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Decisione generale della autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro (Gespa) concernente la limitazione dell'accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera dal 27 febbraio 2024

L'autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro (Gespa), ai sensi degli articoli 86 ss della legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD)1, decide: L'accesso ai giochi in denaro svolti in linea, i quali non sono autorizzati in Svizzera, deve essere bloccato dai fornitori di servizi di telecomunicazione, conformemente all'articolo 86 capoverso 1­4 LGD.

La lista dei domini da bloccare che rientrano nella competenza della autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro è stata modificata. La lista attualizzata è visibile in linea (https://www.gespa.ch/blocco-dellaccesso).

Rimedio giuridico La presente decisione può essere impugnata mediante opposizione scritta entro 30 giorni dalla notificazione di essa, e indirizzata alla autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro (Gespa), Erlachstrasse 12, 3012 Berna, (art. 87 cpv. 2 e art. 88 cpv. 3 LGD). L'opposizione deve contenere le conclusioni, i motivi ed i mezzi di prova e la firma dell'opponente o del suo rappresentante.

27 febbraio 2024

Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro: Il Direttore, Manuel Richard

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RS 935.51

2024-0362

FF 2024 430

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