strumenti digitali interattivi in occasione della pubblicazione degli scenari del 2020, un'innovazione che ha avuto ottimi riscontri. Si attende che il Consiglio federale continui ad adoperarsi in questo senso.

La CdG-S ha inoltre tracciato un bilancio positivo degli sforzi profusi dall'UST per migliorare l'integrazione dei Cantoni nell'elaborazione degli scenari demografici cantonali. Si aspetta che il Consiglio federale vegli affinché l'Ufficio continui a collaborare strettamente con i servizi cantonali interessati in vista dell'elaborazione dei prossimi scenari; ritiene inoltre auspicabile che l'Ufficio si informi regolarmente sull'impiego degli scenari dell'UST da parte dei Cantoni.

Da ultimo la CdG-S ha osservato
che rimangono sporadici i casi in cui gli uffici federali mettono a disposizione dei Cantoni dati regionalizzati afferenti all'evoluzione demografica al di fuori di quelli dell'UST. La Commissione è venuta a conoscenza di due soli esempi100. Ne conclude che sino ad oggi il Consiglio federale non ha individuato altri dati regionalizzati prodotti dagli uffici federali che potrebbero rivelarsi di pertinenza per i Cantoni. Gli chiede di continuare a esaminare regolarmente se tali dati esistono e, se del caso, a incoraggiarne la messa a disposizione.

Per quanto concerne le informazioni raccolte, la CdG-S non ha individuato alcuna ulteriore necessità di intervento dal profilo dell'alta vigilanza e ha quindi deciso di concludere i suoi lavori. Dal suo punto di vista, questo ambito è tuttora caratterizzato da due sfide principali: la difficoltà di formulare ipotesi precise in materia migratoria e l'importanza di sensibilizzare gli uffici federali sull'utilizzazione adeguata degli sce-

100

Segnatamente le «Prospettive di traffico 2050» elaborate dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e le analisi dettagliate sugli sviluppi demografici condotti puntualmente dall'UST (ad es. effetti della pandemia di COVID-19 sulla popolazione).

42 / 90

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nari dell'UST. La Commissione rileva tuttavia che l'UST riveste un ruolo marginale al riguardo.

3.5

Settore DFGP/CaF

3.5.1

Commissioni consultive extraparlamentari

Nell'anno in rassegna la CdG-S si è occupata delle misure adottate dal Consiglio federale in seguito alle sue raccomandazioni formulate nel rapporto del 15 novembre 2022 sulle commissioni consultive extraparlamentari101. Il rapporto della CdG-S si fonda su una valutazione del CPA102. La CdG-S accoglie con favore le diverse misure e giunge alla conclusione che le raccomandazioni sono in gran parte in fase di attuazione o possono essere considerate attuate. Nell'autunno 2023 ha quindi concluso la sua ispezione sulle commissioni consultive extraparlamentari.

La CdG-S esprime apprezzamento in particolare per il fatto che il Consiglio federale sia disposto a esaminare e ad attuare a medio termine l'estensione dell'accesso alla banca dati103 anche alle segreterie delle commissioni consultive extraparlamentari.

Per quanto riguarda le decisioni istitutive con le quali vengono create le commissioni consultive extraparlamentari, la CdG-S ritiene positivo che, in occasione della prossima verifica nel 2026, tutte le decisioni istitutive saranno controllate ed eventualmente adeguate secondo i criteri fissati dalla legge104. A tal fine verrà anche considerata l'effettiva attività di consulenza, dato che costituisce il compito centrale di una commissione consultiva extraparlamentare. Nel suo rapporto la CdG-S ha inoltre chiesto che ogni rappresentanza di dipendenti dell'Amministrazione federale nelle commissioni consultive extraparlamentari sia verificata caso per caso, poiché secondo la legge105 queste persone possono essere nominate membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati. Il Consiglio federale ha dichiarato che intende svolgere tale verifica e presentare i risultati nel rapporto sul rinnovo integrale per il periodo amministrativo 2024­2027, proposito che la Commissione accoglie con favore. Infine, la CdG-S riconosce anche che il Consiglio federale è disposto a verificare nell'ambito del prossimo rinnovo integrale se determinate prestazioni delle commissioni consultive extraparlamentari possano essere fornite dall'Amministrazione federale centrale.

Nella seduta del 10 ottobre 2023 la CdG-S ha deciso di concludere l'ispezione e di avviare nel 2026, dopo il rinnovo integrale delle commissioni consultive extraparlamentari, un controllo successivo sui punti ancora aperti.

101 102 103

104

105

Commissioni consultive extraparlamentari. Rapporto della CdG-S del 15 nov. 2022 (FF 2022 3006).

Commissioni consultive extraparlamentari. Rapporto del CPA del 20 giu. 2022 all'attenzione della CdG-S (FF 2022 3007).

La CaF mette a disposizione una banca dati nella quale i dipartimenti devono procedere, nell'ambito del rinnovo integrale delle commissioni consultive, alla registrazione dei dati consolidati, completi e conformi alle istruzioni nonché al corrispondente aggiornamento.

I criteri sono fissati nell'art. 57b della legge del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e nell'art. 8e cpv. 2 dell'ordinanza del 25 nov. 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1).

Art. 57e cpv. 3 LOGA.

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3.5.2

Piano di sicurezza per gli edifici della Confederazione

In seguito all'evacuazione del 14 febbraio 2023 la sottocommissione DFGP/CaF della CdG-S si è occupata della questione «Piano di sicurezza per gli edifici della Confederazione».

Per chiarire le singole competenze dei vari attori coinvolti e la loro interazione, la sottocommissione DFGP/CaF-S ha sentito rappresentanti dell'Ufficio federale di polizia (fedpol), della Segreteria generale del DDPS in quanto proprietaria dell'ala Est di Palazzo federale e della Cancelleria federale in quanto proprietaria dell'ala Ovest di Palazzo federale. I Servizi del Parlamento sono stati espressamente esclusi perché non rientrano nell'ambito di competenza dell'alta vigilanza parlamentare.

Dalle audizioni è risultato che in seguito a questo incidente i responsabili hanno elaborato diversi provvedimenti da applicare in futuro in casi analoghi. È inoltre emerso che ogni proprietario dispone di un proprio piano d'emergenza, da cui la necessità di numerose interfacce e una serie di questioni in materia di coordinamento e comunicazione.

Secondo la CdG-S il Consiglio federale dovrebbe esaminare in via prioritaria se sia opportuno unificare gli standard di sicurezza per tutti i proprietari. La Commissione ha pertanto invitato il Consiglio federale per lettera a informarla non appena avrà preso una decisione in merito.

3.5.3

Transito di richiedenti l'asilo

Nel 2023 la CdG-N si è occupata della tematica della trasmigrazione, ossia del fenomeno dei migranti che attraversano la Svizzera senza chiedere l'asilo. La sottocommissione competente DFGP/CaF-N ha esaminato in particolare la critica secondo cui le autorità svizzere lascerebbero passare i migranti. Ha quindi sentito in merito rappresentanti della Segreteria di Stato della migrazione SEM e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC.

La sottocommissione è stata ragguagliata sulla situazione alla frontiera orientale e meridionale. Per una buona parte dei migranti la Svizzera non sarebbe il Paese di destinazione, ma soltanto una tappa del loro viaggio verso nord. Se queste persone disponessero di un titolo di trasporto valido, le imprese di trasporto sarebbero tenute a trasportarle. Nell'ambito degli impegni assunti con la sua associazione a Schengen la Svizzera non è in grado di impedire l'entrata di migranti irregolari sul suo territorio che non intendono presentare una domanda di asilo. Tuttavia le autorità svizzere emettono una decisione nei loro confronti affinché lascino il territorio svizzero e/o lo spazio Schengen. La SEM ha proceduto a una valutazione giuridica della situazione relativa alla procedura Dublino.

Le persone sentite hanno sottolineato che l'attuazione pratica degli accordi di riammissione con gli Stati limitrofi come l'Austria e l'Italia presenta alcuni problemi. Tuttavia questi accordi rimangono in linea di massima un quadro giuridico importante per la collaborazione bilaterale nella lotta alla migrazione irregolare. Le persone sen44 / 90

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tite hanno altresì dichiarato che due Stati limitrofi (Francia e Germania) hanno reintrodotto i controlli alla frontiera interna Schengen per controllare maggiormente la migrazione e rendere più difficile la trasmigrazione. Fra le possibili soluzioni a carattere generale per arginare la trasmigrazione, i rappresentanti della SEM e dell'UDSC ravvisano principalmente la collaborazione bilaterale ed europea, poiché le misure nazionali da sole si rivelano inefficaci.

La CdG-N non ritiene attualmente necessario intervenire. La sottocommissione competente si informerà nuovamente sulla situazione in un secondo momento.

3.6

Settore Tribunali/MPC

3.6.1

Vigilanza del Tribunale federale sui tribunali federali di prima istanza

Siccome la vigilanza del Tribunale federale (TF) sui tribunali federali di prima istanza106 viene valutata in modi differenti, le CdG hanno commissionato nel 2023 due perizie giuridiche che forniscano una solida base giuridica per chiarire l'eventuale necessità di legiferare in questo ambito.

Le CdG hanno deciso di interessarsi a questa tematica in seguito a vari casi di comportamento scorretto da parte di giudici dei tribunali federali di prima istanza. Conformemente all'articolo 1 capoverso 2 della legge sul Tribunale federale, il TF esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti. Al momento non è stato chiarito in via definitiva come interpretare questa vigilanza sulla gestione dei tribunali federali di prima istanza e quale limite porre al principio dell'autonomia amministrativa dei singoli tribunali e all'alta vigilanza parlamentare.

Dagli accertamenti condotti finora le CdG hanno constatato una lacuna: la Commissione amministrativa del Tribunale federale (CA TF) adempie sì compiti concreti sanciti dalla legge, ma non dispone degli strumenti necessari per attuare il mandato legale.

Dato che la CA TF è intesa come organo amministrativo, i suoi membri continuano a esercitare la loro carica di giudici e per di più non sono sovraordinati agli altri giudici dei tribunali federali. Inoltre, la CA TF esegue la sua funzione di vigilanza con risorse limitate e le sue competenze e i suoi obblighi non sono chiaramente definiti. La vigilanza istituzionale del TF sui tribunali federali di prima istanza risulta quindi limitata.

Per vigilanza istituzionale si intende la vigilanza sull'attività dell'istituzione in quanto tale e sulla sua gestione, mentre per vigilanza disciplinare si intende la vigilanza sui singoli giudici quanto al loro comportamento individuale. Una netta distinzione tra vigilanza istituzionale e vigilanza disciplinare non è spesso possibile e questo implica che ad esempio un problema personale può diventare un problema strutturale. La vigilanza disciplinare sui giudici a livello federale rappresenta una sfida politica in particolare a causa dell'indipendenza giudiziaria e dell'autonomia amministrativa dei tribunali. Nella legge non sono previste sanzioni nei confronti dei giudici eletti. I giudici 106

Art. 1 cpv. 2, art. 15 cpv. 1 lett. a e art. 17 cpv. 4 lett. g della legge federale del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

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dei tribunali federali di prima istanza possono non essere rieletti oppure essere destituiti soltanto dal Parlamento107. La destituzione da parte del Parlamento è quindi la sola e ultima possibilità di sanzione ed è fortemente controversa per ragioni di carattere politico.

All'inizio del 2023 le CdG hanno rivolto diverse domande alla CA TF incentrate sulla vigilanza sui tribunali federali di prima istanza. Lo scopo era di individuare l'eventuale necessità di legiferare in questo ambito. Il TF ha risposto con la redazione di un rapporto circostanziato.108 Trattandosi di una questione di fondamentale rilevanza politico-istituzionale, le CdG hanno successivamente commissionato due perizie giuridiche che esaminassero anche la questione della vigilanza sullo stesso Tribunale federale. L'alta vigilanza parlamentare sui tribunali federali non è oggetto del mandato.

Le perizie esterne hanno lo scopo di presentare il quadro costituzionale e la necessità di adeguamenti legislativi; dal canto loro le CdG intendono valutare le diverse possibilità sulla base delle esperienze maturate con l'alta vigilanza parlamentare.

3.6.2

Collaborazione del Ministero pubblico della Confederazione con i giudici dei provvedimenti coercitivi

Le CdG ritengono problematica la durata, talvolta molto lunga, della procedura di dissigillamento da parte dei giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi. Conformemente all'articolo 248 del Codice di procedura penale109 sono sigillati le carte, le registrazioni e altri oggetti che per determinati motivi non possono essere perquisiti o sequestrati. Con l'apposizione dei sigilli le autorità di perseguimento penale non possono né visionarli né utilizzarli e sono quindi obbligate a presentare entro 20 giorni una domanda di dissigillamento. Questa domanda viene valutata nella procedura preliminare da un giudice dei provvedimenti coercitivi. Siccome in Svizzera non esiste un giudice federale dei provvedimenti coercitivi, nei procedimenti penali condotti dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è competente il rispettivo giudice cantonale responsabile di tali provvedimenti.

In occasione di un'audizione delle CdG il procuratore generale della Confederazione ha spiegato che i procedimenti del MPC concernono spesso grandi aziende che in molti casi fanno direttamente sigillare le loro carte e registrazioni (per lo più dischi rigidi). Secondo le dichiarazioni del procuratore generale della Confederazione la pro107

Art. 10 della legge federale del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32); art. 49 della legge federale del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP; RS 173.71); art. 14 della legge federale del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB; RS 173.41).

108 Vigilanza del Tribunale federale sui tribunali federali di prima istanza ­ necessità di legiferare. Rapporto del Tribunale federale del maggio 2023 (disponibile soltanto in tedesco e francese).

109 Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0).

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cedura di dissigillamento dinanzi ai giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi può richiedere molto tempo, talvolta diversi anni, determinando un sensibile allungamento dei procedimenti penali. Analogamente al procuratore generale della Confederazione, anche le CdG ritengono questa situazione insoddisfacente. In merito a questo aspetto il procuratore generale della Confederazione è in contatto con i giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi, la Conferenza dei procuratori della Svizzera e la Commissione degli affari giuridici penali della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti di giustizia e polizia (CDDGP).

Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la revisione parziale del CPP e con essa il nuovo articolo 248a CPP. Lo scopo della revisione, in particolare di questa nuova disposizione, è accelerare le procedure di apposizione di sigilli e di dissigillamento, introducendo termini entro i quali i giudici dei provvedimenti coercitivi devono decidere in merito al dissigillamento: le udienze devono ora essere condotte entro 30 giorni, dopodiché il giudice competente deve decidere senza indugio.

Resta da vedere se l'entrata in vigore della nuova disposizione porterà effettivamente a un'accelerazione. Il procuratore generale della Confederazione informerà le commissioni nel corso del 2024 sulle prime esperienze con l'introduzione dell'articolo 248a CPP.

3.6.3

Sostegno al Ministero pubblico della Confederazione da parte della Polizia giudiziaria federale

Attualmente le CdG stanno verificando i motivi per i quali, stando a quanto lamentato dal procuratore generale della Confederazione, il sostegno da parte della Polizia giudiziaria federale al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) sarebbe insufficiente.

Secondo quanto riferito dal procuratore generale della Confederazione, la polizia è un'autorità di perseguimento penale che, conformemente all'articolo 15 CPP, indaga sui reati di propria iniziativa, li denuncia e svolge altri compiti su incarico del pubblico ministero. Il procuratore generale sottolinea al riguardo che le indagini devono essere svolte dalla polizia. La Polizia giudiziaria federale è l'organizzazione partner più importante del MPC. Al pubblico ministero spetta il compito di fornire, in una fase successiva, un apprezzamento delle indagini della polizia e di prendere una decisione in merito (abbandono del procedimento, non luogo a procedere, emanazione di un decreto d'accusa o promozione dell'accusa). La responsabilità spetta al pubblico ministero, che dirige il procedimento penale.

A livello di Confederazione, in un procedimento l'impulso che dà avvio alle attività investigative proviene spesso dal MPC. Quest'ultimo stabilisce il mandato e la polizia decide in seguito come svolgere tale incarico. La polizia deve disporre di sufficienti risorse finanziarie e di personale per condurre le indagini necessarie. Secondo le indicazioni del MPC, fedpol mette a disposizione del MPC 136 inquirenti (su un totale di 1079 collaboratori assunti in seno a fedpol). Altri 145 collaboratori circa lavorano indirettamente per il MPC, il quale afferma di trovarsi attualmente nell'impossibilità di aprire diversi procedimenti, per esempio nel settore delle organizzazioni criminali, per

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mancanza di inquirenti. Questa situazione potrebbe comportare a un problema di sicurezza.

Oltre al procuratore generale della Confederazione, le Commissioni hanno sentito a tale riguardo anche la direttrice di fedpol e il capo della Polizia giudiziaria federale.

Questi ultimi hanno sottolineato l'ampio spettro di compiti di fedpol, che non si limitano al perseguimento penale. Per ogni procuratore della Confederazione vi sarebbero 1,6 inquirenti di fedpol. Un paragone con i Cantoni illustra tale squilibrio, riconducibile in particolare alla decisione presa da un ex capo del DFGP di arrestare l'ampliamento di fedpol.

Le CdG si occupano già da oltre un anno di questo tema senza che sia intervenuto alcun miglioramento in proposito. Le Commissioni s'interrogano in primo luogo se si tratti effettivamente solo di una questione di mancanza di risorse presso la Polizia giudiziaria federale oppure se esista anche del potenziale di miglioramento per quanto riguarda l'organizzazione e le strutture di fedpol, domanda a cui occorrerà rispondere tempestivamente.

3.7

Stato di avanzamento delle ispezioni in corso delle CdG e della DelCdG

Come menzionato nel capitolo 2, le ispezioni rappresentano lo strumento principale delle CdG. Un'ispezione delle CdG è caratterizzata da tre tappe principali: innanzitutto l'ispezione vera e propria, basata sulle inchieste della Commissione e/o su una valutazione del CPA. Questa prima tappa si conclude con la presentazione di un rapporto ­ generalmente pubblico ­ indirizzato all'autorità responsabile, in genere il Consiglio federale. Il parere delle autorità responsabili fa parte della seconda tappa: secondo l'articolo 158 LParl l'autorità responsabile deve informare le commissioni di vigilanza sull'attuazione delle raccomandazioni. Questo parere è pubblicato se non vi si oppongono interessi degni di protezione. Le CdG valutano il parere ed eventualmente conducono inchieste supplementari o addirittura pubblicano un secondo rapporto. La terza tappa consiste nel controllo successivo: due o tre anni dopo la pubblicazione del rapporto d'ispezione, di norma la CdG interessata incarica la sottocommissione competente di effettuare un controllo successivo, durante il quale viene esaminato in che misura l'autorità interessata si sia occupata dei problemi constatati e abbia attuato le raccomandazioni della CdG. Se determinati punti restano aperti, la CdG svolge talvolta inchieste supplementari o, trascorso un nuovo termine, effettua un nuovo controllo.

Qui di seguito sono elencate tutte le ispezioni delle CdG in corso a fine 2023, per le quali cioè non erano ancora terminate le tre tappe. Le ispezioni definitivamente concluse, per le quali il controllo successivo è stato terminato e/o che non devono essere ulteriormente trattate, non sono menzionate. Le ispezioni sono elencate con la data che corrisponde al (primo) rapporto di ispezione della CdG sul tema in questione. Le altre date corrispondono ai rapporti sintetici pubblicati nel quadro dell'ispezione o dei controlli successivi.

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Ispezioni in corso ­ CdG-N/S Tema

Rapporto(i) delle CdG

Prossima tappa

Provvedimenti del Consiglio federale e ­ dell'Amministrazione federale per gestire la pandemia di COVID-19

(cfr. n. 4)

Sistema dei giudici non di carriera

Pubblicazione rapporto (2025)

­

Indiscrezioni riguardanti gli affari del Consiglio federale relativi alla pandemia di COVID-19

Trattazione del parere del Consiglio federale (2024)

Pianificazione ed entrata in funzione della Corte d'appello del Tribunale penale federale

2022

Verifica dell'attuazione delle raccomandazioni (2024)

Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione

2021

Pubblicazione rapporto (2024)

Relazione di vigilanza tra l'AV-MPC e il MPC

2020 2021

Corapporto sui futuri lavori legislativi (in corso)

Tema

Rapporto(i) delle CdG

Prossima tappa

Servizio militare con limitazioni

­

Pubblicazione rapporto (2024)

Comunicazione delle autorità prima delle votazioni

2023

Trattazione del parere del Consiglio federale (2024)

Attività del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI)

2023

Trattazione del parere del Consiglio federale (2024)

Relazioni pubbliche della Confederazione

2019

Continuazione del controllo successivo (2024)

Inchieste amministrative e disciplinari nell'Amministrazione federale

2019

Controllo successivo (2025)

Procedura di valutazione del nuovo aereo 2022 da combattimento

Controllo successivo (2025)

Ispezioni in corso ­ CdG-N

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Ispezioni in corso ­ CdG-S Tema

Rapporto(i) delle CdG

Prossima tappa

Ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni

­

Pubblicazione rapporto (2024)

Valutazione dell'efficacia nel contesto della cooperazione internazionale

2023

Trattazione del parere del Consiglio federale (2024)

Archiviazione e classificazione di documenti e procedura per le domande di accesso secondo la LTras: accertamenti generali in merito alle norme applicabili e nel contesto delle accuse di irreperibilità di e-mail all'interno della SG-DFI

2023

Trattazione del parere del Consiglio federale (2024)

Trasformazione dell'AFD in UDSC: aspetti legali e adeguatezza

2023 2022

Controllo successivo (2025)

Commissioni consultive extraparlamentari

2022

Controllo successivo (2026)

Controlling di affari offset

2022

Controllo successivo (2025)

Protezione della biodiversità in Svizzera

2021

Continuazione del controllo successivo (2024)

Analisi del DNA nei procedimenti penali 2019

Controllo successivo (2024)

Attuazione delle mozioni e dei postulati accolti

2019

Controllo successivo (2024)

Irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA ­ Considerazioni sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare

2019

Chiusura dell'ispezione (2024)

Revisione dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi

2018

Controllo successivo (2024)

Partecipazione della Confederazione all'applicazione di sanzioni economiche

2023 2019 2018

Trattazione del parere del Consiglio federale (2024)

Vigilanza sulle relazioni d'interesse in seno ai consigli d'amministrazione delle imprese parastatali, sull'esempio del caso della presidente del consiglio d'amministrazione delle FFS

2019 2018

Continuazione del controllo successivo (2024)

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Tema

Rapporto(i) delle CdG

Prossima tappa

Introduzione del nuovo canone radiotelevisivo

2020 2017

Controllo successivo (2024)

Ammissione e riesame dei medicamenti iscritti nell'elenco delle specialità

2023 2014

Trattazione del parere del Consiglio federale (2024)

Indennità di perdita di guadagno: irregolarità nei conteggi dei servizi militari volontari

2013

Continuazione del secondo controllo successivo (2026/2027)

3.8

Altri temi trattati dalle CdG

Sottocommissioni DFAE/DDPS Tema

In corso

Ruolo del DFAE nel rilascio di visti umanitari

X

Progetti prioritari del DDPS ­ Comando Ciber

X

Istituzione di un'autorità per l'aviazione militare

X

Istituzione svizzera per i diritti umani

X

RUAG MRO: ritiro della «Chief Executive Officer» (CEO) e vendita di 96 carri armati Leopard 1

X

Sicurezza e resilienza della rete di rappresentanze svizzere (compreso il progetto Optira del DFAE)

X

Impieghi della protezione civile

X

Sistemi di comunicazione per la condotta e l'intervento dell'UFPP (compresi i progetti Rete di dati sicura plus [RDS+] e salvaguardia del valore di Polycom)

X

Accuse concernenti i metodi di allenamento della Federazione svizzera di ginnastica (FSG)

X

Catasto dei siti inquinati e attuazione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti in seno al DDPS (Mitholz)

X

Protezione della popolazione: rapporto «Stato d'avanzamento dei progetti telematici».

X

Trattazione conclusa

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Tema

In corso

Progetti prioritari del DDPS ­ Sistema di ricognitori telecomandati 15

X

Sponsorizzazione DDPS

X

Attuazione della strategia in materia di armamento DDPS

X

Trattazione conclusa

Progetti prioritari del DDPS ­ Sistema di condotta C2Air (Air2030)

X

Sicurezza informatica RUAG

X

Progetti prioritari del DDPS ­ Sistema militare di avvicinamento controllato (MALS PLUS)

X

Progetti prioritari del DDPS ­ Difesa terra-aria (DTA)

X

Progetti prioritari del DDPS ­ Nuovi sistemi di produzione per swisstopo (NEPRO)

X

Riorganizzazione UFPP

X

Sottocommissioni DFI/DEFR Tema

In corso

Amministrazione digitale Svizzera

X

Efficacia del principio Cassis-de-Dijon

X

Procedura di acquisto di beni da parte della Confederazione

X

Attuazione del «Foreign Account Tax Compliance Act» (Accordo FATCA)

X

Riconoscimento dei diplomi esteri

X

Prevenzione delle molestie sessuali in seno all'Amministrazione federale: procedure e possibilità di segnalazione

X

Attuazione dell'obbligo di annunciare i posti vacanti

X

Nuova strategia marittima del Consiglio federale

X

Piazza finanziaria sostenibile

X

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Trattazione conclusa

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Tema

In corso

Carenza di personale qualificato nel settore della sanità

X

Attuazione dell'imposizione minima dell'OCSE in Svizzera

X

Politica spaziale della Confederazione

X

Promozione degli scambi e della mobilità nel sistema formativo: esecuzione da parte della fondazione Movetia e vigilanza da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

X

Attacco hacker e fuga di dati presso la ditta XPlain

X

Diritti di superficie a favore delle cooperative di costruzione di alloggi per il personale della Confederazione

X

Trattazione conclusa

Trasmissione di dati di terzi nel quadro dell'assistenza amministrativa da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

X

Attività di vigilanza delle autorità svizzere all'estero

X

Attuazione dell'obbligo di dichiarazione del legno da parte del DEFR

X

Verifica dell'attività amministrativa dell'UFAG e del DEFR in relazione ai pagamenti diretti

X

Conseguenze del caso di corruzione presso la SECO

X

Riorganizzazione della SEFRI

X

Sottocommissioni DFI/DATEC Tema

In corso

Treni a due piani delle FFS

X

Cantiere nella stazione di Losanna

X

Incidente nella galleria di base del San Gottardo

X

Problemi di natura tecnica a Skyguide

X

Certificazione del legname sostenibile

X

Trattazione conclusa

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Tema

In corso

Progetto Centro di calcolo Plus (RZPlus) di MeteoSvizzera

X

Riorganizzazione dell'omologazione dei prodotti fitosanitari

X

Partecipazione della Svizzera ai sistemi europei di allarme sanitario

X

Revisione della legge sulle epidemie e del Piano pandemico

X

Difficoltà di approvvigionamento di medicinali e vaccini in Svizzera

X

Riorganizzazione del Servizio sanitario coordinato

X

DFI/UFSP ­ Digitalizzazione del sistema sanitario

X

Vigilanza di Swissmedic nel settore ospedaliero e gestione della qualità negli ospedali

X

Introduzione della cartella informatizzata del paziente

X

Ufficio federale di statistica ­ Errore nel calcolo dei dati aggregati sulle forze dei partiti su scala nazionale in occasione delle elezioni federali 2023

X

Trattazione conclusa

Guasti sulla rete Swisscom

X

Attività del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce

X

«Just culture» nell'Amministrazione federale e nelle imprese parastatali

X

Trattazione delle domande di omologazione relative a medicamenti innovativi

X

Rapporto annuale «Assicurazioni sociali 2022»

X

Sottocommissioni DFGP/CaF Tema

In corso

Assistenza medica in caso di rinvii coatti

X

Radicalizzazione ed estremismo violento

X

eRetour

X

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Trattazione conclusa

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Tema

In corso

Centri federali per le procedure d'asilo accelerate

X

Reimpostazione dell'Esercizio di condotta strategica (ECS) e dell'Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (ERSS)

X

Violenza contro le donne nei centri di asilo della Confederazione

X

Appalti cloud della Confederazione

X

Banca dati del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC)

X

Provvedimenti della SEM in relazione ai rifugiati ucraini

X

Voto elettronico

X

Violenza contro i richiedenti l'asilo

X

COVID-19: provvedimenti nel settore dell'asilo

X

Trattazione conclusa

Ammodernamento del Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU)

X

Tentativo di estorsione nei confronti del consigliere federale Alain Berset

X

Gestione di progetti nel DFGP sull'esempio dell'Id-e

X

Indiscrezioni dopo la visita di servizio presso l'UFG

X

Progetto chiave TDT GEVER

X

Attività della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (CAF)

X

Fuga di dati dal Dipartimento di giustizia e dell'interno del Cantone di Zurigo ­ Conseguenze per fedpol

X

Assistenza giudiziaria Svizzera-UE

X

Rapporto del Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI)

X

COVID-19: CaF/Valutazione della gestione di crisi

X

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Sottocommissioni Tribunali/MPC Tema

In corso

Problemi interni al Tribunale penale federale

X

Tribunali cantonali dei provvedimenti coercitivi

X

Sostegno al MPC da parte di fedpol/PGF

X

Vigilanza del TF sui tribunali di primo grado

X

Accertamenti condotti dall'AV-MPC sul caso Magnitsky

X

Tasse di giustizia riscosse dai tribunali della Confederazione

X

Indiscrezioni in relazione agli affari del Consiglio federale

X

Accuse contro un giudice del TAF

X

Trattazione conclusa

Fallimento della revisione della legge sul Tribunale federale (LTF): seguito dei lavori

X

Influenza esercitata sulla giurisprudenza dei giudici dai rispettivi partiti di appartenenza

X

Contatti fra il MPC e la FIFA

X

Attuazione dell'articolo 260ter CP110 (Iv. Pa. CdG-S)

X

Ruolo del MPC nel caso dell'attentato di Morges (2020)

X

Sistema di coaching e controllo del Ministero pubblico della Confederazione

X

Indicatori della gestione delle risorse delle autorità di perseguimento penale

110

Codice penale svizzero del 21 dic. 1937 (CP; RS 311.0).

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sospeso

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Commissioni plenarie Tema

In corso

Trattazione conclusa

Progetti chiave TDT dell'Amministrazione federale ­ Centri di calcolo DDPS/Confederazione 2020

X

Progetti chiave TDT dell'Amministrazione federale ­ Progetto «Cloud Enabling Büroautomation (CEBA)»

X

Progetti chiave TDT dell'Amministrazione federale ­ Scorporo delle prestazioni TIC di base nel DDPS

X

Progetti chiave TDT dell'Amministrazione federale ­ Digitalizzazione dell'Amministrazione federale, verifica degli indicatori fondati sull'analisi del valore della prestazione

X

Ruolo delle autorità federali nell'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS (accertamenti preliminari marzo-giugno 2023)

X

Organizzazione di crisi delle autorità federali per far fronte alla crisi energetica

X

Medicamenti: esame dei modelli di prezzi confidenziali da parte delle CdG

X

Mo. CdG-N 22.3873: «Scadenze per l'attuazione delle misure di pianificazione della protezione delle acque sotterranee»

X

Mo. CdG-N 22.3874: «Chiarimento e rafforzamento degli strumenti di vigilanza e delle possibilità d'intervento della Confederazione»

X

Iv. Pa. CPS-S 23.450: «Organo di alta vigilanza sullo sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz»

X

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2022 ­ Rapporto del Consiglio federale

X

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3.9

Visite di servizio

Le visite di servizio sono un altro importante strumento delle CdG. Le sottocommissioni effettuano visite in uffici, tribunali o altri enti incaricati di compiti federali e, durante i colloqui con i rispettivi responsabili, raccolgono informazioni sui mandati, sui compiti e sulle competenze dei servizi amministrativi interessati, nonché sui loro affari in corso o di particolare interesse. Queste visite possono avvenire indipendentemente da un'inchiesta in corso o nell'ambito di un'ispezione o di un controllo successivo. Ad esempio, la sottocommissione DFGP/CaF-N ha fatto visita all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), riuscendo così ad avere una visione d'insieme sulla sua organizzazione e sui suoi compiti.

Qui di seguito sono riportate le visite effettuate nel 2023: Visite di servizio DFAE/DDPS

­ Servizi consolari del DFAE ­ Ex deposito di munizioni di Mitholz, Segreteria generale del DDPS (SG-DDPS) ­ Aerodromo militare di Emmen, Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) ­ Farmacia dell'esercito

DFI/DATEC

­ Ufficio federale dell'energia (UFE) ­ Museo nazionale svizzero (MNS) ­ Ufficio federale di statistica (UST) ­ Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

DFF/DEFR

­ Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) ­ Consiglio svizzero della scienza (CSS) ­ Ambiti «Alcol» e «Imposte sul tabacco e sulla birra», Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ­ Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

DFGP/CaF

­ Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ­ Cancelleria federale (CaF)

Tribunali/MPC

­ Tribunale penale federale ­ Tribunale amministrativo federale

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3.10

Domande di vigilanza

Le domande secondo l'articolo 129 LParl sono segnalazioni di privati o di organizzazioni concernenti la gestione generale o finanziaria del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali che sottostanno all'alta vigilanza delle Camere federali. Le CdG si occupano di queste segnalazioni quando riguardano eventuali malfunzionamenti o lacune nell'ambito dell'attuazione delle leggi o della gestione da parte di un'autorità federale.

I limiti generali cui è soggetta l'alta vigilanza si applicano anche alle suddette domande. In particolare le CdG non sono autorizzate ad abrogare o modificare determinate decisioni né possono effettuare il controllo di merito delle decisioni giudiziarie (art. 26 cpv. 4 LParl). Le CdG decidono liberamente se e in che modo trattare le domande che ricevono. Di norma le CdG si occupano di singoli casi se riguardano una problematica generale. Tra l'altro i richiedenti non hanno i diritti di parte né possono interporre ricorso contro le decisioni delle CdG.

Nell'anno in rassegna le CdG hanno ricevuto 24 domande, 17 delle quali hanno potuto essere trattate in via definitiva. In questo stesso periodo, le Commissioni si sono anche occupate di altre 7 domande ricevute durante gli anni precedenti.

4

Ispezione relativa alla gestione della pandemia di COVID-19

Nell'anno in rassegna le CdG hanno proseguito e concluso la loro ispezione, avviata nel maggio 2020111, relativa alle misure di lotta contro la pandemia di COVID-19 prese dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale. Proseguendo i lavori dei tre anni precedenti hanno proceduto a diversi accertamenti complementari e hanno pubblicato quattro rapporti.112 Nel giugno 2023 la CdG-N ha adottato un rapporto sul ricorso alle conoscenze scientifiche da parte delle autorità federali durante la pandemia di COVID-19113 sulla base di una valutazione del Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA)114. Pur constatando che le decisioni del Consiglio federale per la gestione della crisi si fondavano su conoscenze scientifiche approfondite e attuali, la Commissione ha individuato una chiara necessità di migliorare diversi punti, in particolare per quanto concerne lo sviluppo della rete scientifica dell'UFSP e la comunicazione al pubblico delle conoscenze scientifiche. Ha formulato otto raccomandazioni all'attenzione del Con111

Le CdG analizzano la gestione della pandemia di COVID-19 da parte delle autorità federali, comunicato stampa delle CdG del 26 mag. 2020.

112 Rapporto annuale 2022 delle CdG e della DelCdG del 23 gen. 2023 (FF 2023 579, n. 4), Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCdG del 25 gen. 2022 (FF 2022 513, n. 4), Rapporto annuale 2020 delle CdG e della DelCdG del 26 gen. 2021 (FF 2021 570, n. 4).

113 Ricorso alle conoscenze scientifiche da parte del Consiglio federale e dell'UFSP per la gestione della crisi pandemica. Rapporto della CdG-N del 30 giu. 2023 (FF 2023 2014).

114 Uso delle conoscenze scientifiche da parte dell'UFSP durante la crisi pandemica.

Rapporto del CPA del 24 ago. 2022 all'attenzione della CdG-N (FF 2023 2184); cfr. anche n. 2.1 del rapporto annuale del CPA allegato.

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siglio federale, il quale ha espresso il proprio parere in merito nel settembre 2023. Su questa base la CdG-N ha deciso di procedere a diversi accertamenti complementari.

Sempre in giugno, la CdG-N ha trasmesso al Consiglio federale un rapporto sul rispetto dei criteri costituzionali relativi alla restrizione dei diritti fondamentali da parte delle autorità federali nell'ambito della lotta alla pandemia.115 Ha esaminato in che modo le autorità federali competenti avessero accertato il rispetto di detti criteri legali sulla base dell'esempio dell'estensione del certificato COVID-19. Per la Commissione non vi sono indizi che suggeriscano inadempienze fondamentali, tuttavia reputa che da questo caso specifico si possano trarre insegnamenti, in particolare per quanto riguarda la funzione di controllo dell'UFG in situazioni di crisi e gli indicatori epidemiologici utilizzati in caso di pandemia. Al riguardo formulato quattro raccomandazioni. Dopo aver preso atto del parere del Consiglio federale, nel novembre 2023 ha deciso di concludere i suoi lavori su questo affare. Lo riprenderà quando il Consiglio federale sottoporrà il progetto di revisione della legge sulle epidemie (LEp).

Dal canto suo, la CdG-S ha pubblicato nell'ottobre 2023 un rapporto approfondito sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per la gestione della pandemia116. È giunta alla conclusione che questa collaborazione ha presentato aspetti sia positivi che negativi. Se da un lato ritiene che l'azione congiunta delle autorità federali e cantonali abbia contribuito a far sì che la Svizzera sia riuscita a superare la crisi in maniera nel complesso soddisfacente, dall'altro ha rilevato diverse lacune, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento dei Cantoni nell'organizzazione di crisi e la ripartizione dei compiti durante la «situazione particolare». Su questa base ha formulato tredici raccomandazioni e ha adottato due postulati117. Il parere del Consiglio federale è previsto per febbraio 2024.

Sempre in ottobre, la CdG-N ha adottato e pubblicato un rapporto sul lavoro ridotto durante la crisi pandemica.118 Basandosi su una valutazione del CPA119, la Commissione è giunta alla conclusione che le autorità federali hanno opportunamente fatto capo allo strumento dell'indennità per lavoro ridotto (ILR) per far fronte alla
crisi pandemica. È tuttavia dell'avviso che l'anticipazione dei rischi legati all'applicazione del diritto di necessità e la vigilanza che accompagna quest'ultimo debbano essere migliorate. Per quanto riguarda più precisamente il lavoro ridotto, ritiene essenziale che i controlli tuttora in corso sulle ILR versate possano concludersi entro i termini previsti dalla legge, così da poter esigere la restituzione delle ILR indebitamente riscosse dalle aziende durante la crisi pandemica. Nel suo rapporto la CdG-N ha formu115

116 117

118 119

Rispetto dei diritti fondamentali da parte delle autorità federali nell'ambito della lotta alla pandemia di COVID-19: l'esempio dell'estensione del certificato sanitario. Rapporto della CdG-N del 30 giu. 2023 (FF 2023 1956).

Collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per la gestione della pandemia di COVID-19. Rapporto della CdG-S del 10 ott. 2023 (FF 2023 2852).

Po. CdG-S «Bilancio globale dell'impiego dell'esercito e della protezione civile per il sostegno ai Cantoni durante la pandemia di COVID-19» del 12 ott. 2023 (23.4314); Po. CdG-S «Stilare un bilancio globale del tracciamento dei contatti durante la pandemia di COVID-19» del 12 ott. 2023 (23.4315).

Il lavoro ridotto durante la crisi pandemica. Rapporto della CdG-N del 20 ott. 2023 (FF 2023 2598).

Il lavoro ridotto durante la crisi pandemica. Rapporto del CPA del 13 gen. 2023 all'attenzione della CdG-N (FF 2023 2599).

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lato sette raccomandazioni sulle quali il Consiglio federale può pronunciarsi entro marzo 2024.

Nel 2023 le CdG hanno anche proseguito i lavori in merito all'organizzazione di crisi della Confederazione. Hanno analizzato le proposte del Consiglio federale formulate in seguito al loro rapporto d'ispezione del maggio 2022120, giungendo alla conclusione che diverse questioni importanti sono ancora in sospeso. Hanno comunicato al Consiglio federale le loro aspettative in una lettera adottata nel giugno 2023121. Una tappa fondamentale a tal fine sarà l'elaborazione di una nuova ordinanza, che dovrebbe vedere la luce al più tardi entro la fine del 2024. Nel frattempo le CdG hanno deciso di sospendere per il momento i loro lavori su questo affare e hanno incaricato la CdG-S di seguire i futuri lavori del Consiglio federale al riguardo.

Infine le CdG hanno pubblicato nel novembre 2023 un rapporto sulle indiscrezioni riguardanti gli affari del Consiglio federale relativi alla pandemia di COVID-19 (cfr.

cap. 1 e n. 3.1). Questa indagine è stata tuttavia condotta al di fuori dell'ispezione relativa alla gestione della pandemia di COVID-19.122 Nel novembre 2023 le CdG hanno altresì concluso la loro ispezione relativa alla gestione della pandemia di COVID-19. Nell'ambito di questa ispezione, hanno pubblicato in tutto dieci rapporti ­ di cui due basati su una valutazione del CPA ­ che formulavano 60 raccomandazioni all'attenzione del Consiglio federale123. Hanno inoltre depositato quattro postulati e una mozione. Nell'ambito delle loro attività regolari di alta vigilanza continueranno a informarsi su taluni aspetti al riguardo, per i quali rimangono ancora aperte alcune questioni, ed esamineranno a tempo debito il seguito che il Consiglio federale darà alle loro raccomandazioni. A tal proposito conferiranno particolare attenzione ai progetti di revisione legislativa in corso, in particolare della LEp.

Qui di seguito le CdG presentano le loro conclusioni in merito a diversi altri aspetti della gestione della pandemia per i quali hanno concluso i loro lavori nel 2023 e che non sono stati oggetto di un rapporto.

120

Organizzazione di crisi della Confederazione per la gestione della pandemia di COVID-19 (da gennaio a giugno 2020). Rapporto delle CdG del 17 mag. 2022 (FF 2022 1801).

121 Organizzazione di crisi della Confederazione: le CdG ritengono che le misure di riorganizzazione proposte dal Consiglio federale vadano precisate, comunicato stampa delle CdG del 13 giu. 2023.

122 Questa indagine non mirava direttamente a valutare le misure del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale per affrontare la pandemia, ma verteva sulla tematica più generale delle indiscrezioni riguardanti gli affari del Consiglio federale sulla base di alcuni casi verificatisi durante la pandemia. Le CdG hanno costituito un gruppo di lavoro ad hoc.

123 Una panoramica dei rapporti e dei comunicati stampa delle CdG relativi alla gestione della pandemia di COVID-19 è presentata al n. 4.3.

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4.1

Settore DFAE/DDPS

4.1.1

Acquisto di mascherine di protezione

Nell'anno in rassegna la CdG-N ha esaminato una lettera che il Consiglio federale124 le ha fatto pervenire a complemento del parere sul suo rapporto del febbraio 2022125 sull'acquisto di mascherine durante la pandemia di COVID-19. La Commissione ha trovato insoddisfacente il contenuto della lettera e con esso gran parte delle informazioni fornite dal Consiglio federale. A prescindere da questa constatazione, in quel momento ha però ritenuto inutile chiedergli ulteriori accertamenti o ragguagli e ha quindi deciso di concludere l'indagine. Nella lettera conclusiva al Consiglio federale accennava a diverse tematiche che avrebbe voluto risollevare in seguito (cfr. sotto).

Nel contempo osservava anche che il Consiglio federale non si era occupato in misura sufficiente del suo rapporto, attirando l'attenzione sulle conseguenze di questo atteggiamento ai fini dell'interazione fra l'alta vigilanza parlamentare e l'Esecutivo.

Concretamente, la Commissione aveva constatato già durante l'esame del parere del Consiglio federale del 18 maggio 2022126 che diversi dei punti critici sollevati non erano stati affrontati, o lo erano solo in termini molto generici. Aveva quindi invitato il Consiglio federale a rimediare alle lacune riscontrate e a completare le informazioni su determinati aspetti. Secondo la CdG-N, nella lettera del marzo 2023 queste richieste erano tuttavia state soddisfatte solo in parte e ancora una volta alcune considerazioni contenute nel rapporto della CdG-N non erano state affrontate dal punto di vista materiale.

La Commissione deplora il comportamento del Consiglio federale, tanto più che ha già fatto un'esperienza analoga nell'ambito dell'ispezione sulla procedura di valutazione del nuovo aereo da combattimento: anche in questo caso il Consiglio federale non si era dimostrato disposto ad effettuare un'adeguata disamina materiale del rapporto della CdG-N (cfr. n. 3.2.2). La CdG-N osserva che l'alta vigilanza parlamentare può adempiere il mandato conferitole dalla legge soltanto se il Consiglio federale è disposto a tessere con le commissioni preposte un dialogo autentico e suffragato da elementi concreti sui fatti riscontrati e sulla loro valutazione da parte delle CdG.

Nell'interesse di entrambe le autorità, e quindi del potere legislativo e di quello esecutivo, si aspetta che nel caso
di future indagini il Consiglio federale sia di nuovo disposto a esaminare in modo approfondito gli elementi acquisiti dalla Commissione e a confrontarsi con quest'ultima in modo costruttivo, come avveniva di norma in passato. Nonostante questa conclusione di principio, la CdG-N si è detta soddisfatta delle spiegazioni del Consiglio federale su singoli temi. Fra questi vanno citate le informazioni sui lavori in corso in relazione al futuro della Farmacia dell'esercito e all'istituzione di un servizio accreditato per il controllo delle mascherine di protezione. La Commissione riprenderà questi argomenti non appena disporrà delle informazioni e dei rapporti preannunciati al riguardo.

124 125

Lettera del Consiglio federale alla CdG-N del 17 mar. 2023 (non pubblicata).

Pandemia di COVID-19: acquisto di mascherine di protezione, rapporto della CdG-N del 18 dic. 2022 (FF 2022 490).

126 Pandemia di COVID-19: acquisto di mascherine di protezione. Parere del Consiglio federale del 18 dic. 2022 sul rapporto della CdG-N del 18 feb. 2022 (FF 2022 1314 e FF 2022 2350).

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4.2

Settore DFI/DATEC

4.2.1

Strategia per l'approvvigionamento di vaccini

Nell'anno in rassegna la CdG-N si è informata sulle attività delle autorità federali in relazione all'acquisto di vaccini anti-COVID-19 e sugli insegnamenti tratti dal DFI e dall'UFSP in vista di futuri approvvigionamenti in questo ambito. Nella sua inchiesta si è riallacciata ai lavori degli anni scorsi127. Alla fine di novembre 2023 ha trasmesso al Consiglio federale la sua valutazione definitiva nel merito.

La Commissione, come pure il DFI, traccia un bilancio complessivamente positivo della strategia adottata dalla Confederazione per l'approvvigionamento di vaccini.

Constata che gli obiettivi fissati dal Consiglio federale sono stati globalmente raggiunti e che sarebbe stato possibile coprire evoluzioni epidemiologiche anche peggiori di quella verificatasi; la Svizzera è sempre stata in grado di garantire all'intera popolazione i migliori vaccini disponibili al momento sul mercato. La Commissione ritiene che l'UFSP abbia saputo illustrare in modo plausibile su quali basi sono stati definiti i quantitativi da ordinare durante la crisi.128 La Commissione è stata informata dell'UFSP che dall'inizio della pandemia hanno dovuto essere smaltite 18,6 milioni di dosi di vaccino scadute, di cui 8,2 milioni da fine marzo 2023.129 Ha preso atto che sarà inevitabile procedere a ulteriori smaltimenti. Le dosi somministrate da quando il vaccino è stato disponibile sino a fine luglio 2023 sono invece 17 milioni.

La Commissione deplora che l'attuazione della strategia per l'approvvigionamento di vaccini abbia comportato la distruzione di grossi quantitativi di vaccini. È tuttavia consapevole che si tratta di una conseguenza inevitabile della strategia decisa dal Consiglio federale. Ritiene che questi abbia esposto in modo trasparente e credibile le considerazioni alla base di tale strategia. Come ripetutamente dichiarato alla Commissione, ha sempre considerato l'interesse di disporre rapidamente di un numero sufficiente di dosi di vaccino preponderante rispetto al rischio di ritrovarsi con vaccini in eccesso alla fine della pandemia. Viste le potenziali conseguenze sociali ed economiche di un approvvigionamento insufficiente, la CdG-N considera adeguato questo modo di procedere.

127

Rapporto annuale 2022 delle CdG e della DelCdG del 23 gen. 2023 (FF 2023 579, n. 4.2.7), rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCdG del 25 gen. 2022 (FF 2022 513, n. 4.1.5), rapporto annuale 2020 delle CdG e della DelCdG del 26 gen. 2021 (FF 2021 570, n. 4.1.5).

128 La CdG-N non svolge alcuna valutazione sull'impiego dei crediti, compito che rientra invece nell'ambito di competenza delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze.

129 Nota del DFI del 27 set. 2023 all'attenzione della sottocommissione DFI/DATEC della CdG-N.

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La Commissione esprime apprezzamento per gli sforzi profusi dal Consiglio federale per cedere i vaccini ad altri Paesi e per sostenere i programmi COVAX 130. Constata che in tale ambito sono state donate poco meno di 8 milioni di dosi di vaccino antiCOVID-19, di cui 3,8 milioni nel 2023 (stato al 31 agosto 2023). L'opzione di rivendere le dosi ad altri Paesi è invece risultata irrealizzabile, il che pare plausibile agli occhi della CdG-N data l'esigua domanda a livello internazionale.

La CdG-N constata che il Parlamento, con la decisione di ridurre i quantitativi ordinati per il 2023, ha assunto un ruolo attivo nell'adeguare la strategia per l'approvvigionamento di vaccini. La Confederazione non ha effettuato nuove ordinazioni da inizio 2023 e, per quanto possibile, ha rinunciato ad attivare le opzioni previste nei contratti e ha ridotto il numero di dosi ordinate. La Commissione prende inoltre atto che a metà 2024 la Confederazione si ritirerà dall'acquisto di vaccini anti-COVID-19 e tornerà ai processi usuali. L'approvvigionamento del Paese sarà quindi di nuovo disciplinato in base alle strutture normative del diritto privato. La Commissione si dice soddisfatta per questo cambio di sistema in vista della stagione vaccinale 2024/2025.

Da ultimo la CdG-N ha chiesto all'UFSP di informarla sugli insegnamenti tratti in vista di future acquisizioni di vaccini. In termini di gestione ha rilevato due aspetti di importanza centrale: in primo luogo, in caso di acquisti in periodi di pandemia occorre garantire, nonostante la confidenzialità dei contratti, un'elevata trasparenza all'interno dell'amministrazione e una parità di accesso all'informazione di tutti i servizi della Confederazione coinvolti. In secondo luogo, nell'eventualità di future crisi gli strumenti sviluppati durante la pandemia di COVID-19 per gestire i contratti e per fare previsioni sui quantitativi andranno utilizzati tenendo debitamente conto delle esperienze delle pandemie passate. A livello generale la CdG-N si aspetta che, in caso di una futura pandemia, il Consiglio federale informi in modo trasparente l'Amministrazione federale e il Parlamento sulla gestione dei vaccini, verifichi regolarmente la strategia e i quantitativi da ordinare e definisca preventivamente una strategia chiara per la gestione delle dosi in eccesso. Un altro
elemento emerso dagli accertamenti della Commissione è l'importanza centrale della collaborazione internazionale nell'approvvigionamento di vaccini. La Commissione constata che la Svizzera ha partecipato attivamente e con buoni risultati al programma COVAX. La collaborazione con l'UE è invece risultata più problematica. La CdG-N si aspetta che il Consiglio federale si posizioni in modo strategico nell'ambito della cooperazione internazionale al fine di garantire al meglio l'approvvigionamento in caso di una futura pandemia.

In generale la CdG-N confida che il Consiglio federale integrerà gli insegnamenti acquisiti in merito alla gestione dei vaccini durante la pandemia di COVID-19 nelle analisi attualmente in corso e che su tale base adeguerà, laddove necessario, le direttive e i processi interni all'amministrazione e modificherà le basi legali interessate.

La CdG-N ha comunicato al Consiglio federale alla fine del 2023 di aver concluso la sua inchiesta. Continuerà a seguire determinati aspetti ad essa afferenti nell'ambito di 130

Il programma COVAX, diretto congiuntamente da GAVI («Global Alliance for Vaccines and Immunization»), CEPI («Coalition for Epidemic Preparedness Innovations») e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) si prefigge di accelerare lo sviluppo e la produzione di vaccini anti-COVID-19 e di garantire un accesso equo a livello mondiale a tali vaccini.

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altri dossier, fra cui va menzionata espressamente la revisione della legge sulle epidemie (LEp) e la Strategia per la promozione a lungo termine della ricerca dello sviluppo e della produzione di vaccini in Svizzera adottata dal Consiglio federale alla fine del 2023.131

4.2.2

Attuazione della Strategia di vaccinazione anti-COVID-19

Durante l'anno in rassegna la CdG-S ha tracciato un bilancio132 sull'attuazione della Strategia di vaccinazione anti-COVID-19133. Dopo aver ottenuto informazioni scritte dall'UFSP, nel novembre 2023 ha trasmesso al Consiglio federale la sua valutazione dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare. Conformemente al suo mandato legale, la Commissione si è concentrata sull'attività dell'UFSP e sugli insegnamenti di carattere generale scaturiti dalla campagna di vaccinazione. Non si è pronunciata sull'adeguatezza dell'attuazione nei diversi Cantoni.

La CdG-S traccia un bilancio globalmente positivo dell'attuazione della Strategia di vaccinazione anti-COVID-19. A suo parere la campagna nazionale condotta dal 2021 ha costituito un elemento centrale per uscire dalla pandemia. L'UFSP considera che l'attuazione sia stata «rapida ed efficace» e sottolinea in particolare gli sforzi profusi dai Cantoni per attuare tempestivamente le nuove raccomandazioni di vaccinazione di fronte all'evoluzione imprevedibile della pandemia.

La Commissione ha approfondito con l'UFSP diversi aspetti relativi all'attuazione allo scopo di individuare le eventuali problematiche generali a livello della gestione.

Ha constatato i seguenti elementi: ­

differenze intercantonali quanto ai progressi della vaccinazione: secondo l'UFSP queste differenze sono dovute in particolare a una volontà di farsi vaccinare «fondamentalmente più debole in certe parti del Paese» e a «sforzi più o meno incisivi per aumentare la domanda nei Cantoni». La Confederazione ha condotto alla fine del 2021 una campagna di vaccinazione per un importo totale di 16,7 milioni di franchi a copertura, fra l'altro, di unità mobili di consulenza e vaccinazione. Queste misure hanno permesso di effettuare 200 000 prime vaccinazioni;

131

Il Consiglio federale adotta la Strategia vaccini per le situazioni di crisi, comunicato stampa del Consiglio federale del 29 nov. 2023; UFSP: Rafforzare la ricerca e la produzione di vaccini, www.bag.admin.ch > Medicina & ricerca > Ricerca e tecnologia in biomedicina > Rafforzare la ricerca e la tecnologia in biomedicina (stato 21 nov. 2023) (disponibile solo in tedesco e francese con riassunto in italiano).

132 L'esame della CdG­S dava seguito a una richiesta di vigilanza trasmessa alla Commissione in merito a questo punto.

133 La Strategia di vaccinazione anti-COVID-19 è stata adottata dall'UFSP e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) il 16 dic. 2020 e regolarmente aggiornata nel periodo successivo. Mirava principalmente a ridurre il numero di malattie gravi e a garantire l'accesso alle cure mediche.

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­

questionari sulla salute e sistemi informatici di documentazione della vaccinazione: dopo aver constatato che i Cantoni non disponevano di soluzioni informatiche per la vaccinazione, l'UFSP ha lanciato a metà ottobre 2020 un progetto di acquisto centralizzato in tal senso. Dal gennaio 2021 la Confederazione ha messo quindi a disposizione dei Cantoni i sistemi digitali di documentazione «OneDoc» e «Soignez-Moi», utilizzati da 17 Cantoni e dal Principato del Liechtenstein;

­

definizione delle priorità fra i gruppi a rischio: nell'ambito della strategia e delle raccomandazioni di vaccinazione nonché della comunicazione ai Cantoni, l'UFSP ha ribadito a più riprese l'importanza decisiva delle scelte effettuate nello stabilire un ordine di priorità fra i gruppi a rischio nella lotta contro la pandemia. Secondo l'UFSP gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Confederazione hanno permesso ai Cantoni di porre domande sui fattori di rischio e di fissare gli appuntamenti di conseguenza;

­

monitoraggio delle vaccinazioni effettuate: i sistemi di documentazione hanno permesso di trasmettere rapidamente alla Confederazione i dati cantonali e di sorvegliare adeguatamente l'avanzare della campagna di vaccinazione. È così stato possibile adottare per tempo i correttivi necessari. Secondo l'UFSP le possibilità digitali di registrazione, documentazione e notifica hanno apportato un «prezioso contributo all'accelerazione della vaccinazione»;

­

comunicazione al pubblico: la Confederazione ha sostenuto la vaccinazione conducendo diverse campagne di informazione mediatiche e mettendo a disposizione materiale informativo. In particolare ha prestato particolare attenzione affinché questa comunicazione venisse adattata ai singoli gruppi target (ad es. persone anziane);

­

valutazioni e insegnamenti in relazione con la Strategia nazionale di vaccinazione (SNV): l'UFSP ha commissionato una valutazione esterna sulla promozione della vaccinazione e sulla volontà di farsi vaccinare, i cui risultati saranno disponibili prossimamente. Ha anche tratto insegnamenti dai diversi studi scientifici condotti durante la pandemia in questo ambito. Infine l'UFSP ha comunicato la sua volontà di tenere conto, per la futura applicazione della SNV, delle esperienze maturate nell'ambito della lotta contro la pandemia di COVID-19, in particolare per quanto concerne la percezione della vaccinazione nella popolazione. Ha anche indicato che sta procedendo, in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni interessate, a un adeguamento del piano di azione relativo alla SNV.

La CdG-S giunge alla conclusione che l'UFSP si è adoperato, nel limite delle sue competenze legali, per sostenere i Cantoni nell'attuazione della SNV. Apprezza in particolare che abbia messo a disposizione in modo centralizzato gli strumenti informatici e che abbia adottato misure di comunicazione al pubblico. Ritiene inoltre positivo che abbia commissionato una valutazione sulla volontà della popolazione di farsi vaccinare e che tenga conto degli studi condotti su questo argomento. Parte dal principio che il Consiglio federale esaminerà in quale misura le esperienze acquisite con

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la pandemia in materia di vaccinazione debbano essere considerate nelle revisioni della LEp, del Piano pandemico e della SNV.

Secondo la Commissione, un'attuazione decentralizzata della campagna di vaccinazione condotta dai Cantoni era conforme ai principi direttivi della LEp e del tutto sensata. Constata tuttavia che questo approccio ha comportato alcune sfide e indotto pratiche talvolta molto eterogenee da un Cantone all'altro. La CdG-S rimanda a tal proposito alle conclusioni di carattere generale che ha formulato nel suo rapporto sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per la gestione della pandemia di COVID-19.134 Ritiene che spetti innanzitutto ai Cantoni trarre insegnamenti in vista di future crisi; constata inoltre che numerosi Cantoni hanno condotto valutazioni e inchieste parlamentari in merito.

Al di là di queste considerazioni, la CdG-S non ha individuato aspetti che necessitino un intervento dal punto di vista dell'alta vigilanza a livello della Confederazione. Nel novembre 2023 ha deciso pertanto di concludere i suoi lavori in merito a questo oggetto.

4.3

Pubblicazioni delle CdG relative alla gestione della pandemia di COVID-19

Qui di seguito le CdG presentano una panoramica dei rapporti e dei comunicati stampa che hanno pubblicato tra il 2020 e il 2023 nell'ambito della loro ispezione relativa alla gestione della pandemia di COVID-19 da parte delle autorità federali. I rapporti annuali 2020, 2021 e 2022 delle CdG e della DelCdG riferiscono inoltre sulle differenti tematiche trattate dalle commissioni a questo proposito, ma che non sono state oggetto di un rapporto. Le CdG hanno anche pubblicato tutti i risultati delle loro indagini in un'apposita rubrica sulla loro pagina Internet135.

Tema

Documenti pubblicati

Le CdG analizzano la gestione della pande- Comunicato stampa delle CdG-N/S mia di COVID-19 da parte delle autorità del 26 maggio 2020 federali Fornitura di vaccini: la CdG-N esamina i contatti intercorsi tra le autorità federali e Lonza

Comunicato stampa della CdG-N del 30 marzo 2021

Attuazione alla frontiera delle misure COVID-19

Rapporto della CdG-S del 22 giugno 2021 (FF 2021 2393)

134

Collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per la gestione della pandemia di COVID-19. Rapporto della CdG-S del 12 ott. 2023 (FF 2023 2852).

135 CdG: ispezione in relazione alla pandemia di COVID-19, www.parlamento.ch > Organi > Commissioni > Commissioni di vigilanza > Commissioni della gestione.

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Tema

Documenti pubblicati

Misure COVID-19 prese alla frontiera: le restrizioni richiedono una base legale, nonché un coordinamento e una comunicazione efficaci

Comunicato stampa della CdG-S del 25 giugno 2021

Contatti tra le autorità federali e le imprese Lonza e Moderna riguardo alla produzione e all'acquisto di vaccini anti-COVID-19

Rapporto della CdG-N del 16 novembre 2021 (FF 2022 450)

Vaccini anti-COVID-19: le autorità federali Comunicato stampa della CdG-N hanno gestito le trattative con Lonza del 18 novembre 2021 e Moderna in modo adeguato Indennità di perdita di guadagno COVID-19 per lavoratori indipendenti

Rapporto della CdG-N del 18 febbraio 2022 (FF 2022 515)

La CdG-N stila un bilancio globalmente positivo dell'IPG COVID-19 per i lavoratori indipendenti durante i primi mesi della crisi

Comunicato stampa della CdG-N del 18 novembre 2021

Pandemia di COVID-19: acquisto di mascherine di protezione

Rapporto della CdG-N del 18 febbraio 2022 (FF 2022 490)

La CdG-N ha riscontrato mancanze nell'ambito dell'acquisto di mascherine nella prima fase della pandemia

Comunicato stampa della CdG-N del 21 febbraio 2022

In rete è ora disponibile una panoramica Comunicato stampa delle CdG-N/S dei lavori delle CdG riguardanti la gestione del 29 marzo 2022 della pandemia di COVID-19 Organizzazione di crisi della Confederazione per la gestione della pandemia di COVID-19 (da gennaio a giugno 2020)

Rapporto delle CdG-N/S del 17 maggio 2022 (FF 2022 1801)

A seguito della pandemia di COVID-19, le CdG chiedono una riflessione di fondo sull'organizzazione di crisi della Confederazione

Comunicato stampa delle CdG-N/S del 24 maggio 2022

Opportunità ed efficacia dell'approvvigionamento economico durante la pandemia di COVID-19

Rapporto della CdG-N del 9 settembre 2022 (FF 2022 2358)

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Tema

Documenti pubblicati

Le raccomandazioni della Confederazione in materia di approvvigionamento economico devono assumere un carattere più vincolante

Comunicato stampa della CdG-N del 12 settembre 2022

La CdG-N invita il Consiglio federale a Comunicato stampa della CdG-N trarre insegnamenti generali dalle indennità dell'8 novembre 2022 di perdita di guadagno COVID-19 Organizzazione di crisi della Confederazione: le CdG ritengono che le misure di riorganizzazione proposte dal Consiglio federale vadano precisate

Comunicato stampa delle CdG-N/S del 13 giugno 2023

Ricorso alle conoscenze scientifiche da parte del Consiglio federale e dell'UFSP per la gestione della crisi pandemica

Rapporto della CdG-N del 30 giugno 2023 (FF 2023 2014)

Il ricorso alle conoscenze scientifiche da parte delle autorità federali in periodo di crisi deve essere migliorato

Comunicato stampa della CdG-N del 3 luglio 2023

Rispetto dei diritti fondamentali da parte Rapporto della CdG-N delle autorità federali nell'ambito della lotta del 30 giugno 2023 (FF 2023 1956) alla pandemia di COVID-19: l'esempio dell'estensione del certificato sanitario Misure di lotta contro il COVID-19: le autorità federali hanno vegliato in modo adeguato sul rispetto dei criteri costituzionali

Comunicato stampa della CdG-N del 5 luglio 2023

Collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per la gestione della pandemia di COVID-19

Rapporto della CdG-S del 10 ottobre 2023 (FF 2023 2852)

Collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per la gestione delle crisi: secondo la CdG-S la pandemia ha evidenziato una chiara necessità di miglioramenti

Comunicato stampa della CdG-S del 12 ottobre 2023

Il lavoro ridotto durante la crisi pandemica

Rapporto della CdG-N del 20 ottobre 2023 (FF 2023 2598)

Il ricorso al lavoro ridotto durante la crisi pandemica si è rivelato opportuno, ma la vigilanza va rafforzata

Comunicato stampa della CdG-N del 26 ottobre 2023

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4.4

Lavori in corso delle CdG

La tabella sottostante presenta una panoramica dei prossimi lavori delle CdG in seguito ai loro rapporti relativi alla gestione della pandemia di COVID-19.

Tema

Rapporto(i) delle CdG

Prossima tappa

Lavoro ridotto durante la crisi pandemica

2023

Trattazione del parere del Consiglio federale (CdG-N, 2024)

Collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per la gestione della pandemia di COVID-19

2023

Trattazione del parere del Consiglio federale (CdG-N, 2024)

Rispetto dei diritti fondamentali da parte delle autorità federali nell'ambito della lotta alla pandemia di COVID-19: l'esempio dell'estensione del certificato sanitario

2023

Controllo successivo (CdG-N, 2024/2025)

Ricorso alle conoscenze scientifiche da parte del Consiglio federale e dell'UFSP per la gestione della crisi pandemica

2023

Trattazione del parere del Consiglio federale (CdG-N, 2024)

Opportunità ed efficacia dell'approvvigionamento economico durante la pandemia di COVID-19

2022

Controllo successivo (CdG-N, 2025)

Organizzazione di crisi della Confederazione per la gestione della pandemia di COVID-19

2022

Controllo successivo (CdG-S, 2024/2025)

Pandemia di COVID-19: acquisto di mascherine 2022 di protezione

Controllo successivo (CdG-N, 2024/2025)

Indennità di perdita di guadagno COVID-19 per lavoratori indipendenti

2022

Controllo successivo (CdG-N, 2024)

Contatti tra le autorità federali e le imprese Lonza e Moderna riguardo alla produzione e all'acquisto di vaccini anti-COVID-19

2021

Indagini complementari (CdG-N, 2024)

Attuazione alla frontiera delle misure COVID-19

2021

Controllo successivo (CdG-S, 2024)

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5

Rapporti di gestione e rapporti periodici

5.1

Rapporto di gestione 2022 del Consiglio federale

Uno dei compiti rientranti nell'alta vigilanza parlamentare è verificare l'attuazione degli obiettivi annuali fissati dal Consiglio federale e la gestione di quest'ultimo. Tale verifica viene effettuata tra l'altro mediante il rapporto di gestione che il Consiglio federale presenta ogni anno all'Assemblea federale conformemente all'articolo 144 LParl. Le CdG riferiscono alle Camere in merito alla gestione e presentano in conclusione una proposta di approvazione del rapporto di gestione.

In occasione delle loro sedute plenarie che si svolgono in maggio, le CdG tengono colloqui con i membri del Consiglio federale e con il cancelliere della Confederazione.

Oltre al resoconto generale sugli obiettivi e sulle misure realizzati nell'anno oggetto del rapporto, i membri del Consiglio federale informano le CdG anche su determinati temi prioritari che hanno selezionato. Dal canto loro le CdG scelgono per tutti i dipartimenti e per la Cancelleria federale alcuni temi trasversali. Per i colloqui tenutisi nel 2023 sono stati scelti i seguenti temi: ­

Gestione di progetti TDT a livello dipartimentale: Come gestisce il Suo dipartimento i grandi progetti informatici? Quali sono gli strumenti a disposizione?

Come assicura che vengano anche individuate eventuali interdipendenze fra i progetti? Come viene coinvolta la Segreteria generale e quali sono i suoi compiti?

­

Attuale situazione geopolitica: In che modo l'attuale situazione geopolitica influenza il lavoro del Suo dipartimento (esempi concreti, sfide maggiori)?

Nell'ambito dei colloqui con i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione, i membri delle Commissioni possono proporre e approfondire ulteriori temi.

Nel maggio del 2023 i capidipartimento hanno informato le Commissioni sui seguenti temi prioritari da essi selezionati: DFAE

­ Schema a cascata della strategia di politica estera: bilancio e prospettive ­ Riorganizzazione nel DFAE: ­ Segreteria di Stato (SES): Progetto Riequilibrio ­ Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC): Fit4Purpose ­ Sviluppo della gestione di crisi

DFI

­ COVID-19: quo vadis?

­ Valutazione di crisi ­ DigiSanté e cartella informatizzata del paziente (CIP), revisione della legge sulle epidemie (LEp), attuazione dell'iniziativa sulle cure infermieristiche, lavori nell'UFSP in seguito alla pandemia di COVID, fra cui conseguenze nel settore della cultura e messaggio sulla cultura

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DFF

­ Integrità dei mercati finanziari ­ Imposizione minima OCSE

DFGP

­ Integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro ­ Trasparenza nel finanziamento della politica ­ La digitalizzazione in quanto sfida per il diritto

DATEC

­ Sicurezza dell'approvvigionamento nel settore dell'energia ­ Skyguide: incidente del 15 giugno 2022

DDPS

­ Rapporto sulla politica di sicurezza del Consiglio federale: rapporto complementare del 7 settembre 2022 relativo alle conseguenze della guerra in Ucraina ­ Ambito cibernetico nel DDPS, compresa la creazione di un nuovo ufficio federale della cibersicurezza nel DDPS ­ Risanamento dell'ex deposito di munizioni di Mitholz

DEFR

­ Preparativi in vista di un'eventuale penuria energetica ­ Prestazioni digitali delle autorità in quanto importante condizione quadro economica

CaF

­ Conseguenze e rielaborazione della pandemia ­ Quali sono le domande, sfide e opportunità che la digitalizzazione comporterà in futuro per l'Amministrazione federale? Digitalizzazione e conseguenze sul piano delle risorse: sfide finanziarie ecc.

Nell'aprile 2023 le sottocommissioni delle CdG si sono inoltre incontrate per esaminare il rapporto di gestione del Consiglio federale e al riguardo hanno sentito, oltre ai capidipartimento, anche rappresentanti dei tribunali, di diverse autorità e delle unità della Confederazione rese autonome. Con queste ultime la discussione ha tra l'altro interessato il rapporto del Consiglio federale sul raggiungimento dei loro rispettivi obiettivi strategici.

Secondo entrambe le CdG, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale hanno nel complesso svolto i loro compiti in modo adeguato. Le Commissioni hanno pertanto proposto unanimemente e senza astensioni alle rispettive Camere di approvare il rapporto di gestione del Consiglio federale per il 2022136. Il Parlamento ha accolto queste proposte nella sessione estiva 2023.

136

Cfr. Boll. Uff. 2023 S 333 segg. e Boll. Uff. 2023 N 959 segg.

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5.2

Rapporto di gestione 2022 del Tribunale federale

Fra i compiti dell'alta vigilanza parlamentare rientrano anche l'esame dell'attività del Tribunale federale e, di riflesso, l'approvazione del suo rapporto di gestione, conformemente all'articolo 3 LTF137. Le CdG trattano ogni anno il rapporto di gestione del Tribunale federale e sentono rappresentanti del Tribunale federale e dei tribunali di primo grado138. Su questa base riferiscono alle Camere, alle quali propongono di approvare il rapporto di gestione.

Nell'ambito dell'esame del rapporto di gestione 2022, avvenuta nella primavera 2023, sono stati fra l'altro discussi i seguenti punti: la ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione, la vigilanza del Tribunale federale sui tribunali di prima istanza e la riorganizzazione delle corti del Tribunale federale.

Le CdG hanno proposto alle rispettive Camere di approvare il rapporto di gestione 2022 del Tribunale federale. Le Camere hanno aderito alle proposte delle CdG e hanno approvato il rapporto di gestione nella sessione estiva 2023139.

5.3

Altri rapporti analizzati dalle CdG

Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici fissati per le unità rese autonome (art. 148 cpv. 3bis LParl). Per le unità con particolare importanza sul piano della politica economica e finanziaria (Swisscom, La Posta, FFS, Skyguide, RUAG, FINMA e settore dei PF) il Consiglio federale presenta annualmente alle CdG rapporti esaustivi sul raggiungimento degli obiettivi strategici. Riguardo alle unità rese autonome più piccole (tra cui Swissmedic, Ispettorato federale della sicurezza nucleare [IFSN], IPI, Innosuisse, Pro Helvetia e Assicurazione svizzera contro i rischi dell'esportazione [SERV]) il collegio governativo presenta un rapporto dettagliato alle CdG ogni quattro anni.

Diverse disposizioni legali prevedono la stesura di rapporti su determinati settori dell'Assemblea federale. Pertanto le CdG hanno il compito di esaminare il rapporto sui dettagli delle esportazioni di materiale bellico140, quello sul reporting relativo alla gestione del personale141, il rapporto delle attività del MPC142, quello dell'AVMPC143 e il rapporto di gestione della BNS144 sull'adempimento dei suoi compiti.

Le CdG hanno anche stabilito quali rapporti del Consiglio federale sulle unità rese autonome tratteranno ogni anno145 o in un determinato momento nel corso del periodo

137 138 139 140 141 142 143 144 145

Legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

I tribunali di primo grado della Confederazione sono il TAF, il TPF e il TFB.

Cfr. Boll. Uff. 2023 S 550 segg. e Boll. Uff. 2023 N 1239 segg.

Art. 32 LMB Art. 5 LPers, Accordo del 27 gen. 2010 concernente il rapporto sulla gestione del personale concluso tra le CdG e le CdF e il Consiglio federale.

Art. 17 LOAP; RS 173.71 Art. 29 cpv. 1 LOAP Art. 7 cpv. 2 della legge federale del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale svizzera (LBN; RS 951.11).

Stato 2023: Swisscom, La Posta, FFS, Skyguide, RUAG, FINMA e settore dei PF.

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strategico146. Inoltre ogni membro delle CdG può in ogni momento proporre l'esame di un rapporto che non figura all'ordine del giorno.

Le CdG trattano infine diversi rapporti del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale su temi specifici (p. es. esame del rapporto annuale di fedpol oppure esame ogni due anni del rapporto dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS] sulle assicurazioni sociali). Anche in questo caso ogni membro delle CdG può chiedere in qualsiasi momento che sia trattato un rapporto non previsto nel programma.

Nel complesso le CdG si occupano ogni anno di 20­40 rapporti periodici.

6

Servizio delle attività informative e protezione dello Stato

6.1

Introduzione

6.1.1

Compiti, diritti e organizzazione della DelCdG

La DelCdG è un organo permanente di entrambe le CdG delle Camere federali che consta di tre membri del Consiglio nazionale e tre del Consiglio degli Stati e nel quale è sempre rappresentato anche un partito non governativo. La DelCdG si costituisce da sé (art. 53 cpv. 1 LParl) ed elegge il proprio presidente e il vicepresidente, di norma per un biennio.

La DelCdG esercita l'alta vigilanza su tutte le attività informative della Confederazione, ossia del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), competente sia per il servizio informazioni concernente l'interno (protezione dello Stato) sia per quello concernente l'estero, sulle attività informative dell'esercito, in particolare su quelle del Servizio informazioni militare (SIM), e sulle attività informative del Centro operazioni elettroniche (COE). Vigila inoltre sulle indagini di polizia giudiziaria del MPC nel settore della protezione dello Stato.

L'alta vigilanza parlamentare della DelCdG si estende anche agli organi cantonali di esecuzione che acquisiscono informazioni o elaborano dati su mandato del SIC. Dato che questo compito sconfina nel campo di competenza degli organi di vigilanza parlamentare cantonali, la DelCdG interviene soltanto d'intesa con l'organo cantonale competente.

Sono inoltre assoggettati all'alta vigilanza della DelCdG gli organi preposti al controllo e all'autorizzazione ai sensi della legge federale sulle attività informative (LAIn)147, ossia: l'Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e l'esplorazione dei segnali via cavo (ACI), l'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) e il Tribunale amministrativo federale (TAF), quando si pronuncia su misure di acquisizione di informazioni soggette ad autorizzazione o richieste di esplorazione dei segnali via cavo del SIC. Mentre il controllo di merito delle decisioni giudiziarie da parte dell'alta vigilanza non è ammesso (art. 26 cpv. 4

146 147

Stato 2023: Swissmedic, IFSN, Innosuisse e ASRE.

Legge federale del 25 set. 2015 sulle attività informative (LAIn; RS 121).

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LParl), la DelCdG può verificare la cooperazione tra gli organi coinvolti e in generale l'efficacia dei processi di approvazione.

Poiché la DelCdG rappresenta una delle due delegazioni di commissioni di vigilanza previste dalla legge ­ come la Delegazione delle finanze (DelFin) ­ non le possono essere opposti obblighi di mantenere il segreto (art. 169 cpv. 2 Cost.). La DelCdG può anche utilizzare i propri diritti d'informazione estesi per condurre accertamenti a favore delle CdG se esse non sono autorizzate a richiedere le informazioni necessarie (art. 53 cpv. 3 LParl). La Delegazione esegue tali mandati a propria discrezione e decide sotto la propria responsabilità quali risultati mettere a disposizione di una CdG.

6.1.2

Prassi della DelCdG quanto alle informazioni concernenti i suoi documenti presso il SIC

L'alta vigilanza della DelCdG sul SIC avviene in primo luogo per corrispondenza, tipicamente sotto forma di richieste della Delegazione e di informazioni del Servizio.

Spesso questi atti riguardano anche dati personali trattati dal SIC e che sono, ad esempio, oggetto di una domanda di vigilanza. Nell'ambito di una procedura di ricorso innanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), il 19 dicembre 2022 il SIC ha chiesto alla DelCdG in che misura i dati personali derivanti dalle sue comunicazioni con la DelCdG fossero soggetti a una richiesta di informazioni da parte di una persona interessata ai sensi dell'articolo 63 LAIn.

Dopo avere consultato il servizio giuridico dei Servizi del Parlamento, il 13 febbraio 2023 la DelCdG ha risposto al SIC che, in linea di principio, i documenti che sono parte delle deliberazioni della DelCdG sono esclusi dal campo d'applicazione della legge sulla protezione dei dati (art. 2 cpv. 2 lett. b LPD). Vi rientrano, ad esempio, le richieste di informazioni e constatazioni della DelCdG, ma anche la documentazione che il SIC ha preparato per la DelCdG in virtù di mandati concreti. Per l'autorizzazione di visionare siffatta documentazione si applicano le disposizioni dell'articolo 47 capoverso 1 LParl in combinato disposto con l'articolo 8a Oparl148 o le istruzioni della CdG del 28 gennaio 2019 sul trattamento dei suoi verbali e di altri documenti.

Di conseguenza, il SIC non è competente per la comunicazione di informazioni riguardo alla documentazione che redige per la DelCdG e su suo mandato o che ha ricevuto da essa. Inoltre, il SIC non è nemmeno tenuto a informare chi ha presentato la domanda dell'esistenza di una tale documentazione. La consultazione degli atti della DelCdG è assoggettata unicamente alle norme del diritto parlamentare.

La situazione è diversa, ad esempio, per le informazioni acquisite per la DelCdG a partire da banche dati del SIC. In questo caso il SIC si è procurato autonomamente i dati o li ha ricevuti da altri uffici e trattati in adempimento dei suoi compiti. Se il SIC rende noti siffatti dati alla DelCdG di propria iniziativa o su sua richiesta, non ne consegue che siano esclusi dal campo d'applicazione della LPD e dunque dal diritto d'informazione.

148

Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ott. 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl; RS 171.115).

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6.2

Ispezione sul caso Crypto AG

6.2.1

Contesto

Il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha espresso il proprio parere sul rapporto della DelCdG sul caso Crypto AG approvando l'attuazione di 8 delle 12 raccomandazioni rivoltegli149. Due raccomandazioni sono state formalmente respinte (raccomandazioni 1 e 12) e una terza è decaduta materialmente (raccomandazione 10). Fin dall'inizio il Consiglio federale ha ritenuto attuata un'ulteriore raccomandazione (raccomandazione 2).

Il 25 agosto 2021 la DelCdG ha informato il Consiglio federale su come intendeva effettuare il controllo successivo alla sua ispezione. Da un lato, il Consiglio federale ha avuto due anni per riferire alla DelCdG, nell'estate del 2023, sull'attuazione delle raccomandazioni da esso accettate. Dall'altro, la DelCdG gli ha chiesto di presentare nel frattempo un rapporto intermedio con i primi risultati relativi all'attuazione di quattro raccomandazioni (4, 8, 9, 11).

Nel 2022 la DelCdG ha avuto un intenso scambio scritto e orale con il DDPS e la CaF in merito a questi lavori150. Nella primavera del 2022 la SG-DDPS ha informato la Delegazione di aver versato la documentazione personale dell'ex consigliere federale Schmid all'Archivio federale svizzero (AFS), come chiesto dalla raccomandazione 8151. Durante i suoi accertamenti sulla crisi in Ucraina, la DelCdG si è inoltre occupata della raccomandazione 3 relativa alla partecipazione del capo dell'esercito alle riunioni della Delegazione Sicurezza del Consiglio federale (DelSic). Come è emerso dallo scambio di opinioni tra la DelCdG e la DelSic nel maggio del 2022, il Consiglio federale ha ritenuto attuata la raccomandazione. In base alle conoscenze della DelCdG, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina il capo dell'esercito ha tuttavia partecipato a una sola riunione della DelSic152.

6.2.2

Rapporto del Consiglio federale sull'attuazione delle raccomandazioni

Il 23 agosto 2023 la DelCdG ha esaminato il rapporto del Consiglio federale del 16 giugno 2023 sull'attuazione delle raccomandazioni formulate nell'ambito della sua ispezione sul caso Crypto AG. Sulla base dei lavori svolti dal DDPS e dalla CaF nel 2022 per la DelCdG, il Consiglio federale ha considerato attuate le raccomandazioni 4, 9 e 11.

149

Caso Crypto AG. Rapporto della DelCdG del 2 nov. 2020. Parere del Consiglio federale del 26 mag. 2021 (FF 2021 1222).

150 Rapporto annuale 2022 delle CdG e della DelCdG del 23 gen. 2023 (FF 2023 579, n. 5.2).

151 Rapporto annuale 2022 delle CdG e della DelCdG del 23 gen. 2023 (FF 2023 579, n. 5.2.3).

152 Rapporto annuale 2022 delle CdG e della DelCdG del 23 gen. 2023 (FF 2023 579, n. 5.10.6).

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Ciò corrispondeva alla valutazione della DelCdG in merito al suo accesso a note informative segrete e confidenziali del Consiglio federale (raccomandazione 11)153 e alla visione d'insieme richiesta sugli atti operativi archiviati delle organizzazioni che hanno preceduto il SIC (raccomandazione 9)154. Inoltre, con il suo rapporto di controllo 22-17 del 27 giugno 2023, l'AVI-AIn ha confermato che questi atti sono stati catalogati e versati all'AFS corredati di un inventario in forma cartacea.

Per quanto riguarda la raccomandazione 4, nel suo parere del 26 maggio 2021 il Consiglio federale affermava di non essere disposto a dover decidere in ogni caso sull'opportunità di un'operazione congiunta del SIC e di un servizio partner estero con una ditta svizzera. Nel suo nuovo rapporto il Consiglio federale ha tuttavia confermato l'intenzione del DDPS di consultare la DelSic in merito a significative operazioni di intelligence155. La formalizzazione giuridica di questi criteri è prevista dal DDPS nella prossima revisione della LAIn.

Per la prima volta l'attenzione della DelCdG è stata rivolta anche all'attuazione delle raccomandazioni 5, 6 e 7, che miravano tutte a rafforzare la crittografia e la crittoanalisi a livello federale. La DelCdG ha concluso che nel suo rapporto del 16 giugno 2023 il Consiglio federale ha tenuto pienamente conto di queste raccomandazioni.

Con l'attuazione della raccomandazione 5 la Confederazione acquisterà soluzioni di crittografia per applicazioni sensibili, se possibile, soltanto da fornitori nazionali. In tal modo sarà lei stessa a effettuare il controllo di sicurezza delle imprese e dei loro collaboratori. Una collaborazione pluriennale con un siffatto produttore offre inoltre possibilità di controllare gli aspetti dello sviluppo e della produzione rilevanti in materia di sicurezza. Con l'acquisizione, il 1° luglio 2023, della CyOne Security AG da parte dell'azienda federale RUAG, la Confederazione dispone ora di un proprio produttore e fornitore di componenti crittografici che soddisfano i requisiti di sicurezza fino al livello «SEGRETO».

Con la raccomandazione 6 la DelCdG voleva garantire che l'esercito possa continuare a sfruttare in modo ottimale le sinergie tra le sue competenze crittografiche e quelle crittoanalitiche. Il Consiglio federale provvede a tal fine
facendo sì che questi due compiti e i relativi esperti rimangano nella stessa unità organizzativa. In attuazione della raccomandazione 7 il Consiglio federale vuole ampliare in modo mirato i mezzi di supporto tecnico di cui necessitano i crittologi. Solo in questo modo è possibile garantire che le capacità di crittoanalisi possano essere in linea con le esigenze nell'ambito dell'esplorazione delle comunicazioni del SIC.

153

Rapporto annuale 2022 delle CdG e della DelCdG del 23 gennaio 2023 (FF 2023 579, n. 5.2.5).

154 Rapporto annuale 2022 delle CdG e della DelCdG del 23 gennaio 2023 (FF 2023 579, n. 5.2.4).

155 Rapporto annuale 2022 delle CdG e della DelCdG del 23 gen. 2023 (FF 2023 579 n. 5.2.2).

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6.2.3

Chiusura del controllo successivo

In seguito all'esame del rapporto del Consiglio federale sull'attuazione delle raccomandazioni derivanti dall'ispezione del caso Crypto AG, il 23 agosto 2023 la DelCdG ha deciso di concludere il controllo successivo all'ispezione e lo ha comunicato al Consiglio federale con lettera del 5 settembre successivo.

In particolare, la DelCdG si è detta convinta che le misure adottate dal Consiglio federale in adempimento delle sue raccomandazioni rafforzino la competenza della Confederazione nei settori della crittografia e della crittoanalisi. La DelCdG ritiene garantita anche la trasmissione di note informative segrete e riservate da parte della CaF. Nell'ambito della sua alta vigilanza sull'organizzazione in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale, la DelCdG valuterà se del caso in che misura il capo dell'esercito sarà effettivamente invitato a partecipare alle riunioni in cui la DelSic discute anche argomenti che rientrano nell'ambito di competenza dell'esercito.

6.3

Alta vigilanza in materia di attività informative

6.3.1

Contatti con servizi partner all'estero

Il Consiglio federale definisce ogni anno la collaborazione del SIC e del Servizio informazioni militare (SIM) con autorità estere (art. 70 cpv. 1 lett. f LAIn; art. 99 cpv. 6 LM). Nella proposta al Consiglio federale il DDPS deve indicare utilità, onere e rischi di questi contatti. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio federale, la DelCdG prende atto dell'elenco e verifica se la procedura di approvazione è conforme alle pertinenti prescrizioni e se i rischi politici che possono derivare da detta collaborazione sono accertati con sufficiente plausibilità. A tal fine, il 23 agosto 2023 la DelCdG ha sentito sia il direttore del SIC sia un rappresentante del SIM.

Dall'inizio del 2023, anche il Servizio per la protezione preventiva dell'esercito (SPPEs), che dipende dal capo del SIM, ha una base giuridica per la cooperazione con servizi partner esteri. Ai sensi del nuovo articolo 11 capoverso 3 dell'ordinanza sulla sicurezza militare (OSM)156, il SPPEs può collaborare con autorità e posti di comando stranieri a livello bilaterale e multilaterale nel quadro di impieghi all'estero. I contatti regolari devono essere autorizzati annualmente dal Consiglio federale. La DelCdG accoglie con favore il fatto che tale normativa, proposta due anni fa in una sua lettera al Consiglio federale157, sia stata emanata rapidamente.

Come mostra l'elenco dei contatti con l'estero, il SIC e il SIM condividono i contatti con circa una dozzina di servizi di intelligence stranieri. Onde garantire una certa coerenza nei confronti dei partner comuni, il Consiglio federale ha delimitato le competenze di SIC e SIM a livello di ordinanza. Ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4 dell'ordinanza sul Servizio informazioni dell'esercito (O-SIEs)158, il SIM ha la responsabilità dei contatti con autorità e organi di comando esteri che svolgono compiti informativi militari. Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 dell'ordinanza sui servizi 156 157 158

Ordinanza del 21 nov. 2018 sulla sicurezza militare (OSM; RS 513.61).

Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCdG del 25 gen. 2022 (FF 2022 513, n. 5.5).

Ordinanza del 4 dic. 2009 sul Servizio informazioni dell'esercito (O-SIEs; RS 510.291).

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d'informazione (OAIn)159, il SIC dirige i contatti con servizi informazioni esteri che adempiono compiti informativi civili.

Su auspicio della DelCdG, all'inizio dell'estate 2023 il SIC e il SIM hanno descritto in un rapporto congiunto come progettano la collaborazione con servizi partner comuni e si coordinano in vista di contatti trilaterali. Sulla base del suddetto rapporto e dell'audizione del 23 agosto 2023, la DelCdG confida che i due servizi possano risolvere eventuali questioni di delimitazione nell'ambito delle norme vigenti.

6.3.2

Acquisizione di informazioni soggetta ad autorizzazione

L'articolo 26 LAIn consente al SIC di infiltrarsi nei sistemi informatici di terzi, di utilizzare IMSI-Catcher («International Mobile Subscriber Identity») per identificare e localizzare le persone per mezzo del loro telefono cellulare e di apparecchi per la localizzazione GPS («Global Positioning System»). Il SIC può inoltre registrare immagini e suoni nei luoghi non pubblici, richiedere la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni in virtù della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)160, nonché perquisire locali, veicoli e contenitori (supporti di dati compresi).

Le misure di acquisizione di informazioni di cui sopra sono tutte soggette ad autorizzazione. Ciò significa che il SIC deve ottenere l'autorizzazione preventiva del TAF.

Tale autorizzazione è valida per tre mesi al massimo e può essere prorogata di volta in volta di tre mesi al massimo (art. 29 cpv. 1 e 6 LAIn). Inoltre il capo del DDPS deve consultare i capi del DFGP e del DFAE prima di concedere il nullaosta per la misura autorizzata (art. 30 LAIn). Il DDPS riferisce regolarmente sullo stato delle misure e sui pertinenti risultati in occasione delle riunioni della DelSic, che comprende anche il DFGP e il DFAE. Questa panoramica viene inviata anche alla DelCdG.

Da un'analisi delle decisioni relative al nullaosta effettuata dal DDPS per conto della DelCdG è emerso che negli anni dal 2019 al 2022 la responsabile del DDPS ha concesso il nullaosta a tutte le misure approvate dal TAF. Tuttavia in due casi il nullaosta è stato concesso solo dopo un'ulteriore discussione nell'ambito di in una seduta della DelSic. In un altro caso il nullaosta era vincolato alla richiesta che i membri della DelSic sarebbero stati informati in una successiva seduta in merito alla conferma o meno dell'esistenza di una minaccia concreta ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1 lettera a LAIn emersa con l'attuazione della misura.

Inoltre il presidente della corte competente del TAF (Corte 1) presenta alla DelCdG una relazione annuale sulla propria attività (art. 29 cpv. 8 LAIn). A partire dal 2019 la DelCdG informa regolarmente il pubblico sulla prassi di autorizzazione del Tribunale. Nel periodo in esame (ossia nel 2022) è stata respinta interamente una
richiesta del SIC relativa a una misura di sorveglianza, mentre quattro richieste sono state respinte parzialmente (cfr. art. 26 LAIn). Il SIC ha presentato 21 richieste di rinuncia o 159 160

Ordinanza del 16 ago. 2017 sulle attività informative (OAIn; RS 121.1).

Legge federale del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1).

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differimento della comunicazione alle persone sorvegliate (cfr. art. 33 cpv. 2 LAIn).

Per quanto concerne le tre richieste di esentare completamente da una comunicazione, una è stata parzialmente respinta, ossia è stato concesso solo un differimento della comunicazione, e le altre due sono state approvate. Quanto alle richieste di differimento della comunicazione, due sono state interamente respinte e le restanti approvate.

Con queste informazioni la DelCdG completa gli indicatori che il SIC pubblica ogni anno in relazione all'attuazione delle misure di acquisizione di informazioni che richiedono un'autorizzazione161. Nel suo rapporto sulla situazione nel 2023 il SIC riporta 92 misure nell'ambito di quattro operazioni.

6.3.3

Richieste di informazioni in caso di richiedente non registrato nei sistemi

Nel rapporto annuale 2021 la DelCdG aveva criticato la prassi del SIC nell'applicazione dell'articolo 63 capoverso 5 LAIn162. Secondo questa disposizione il SIC è tenuto a informare le persone di cui non ha trattato alcun dato, e che dunque non sono registrate in alcun sistema informatico, entro tre anni dal ricevimento della loro domanda al riguardo. Nel luglio del 2021 il SIC ha deciso di non differire più la risposta alle richieste di tali persone e di rispondere dunque immediatamente. Non si sarebbe peraltro nemmeno potuto giustificare una valutazione per ogni singolo caso, e dunque un differimento eventualmente differenziato delle risposte, poiché il SIC non disponeva della benché minima informazione sulle persone non registrate.

Pur avendo accolto con favore la nuova prassi nel rapporto annuale 2021, la DelCdG ha riconosciuto che la modifica ha portato a una disparità di trattamento di persone per le quali il SIC negli anni precedenti aveva differito l'informazione riguardo all'assenza di dati su di esse. Per tale motivo la DelCdG ha chiesto che le informazioni ancora differite venissero rapidamente fornite.

Dalla panoramica annuale sul trattamento dei dati del SIC, già nel marzo del 2022 la DelCdG ha appreso che dall'agosto dell'anno prima esso ha informato immediatamente tutti i richiedenti riguardo all'assenza di dati su di loro. Tutte le persone non registrate le cui domande erano state in precedenza differite dal SIC andavano informate ancora entro la fine dell'anno. Nel suo programma per il 2023 la DelCdG ha chiesto al SIC di informarla in merito alla liquidazione di queste pendenze.

Il rapporto sintetico del SIC (stato: 31 gen. 2023) ha rivelato che tra aprile 2018 e luglio 2021 il SIC aveva differito l'informazione in totale a 1206 persone non registrate163. Secondo il rapporto citato, sono state informate tutte le 672 persone per le quali nel 2019 e prima il SIC aveva differito l'informazione. Rispetto al 2020, con 161

Domanda Glättli «Legge sulle attività informative. Promessa del Consiglio federale di fare uso in modo limitato dell'esplorazione dei segnali via cavo» del 6 dic. 2017 (17.5640).

162 Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCdG del 25 gen. 2022 (FF 2022 513, n. 5.11.3).

163 Nel 2019 vi sono state 639 richieste, tra inizio 2020 e luglio 2021 vi erano 534 informazioni differite.

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355 informazioni fornite è stata evasa la maggior parte delle pendenze. Secondo il suo rapporto complementare del 23 agosto 2023, fino a tale data il SIC aveva informato anche gli altri richiedenti non registrati, la cui informazione era stata differita prima del cambiamento di prassi nel luglio del 2021. Durante i suoi lavori il SIC ha tuttavia constatato che circa 200 delle notifiche inviate a posteriori sono state rinviate al servizio senza essere aperte causa cambiamento di domicilio.

6.3.4

Qualità dei contratti di prestazioni di servizio del SIC

Nel rapporto annuale 2022 la DelCdG aveva informato per la prima volta di un mandato designato come contratto di prestazioni di servizio tra l'ex direttore del SIC e un privato. Nel periodo 2019­2021 questa persona era stata incaricata di creare «in tutta segretezza e riservatezza»164 una rete di contatti in vari settori per l'allora direttore del SIC e di ricavarne informazioni utili per il Servizio. All'epoca la DelCdG si era chiesta in che misura questo mandato fosse rappresentativo della qualità degli attuali contratti di prestazioni di servizio del SIC. In particolare, l'alta vigilanza non aveva alcuna garanzia che il contratto in questione fosse un caso isolato e non sapeva se esistessero altri contratti problematici di questo tipo presso il SIC.

Il 25 febbraio 2022 la DelCdG ha quindi proposto alla DelFin, in virtù di un accordo del 2016, di incaricare il CDF di effettuare una verifica generale dei contratti di prestazioni di servizio del SIC in corso. Il 2 maggio 2022 la DelFin ha approvato tale richiesta. Su proposta della DelCdG del 31 agosto 2022 il mandato conferito dalla DelFin al CDF è stato esteso a un secondo contratto (durata: 2010­2018) tra il SIC e un altro privato.

Il CDF ha finalizzato il proprio rapporto il 5 dicembre 2022 e la DelCdG ne ha preso atto il 22 marzo 2023. Sulla base dell'analisi di circa 50 contratti in corso, il CDF è giunto alla conclusione che la qualità del summenzionato contratto con un privato per gli anni 2019­2021 non era rappresentativa del SIC. Il CDF non ha trovato ulteriori contratti comparabili per quanto riguarda la consulenza politica e ha constatato che tutti i contratti in corso rientravano nel mandato di base del SIC o nei suoi compiti.

Dal suo punto di vista, le prestazioni e i costi erano sempre chiaramente definiti.

L'esame di un campione di pagamenti effettuati nell'ambito di contratti di prestazioni di servizio non ha evidenziato alcuna irregolarità significativa.

Secondo il CDF, il secondo contratto di consulenza, in vigore tra il 2010 e il 2018, è stato eseguito all'insaputa del servizio giuridico del SIC e aggirando i sistemi finanziari del SIC. Il CDF non ha riconosciuto alcuna legittimità giuridica a questo contratto e non ha trovato alcuna valutazione delle prestazioni del privato. Non vi sono neppure documenti sulla gestione e
sulla remunerazione di questa persona in qualità di fonte.

Il SIC ha accettato la prima raccomandazione del CDF di adottare misure per la descrizione delle prestazioni e la garanzia della qualità. La seconda raccomandazione, 164

Rapporto annuale 2022 delle CdG e della DelCdG del 23 gen. 2023 (FF 2023 579, n. 5.9).

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ossia esaminare in modo indipendente e completo le circostanze in cui si è giunti alla stipulazione del secondo contratto, è stata accettata dal SIC, il quale ha risposto che ciò era già avvenuto. L'analisi del CDF su questo secondo contratto coincide con la valutazione della DelCdG. La Delegazione osserva in particolare che, mediante contratti di prestazioni di servizio, non devono essere aggirate le prescrizioni sulla gestione di fonti umane di cui all'articolo 15 LAIn.

6.3.5

Visita di servizio al SIC

L'ascesa politico-militare della Cina e la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina sono attualmente tra le principali sfide in materia di politica di sicurezza per il mondo occidentale. In occasione della visita di servizio presso il SIC del 10 maggio 2023, la DelCdG è stata informata dal direttore e da altri collaboratori del Servizio delle attività informative su strumenti, metodi e risorse con cui esso segue tali sviluppi. Si è inoltre discusso di come la trasformazione in corso delle strutture del SIC contribuisca a migliorare la gestione di tali sfide a livello di attività informative.

Durante la visita di servizio summenzionata è stato trattato anche il rapporto del SIC sulle fonti umane di cui all'articolo 19 OAIn. Per qualsiasi servizio d'informazione la tutela delle fonti umane è di massima importanza, perché soltanto così è possibile garantire l'acquisizione delle informazioni a lungo termine. Tuttavia, se una fonte entra in conflitto con la legge, la sua attività in favore del SIC può essere resa nota pubblicamente e la prosecuzione della relazione può, di principio, essere messa in discussione. Su richiesta della DelCdG, i responsabili della gestione di fonti umane coinvolti hanno esposto casi in cui tali fonti sono state arrestate e si è poi discusso sul modo in cui il SIC tratta abitualmente tali casi.

Infine, la DelCdG ha visitato il centro di comunicazione del SIC, che garantisce il traffico dati sicuro e tempestivo tra quest'ultimo e i partner di comunicazione nazionali e internazionali. Sulla base di segnalazioni concrete, la Delegazione ha potuto ricostruire in modo esemplare il traffico delle comunicazioni.

6.4

Ulteriori attività

6.4.1

Centro amministrativo del DDPS alla Papiermühlestrasse 20

Come il pubblico e la DelCdG hanno appreso nel marzo 2023 dalla stampa, la Confederazione ha deciso di non costruire un nuovo centro amministrativo DDPS (CADDPS) alla Papiermühlestrasse 20165. Contrariamente a quanto annunciato pubblicamente dall'UFCL nel luglio 2020, l'edificio esistente verrà ristrutturato.

Secondo la pianificazione originale prevista dal DDPS, il nuovo edificio avrebbe dovuto ospitare il quartiere generale dell'esercito e il Servizio della attività informative.

165

Articolo della Berner Zeitung del 23 mar. 2023, «Überraschende Kehrtwende: Das Berner «Pentagon» bleibt doch stehen».

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Nel 2021 e 2022 la DelCdG ha pertanto deciso di chiedere informazioni in merito ai requisiti di sicurezza definiti in relazione a questo progetto e alle modalità d'intervento adottate dal DDPS e dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) per assicurare l'adempimento di tali requisiti.

Nella primavera del 2021 la DelCdG ha discusso con il SIC, il SIM e con la responsabile del DDPS il progetto relativo al nuovo edificio166. Nel gennaio 2022 insieme ai rappresentanti del DDPS è stato consultato anche il responsabile della Gestione del portafoglio dell'UFCL. Nel luglio 2022 il SIC ha comunicato per la prima volta i requisiti di sicurezza di cui il progetto di costruzione avrebbe dovuto tenere conto.

Il pertinente rapporto precisa che la decisione sul trasferimento del SIC nel nuovo edificio sarà presa solo dopo una valutazione complessiva da parte dell'UFCL. A tal fine occorre prendere in considerazione l'esperienza acquisita durante la pandemia in materia di telelavoro, l'analisi dei costi del progetto allo stato attuale e il potenziale di densificazione nel centro amministrativo di Guisanplatz. Il SIC ha quindi potuto presentare unicamente un concetto di sicurezza indipendente dall'ubicazione.

All'inizio del 2023, senza informare la DelCdG, si è deciso di non demolire gli edifici esistenti alla Papiermühlestrasse 20, ma di ristrutturarli ed eventualmente ampliarli aggiungendo se del caso volume edilizio.

Il 28 luglio 2023 la DelCdG ha ricevuto il secondo rapporto annuale del SIC relativo agli aspetti di sicurezza del progetto di costruzione. Secondo il rapporto, nella prima metà del 2023 erano in discussione tre opzioni per l'edificazione del sito e una di queste soddisfaceva ampiamente i requisiti di sicurezza del SIC. Si prevedeva di avviare l'elaborazione di un progetto preliminare dopo la decisione dell'UFCL sulle varianti, pianificata per l'autunno 2023.

Prima dell'avvio dei lavori di ristrutturazione del CA-DDPS, previsto nel 2027, la DelCdG concentrerà la sua attività di alta vigilanza principalmente sugli elementi della pianificazione che riguardano la sicurezza. Secondo il SIC sono stati elaborati anche i requisiti di sicurezza relativi alla soluzione provvisoria prevista durante i lavori di costruzione. Nel 2024, dopo che l'UFCL avrà presentato alle Camere il
pertinente preventivo di spesa nel quadro del messaggio sulle costruzioni civili, saranno avviati i lavori per la fase esecutiva delle misure previste per la sede provvisoria.

166

Rapporto annuale 2021 delle CdG e della DelCdG del 25 gen. 2022 (FF 2022 513, n. 5.15).

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Elenco delle abbreviazioni ACI AEP AFC AFD AFS AOMS art.

ASRE AVI-AIn AV-MPC BAK BLEs BNS Boll. Uff.

CA TF CA-DDPS CaF CAF cap.

CdC CDDGP CDF CdG CdG-N CdG-N/S CdG-S CEBA CEO CEPI CF CFM cfr.

CH CIP 84 / 90

Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e l'esplorazione dei segnali via cavo Approvvigionamento economico del Paese Amministrazione federale delle contribuzioni Amministrazione federale delle dogane Archivio federale svizzero Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie articolo Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione BAK Economics AG Base logistica dell'esercito Banca nazionale svizzera Bollettino ufficiale Commissione amministrativa del Tribunale federale Centro amministrativo del DDPS Cancelleria federale Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini Capitolo Conferenza dei governi cantonali Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia Controllo federale delle finanze Commissioni della gestione delle Camere federali Commissione della gestione del Consiglio nazionale Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati Commissione della gestione del Consiglio degli Stati «Cloud Enabling Büroautomation» «Chief executive officer», direttore/direttrice «Coalition for Epidemic Preparedness Innovations» Commissioni delle finanze delle Camere federali Commissione federale della migrazione confronta «Confoederatio helvetica», Confederazione Svizzera Cartella informatizzata del paziente

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CO COE CoE STIB Cost.

COVAX Covid-19 CPA CPI CPP CPS-S CPU cpv.

CS CSS DATEC DDPS DEFR DelCdG DelFin DelSic DFAE DFF DFGP DFI DNA DSC DTA ECS eHealth ElCom EnDK ERSS FAQ FATCA fedpol FF

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0) Centro operazioni elettroniche «Center of Excellence STIB» Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101) «Covid-19 Vaccines Global Access» coronavirus disease 2019; malattia COVID-19 Controllo parlamentare dell'amministrazione Commissione parlamentare d'inchiesta Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, RS 312.0) Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati Centro delle pubblicazioni ufficiali capoverso Credit Suisse Groupe AG Consiglio svizzero della scienza Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali Delegazione delle finanze delle Camere federali Delegazione Sicurezza del Consiglio federale Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale delle finanze Dipartimento federale di giustizia e polizia Dipartimento federale dell'interno Acido desossiribonucleico Direzione dello sviluppo e della cooperazione Difesa terra-aria Esercizio di condotta strategica Servizi sanitari elettronici Commissione federale dell'energia elettrica Conferenza dei direttori cantonali dell'energia Esercitazioni della Rete integrata Svizzera per la sicurezza Domande frequenti («frequently asked questions») «Foreign Account Tax Compliance Act» Ufficio federale di polizia Foglio federale 85 / 90

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FFS FIFA FINMA FSG GAVI GEVER GPS Id-e IFSN ILR IMSI Innosuisse Ip.

IPI ISO Iv. Pa.

IVI LAgr LAIn LATer LBN LCF LCIP LEp lett.

LGI LIC LM LMB

86 / 90

Ferrovie federali svizzere Federazione internazionale di calcio («Fédération internationale de Football Association») Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari Federazione svizzera di ginnastica «Global Alliance for Vaccines and Immunization» Gestione elettronica degli affari dell'Amministrazione federale «Global Positioning System» Identità elettronica Ispettorato federale della sicurezza nucleare Indennità per lavoro ridotto «International Mobile Subscriber Identity» Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione Interpellanza Istituto federale della proprietà intellettuale Organizzazione internazionale per la standardizzazione («International Organization for Standardization») Iniziativa parlamentare Istituto di virologia e di immunologia Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura; RS 910.1) Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (RS 121) Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici; RS 812.21) Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera (Legge sulla Banca nazionale; RS 951.11) Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze; RS 614.0) Legge federale del 19 giugno 2015 sulla cartella informatizzata del paziente (RS 816.1) Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie; RS 818.101) lettera Legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione; RS 510.62) Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (RS 944.0) Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare; RS 510.10) Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (Legge sul materiale bellico; RS 514.51)

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LOAP LOGA LPAmb LParl LPD LPers LRAV LSCPT LSIM LSIn LSu LTAF LTF LTFB LTras MALS MNS Mo.

MPC MROS MW N n.

NEPRO OAIn

Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali; RS 173.71) Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge federale del 7 ottobre 1983 sull'ambiente (Legge sull'ambiente; RS 814.01) Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento; RS 171.10) Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (RS 235.1) Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1) Legge federale del 18 marzo 2005 sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (Legge sul raccordo; RS 742.140.3) Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1) Legge federale del 3 ottobre 2008 sui sistemi d'informazione militari (RS 510.91) Legge federale del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione (Legge sulla sicurezza delle informazioni; RS 128) Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi; RS 616.1) Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale; RS 173.32) Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; RS 173.110) Legge del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti (Legge sul Tribunale federale dei brevetti; RS 173.41) Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza; RS 152.3) Sistema militare di avvicinamento controllato Museo nazionale svizzero Mozione Ministero pubblico della Confederazione Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Megawatt Consiglio nazionale numero Nuovi sistemi di produzione swisstopo Ordinanza del 16 agosto 2017 sulle attività informative (RS 121.1) 87 / 90

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OCiber

Ordinanza del 27 maggio 2020 sulla protezione contro i ciber-rischi nell'Amministrazione federale (Ordinanza sui ciber-rischi; RS 120.73) OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico OIConf Ordinanza del 9 maggio 2012 sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato; RS 814.912) OLOGA Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1) OMS Organizzazione mondiale della sanità Oparl Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare; RS 171.115) OREI Ordinanza del 7 settembre 2022 sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica (RS 734.722) O-SIEs Ordinanza del 4 dicembre 2009 sul Servizio informazioni dell'esercito (RS 510.291) OSM Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla sicurezza militare (RS 513.61) p. es.

per esempio PF Politecnici federali PGF Polizia giudiziaria federale PISA Sistema di gestione del personale dell'esercito Po.

Postulato RCN Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RS 171.13) RCS Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003 (RS 171.14) RDS Rete di dati sicura RS Raccolta sistematica RSP Regolamento interno dei Servizi del Parlamento del 16 maggio 2014 RSS Rete integrata Svizzera per la sicurezza RU Raccolta ufficiale del diritto federale RUAG Impresa d'armamento ­ società anonima RUAG MRO Impresa d'armamento ­ società anonima. «Maintenance, repair and overhaul» RZPlus Centro di calcolo Plus S Consiglio degli Stati SA Società anonima SECO Segreteria di Stato dell'economia SEFRI Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEM Segreteria di Stato della migrazione

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SES SG-DDPS SG-DEFR SG-DFI SIC SIM SIMIC SISI SNV SPOC SPPEs STIB Swissmedic swisstopo TAF TARE TBTF TDT TF TFB TI TIC TMC TPF UBS UCC UDSC UE UFAE UFAG UFAM UFAS UFCL UFCOM UFDC UFE UFG UFIT

Segreteria di Stato Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno Servizio delle attività informative della Confederazione Servizio informazioni militare Sistema d'informazione centrale sulla migrazione Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza Strategia nazionale di vaccinazione «Single point of contact» Servizio per la protezione preventiva dell'esercito Base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Ufficio federale di topografia Tribunale amministrativo federale Ufficio federale dello sviluppo territoriale «too-big-to-fail» Trasformazione digitale e delle TIC Tribunale federale Tribunale federale dei brevetti Tecnica dell'informazione Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Tribunale militare di cassazione Tribunale penale federale UBS Group AG Ufficio centrale di compensazione Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini Unione europea Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese Ufficio federale dell'agricoltura Ufficio federale dell'ambiente Ufficio federale delle assicurazioni sociali Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Ufficio federale delle comunicazioni Ufficio federale del consumo Ufficio federale dell'energia Ufficio federale di giustizia Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione 89 / 90

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