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Legge sull'approvvigionamento elettrico

Disegno

(LAEl) (Riserva di energia elettrica) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20241, decreta: I La legge del 23 marzo 20072 sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 89, 91 capoverso 1, 96, 97 capoverso 1 e 102 della Costituzione federale3; Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «riserva di energia» è sostituito con «riserva di energia elettrica».

Titolo prima dell'art. 5

Capitolo 2: Sicurezza dell'approvvigionamento Sezione 1: Garanzia del servizio universale e compiti dei gestori di rete Titolo prima dell'art. 8 Abrogato

1 2 3

FF 2024 710 RS 734.7 RS 101

2024-0619

FF 2024 711

Approvvigionamento elettrico. L (Riserva di energia elettrica)

FF 2024 711

Titolo prima dell'art. 8a

Sezione 2: Riserva di energia elettrica Art. 8a

Costituzione e dimensioni della riserva di energia elettrica

Per far fronte a situazioni straordinarie, quali penurie o interruzioni critiche dell'approvvigionamento, può essere costituita una riserva di energia elettrica.

1

D'intesa con l'Ufficio federale dell'energia (UFE), la ElCom decide in merito alla costituzione e alle dimensioni di tale riserva. Stabilisce gli altri valori di riferimento della riserva di energia elettrica e dei suoi elementi costitutivi.

2

La gestione operativa della riserva di energia elettrica è compito della società nazionale di rete.

3

Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti le dimensioni minime e massime della riserva di energia elettrica e dei suoi elementi costitutivi.

4

Art. 8b 1

Elementi costitutivi della riserva di energia elettrica e designazione dei partecipanti

Gli elementi costitutivi della riserva di energia elettrica sono: a.

la riserva idroelettrica;

b.

la riserva termica;

c.

la riserva sul fronte del consumo (riserva di consumo);

d.

la riserva di stoccaggio.

La partecipazione alla riserva idroelettrica è obbligatoria. Sono obbligati a partecipare i gestori di centrali idroelettriche ad accumulazione a partire da una capacità di accumulazione pari a 10 GWh.

2

La partecipazione alla riserva termica, alla riserva di consumo e alla riserva di stoccaggio è decisa attraverso pubbliche gare. Possono partecipare: 3

a.

alla riserva termica: 1. i gestori di centrali autorizzate a produrre solo per la riserva di energia elettrica (centrali elettriche di riserva), 2. i gestori di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione) che tengono i loro impianti a disposizione per la produzione di energia elettrica, 3. gli aggregatori che riuniscono in un'unità gruppi elettrogeni di emergenza e più impianti di cogenerazione di piccole dimensioni (art. 8i);

b.

alla riserva di consumo: i grandi consumatori finali con un potenziale e una disponibilità di riduzione della domanda;

c.

alla riserva di stoccaggio: i gestori di impianti di stoccaggio che, oltre alla quantità d'acqua della riserva idroelettrica, conservano altra energia.

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Il Consiglio federale può: a.

prevedere che singoli elementi della riserva di energia elettrica non siano costituiti;

b.

disciplinare la durata della partecipazione;

c.

stabilire le modalità dello scioglimento anticipato di singoli elementi costitutivi;

d.

prevedere limiti massimi di prezzo per le pubbliche gare;

e.

affidare lo svolgimento delle pubbliche gare al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC);

f.

prevedere che i partecipanti non siano designati attraverso pubbliche gare bensì attraverso un'altra procedura.

Se non è possibile costituire la riserva termica a costi adeguati o nelle dimensioni auspicate attraverso pubbliche gare, il DATEC può obbligare i gestori di impianti idonei a partecipare a tale riserva.

5

Art. 8c

Indennizzo forfetario e corrispettivo per la partecipazione

I partecipanti alla riserva idroelettrica ricevono ogni anno un indennizzo forfetario moderato per la costituzione obbligatoria di riserve di acqua. Questo indennizzo è stabilito in funzione della situazione del mercato, della differenza di prezzo tra i mesi estivi e quelli invernali e del valore della flessibilità.

1

I partecipanti alla riserva termica, alla riserva di consumo e alla riserva di stoccaggio ricevono ogni anno un corrispettivo per la loro partecipazione alla riserva di energia elettrica. In caso di obbligo di partecipazione ai sensi dell'articolo 8b capoverso 5 il corrispettivo è stabilito dal DATEC.

2

Art. 8d

Condizioni per la partecipazione alla riserva idroelettrica

La quantità di energia della riserva idroelettrica è ripartita, proporzionalmente al contenuto energetico dei singoli bacini di accumulazione, tra tutte le centrali idroelettriche ad accumulazione partecipanti.

1

I partecipanti alla riserva idroelettrica stabiliscono di moto proprio in quali centrali idroelettriche ad accumulazione conservare l'energia. Possono accordarsi con altri gestori di centrali idroelettriche ad accumulazione affinché questi ultimi adempiano per loro conto l'obbligo di costituire la riserva.

2

3

Il Consiglio federale fissa i criteri in base ai quali i partecipanti: a.

possono ripartire l'energia da conservare tra le proprie centrali idroelettriche ad accumulazione;

b.

possono affidare ad altri gestori l'adempimento degli obblighi relativi alla costituzione della riserva, previa conclusione di accordi corrispondenti.

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Il Consiglio federale può inoltre prevedere che: a.

la ripartizione concreta dell'energia da conservare tra diverse centrali idroelettriche ad accumulazione e gli accordi di cui al capoverso 2 siano soggetti all'autorizzazione della ElCom;

b.

la ElCom possa, a determinate condizioni, obbligare i partecipanti alla riserva idroelettrica a costituire, oltre alle riserve di acqua, anche riserve di potenza; in questo caso deve essere versata una rimunerazione supplementare.

Art. 8e

Condizioni per la partecipazione di centrali elettriche di riserva alla riserva termica

I gestori di centrali elettriche di riserva ne garantiscono la disponibilità durante il periodo in cui devono essere tenute pronte per la riserva termica.

1

Le centrali elettriche di riserva devono poter essere alimentate a gas e con almeno un altro vettore energetico.

2

Possono produrre elettricità solo per la riserva di energia elettrica e non per il mercato.

3

4

Il Consiglio federale può prevedere che: a.

anche una centrale alimentata con un solo vettore energetico possa, a determinate condizioni, partecipare alla riserva termica;

b.

le centrali elettriche di riserva possano, a determinate condizioni, fornire prestazioni di servizio relative al sistema ed essere impiegate dal gestore ad uso proprio;

c.

sulla base della legge del 17 giugno 20164 sull'approvvigionamento del Paese (LAP), le centrali elettriche di riserva possano essere utilizzate temporaneamente anche in assenza di uno squilibrio del mercato secondo l'articolo 8l capoverso 1.

Art. 8f

Obblighi dei gestori di impianti di trasporto in condotta

I gestori di impianti di trasporto in condotta ai quali è allacciata una centrale elettrica di riserva sono tenuti a offrire al gestore della centrale condizioni di utilizzazione delle loro condotte adatte all'impiego della centrale di riserva.

Art. 8g

Obblighi dei gestori di centrali elettriche di riserva al termine della partecipazione alla riserva di energia elettrica

Le centrali elettriche di riserva costruite per la riserva termica che al termine della loro partecipazione alla riserva di energia elettrica non sono più tenute in funzione, devono essere smantellate. I gestori di queste centrali ricevono dalla società nazionale di rete, oltre al corrispettivo per la partecipazione alla riserva termica, il rimborso dei 1

4

RS 531

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costi di smantellamento, a condizione che quest'ultimo avvenga celermente e a costi ragionevoli.

Se una centrale elettrica costruita per la riserva termica è tenuta in funzione anche in seguito, il suo gestore rimborsa alla società nazionale di rete una quota adeguata dei corrispettivi di cui ha beneficiato per la costruzione.

2

L'ammontare dei rimborsi di cui ai capoversi 1 e 2 è stabilito dal DATEC. Il Consiglio federale definisce le relative basi di calcolo.

3

Art. 8h

Condizioni per la partecipazione di gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione alla riserva termica

I gestori di gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione ne garantiscono la disponibilità durante il periodo in cui devono essere tenuti pronti per la riserva termica.

1

Durante questo periodo i gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione possono produrre elettricità solo per la riserva di energia elettrica e non per il mercato.

2

I gestori di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione le cui dimensioni non superano quelle stabilite dal Consiglio federale (piccoli impianti di cogenerazione) possono partecipare alla riserva di energia elettrica soltanto attraverso aggregatori.

3

4

Il Consiglio federale può prevedere che: a.

gli impianti di cogenerazione che ricevono contributi d'investimento o altre prestazioni di sostegno siano esclusi dalla partecipazione;

b.

i gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione possano, a determinate condizioni, essere utilizzati per: 1. fornire prestazioni di servizio relative al sistema, 2. l'uso proprio da parte del gestore.

Art. 8i

Aggregatori per la partecipazione di gruppi elettrogeni di emergenza e piccoli impianti di cogenerazione

Gli aggregatori riuniscono in un'unità più gruppi elettrogeni di emergenza e piccoli impianti di cogenerazione, in modo da poterli utilizzare come un'unica centrale per la riserva di energia elettrica.

1

Gli aggregatori devono essere in grado di attivare a distanza la produzione di elettricità. A tal fine concludono accordi con i gestori dei diversi impianti.

2

Alle pubbliche gare per designare i partecipanti alla riserva termica non prendono parte i gestori dei singoli gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione bensì gli aggregatori. Entro i limiti delle loro rispettive responsabilità, entrambi gli operatori sono considerati partecipanti alla riserva.

3

La società nazionale di rete versa agli aggregatori un importo forfetario per i servizi prestati nel quadro della loro partecipazione alla riserva di energia elettrica.

4

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Art. 8j

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Riequipaggiamento di gruppi elettrogeni di emergenza

Il Consiglio federale può prevedere che, a determinate condizioni, i gestori di gruppi elettrogeni di emergenza ricevano, oltre al corrispettivo per la partecipazione alla riserva di energia elettrica, una rimunerazione per il riequipaggiamento dei loro impianti necessario alla produzione di elettricità o dovuto a requisiti relativi alla legislazione in ambito ambientale.

Art. 8k

Compiti della società nazionale di rete

La società nazionale di rete stipula un accordo con i singoli partecipanti alla riserva di energia elettrica per disciplinare le condizioni di partecipazione. Se la partecipazione avviene attraverso aggregatori, l'accordo è stipulato con questi ultimi.

1

2

La società nazionale di rete ha anche i seguenti compiti: a.

indire pubbliche gare per designare i partecipanti alla riserva di energia elettrica;

b.

versare le diverse rimunerazioni per la partecipazione alla riserva di energia elettrica, compreso l'importo forfetario dovuto agli aggregatori per i servizi prestati;

c.

effettuare il prelievo dalla riserva di energia elettrica;

d.

fornire supporto alla ElCom nelle decisioni concernenti le dimensioni e gli altri valori di riferimento della riserva di energia elettrica.

Art. 8l

Prelievo dalla riserva di energia elettrica

Il prelievo dalla riserva di energia elettrica è autorizzato allorquando nella borsa dell'energia elettrica la quantità di elettricità richiesta per il giorno successivo eccede l'offerta (squilibrio del mercato). Il prelievo è avviato dai gruppi di bilancio.

1

La società nazionale di rete procede al prelievo nell'ordine stabilito dalla ElCom e in modo non discriminatorio.

2

I partecipanti interessati ricevono un indennizzo per l'energia prelevata dalla riserva di energia elettrica (indennizzo per il prelievo). L'indennizzo tiene conto delle differenze tra i vari elementi costitutivi della riserva di energia elettrica.

3

I gruppi di bilancio che hanno avviato il prelievo versano alla società nazionale di rete il prezzo di mercato relativo al periodo di prelievo e un sovrapprezzo stabilito in funzione del prezzo dell'energia di compensazione.

4

I gruppi di bilancio e i commercianti a valle non possono conseguire utili dalla vendita dell'energia prelevata dalla riserva, né venderla all'estero.

5

6

Il Consiglio federale può prevedere: a.

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la possibilità di effettuare un prelievo dalla riserva di energia elettrica nei seguenti casi eccezionali, anche in assenza di uno squilibrio del mercato: 1. se l'esercizio stabile della rete è a rischio, 2. per adempiere accordi internazionali di solidarietà,

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3.

4.

b.

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per effettuare un prelievo da una centrale elettrica di riserva allo scopo di alimentare ulteriormente la riserva idroelettrica, per dei test volti a verificare che gli impianti che partecipano alla riserva siano disponibili e pronti all'impiego;

che in caso di prelievo dalla riserva termica i costi per l'energia di compensazione siano rimborsati in una determinata misura al partecipante interessato nel quadro dell'indennizzo per il prelievo.

Art. 8m

Coordinamento con le misure previste dalla legge sull'approvvigionamento del Paese

In situazioni di approvvigionamento critiche, il Consiglio federale coordina l'interazione tra la riserva di energia elettrica e le misure per l'approvvigionamento economico del Paese.

Art. 8n

Compensazione delle emissioni di CO2 e facilitazioni per l'esercizio di centrali elettriche di riserva, gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla compensazione delle emissioni di CO2 originate dalle centrali elettriche di riserva, dai gruppi elettrogeni di emergenza e dagli impianti di cogenerazione che partecipano alla riserva di energia elettrica.

1

Può autorizzare il DATEC a concedere in singoli casi alle centrali elettriche di riserva, ai gruppi elettrogeni di emergenza e agli impianti di cogenerazione facilitazioni rispetto alle disposizioni di ordinanza concernenti l'inquinamento atmosferico e alle disposizioni cantonali di esercizio, sempre che, senza tali facilitazioni, non sarebbe possibile costituire una riserva termica delle dimensioni stabilite dalla ElCom.

2

Titolo prima dell'art. 8o

Sezione 2a: Altre misure per garantire l'approvvigionamento Art. 8o Ex art. 8b5 Art. 12 cpv. 2 lett. f Le fatture destinate ai consumatori finali sono trasparenti e comparabili. Indicano separatamente: 2

f.

5

i costi della riserva di energia elettrica;

Nella versione della legge federale del 29 settembre 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (FF 2023 2301).

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Art. 15 cpv. 2 lett. a Per costi d'esercizio si intendono i costi di prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Tra questi si annoverano in particolare: 2

a.

i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema;

Art. 15a cpv. 1 1

Sono parimenti computabili i seguenti costi d'esercizio della rete di trasporto: a.

se non possono essere coperti attraverso altri strumenti di finanziamento: 1. i costi dell'organo designato per il rilevamento e la trasmissione dei dati relativi ai bacini di accumulazione (art. 8o), 2. i costi a carico di gestori di rete, produttori e gestori di impianti di stoccaggio direttamente connessi con le misure necessarie a garantire l'approvvigionamento di energia elettrica secondo la LAP6;

b.

i costi legati alla costituzione e alla gestione della riserva di energia elettrica, in particolare: 1. gli indennizzi forfetari e i corrispettivi per la partecipazione alla riserva di energia elettrica (art. 8c), 2. il rimborso dei costi per lo smantellamento di centrali elettriche di riserva (art. 8g cpv. 1), 3. gli importi forfetari per i servizi prestati dagli aggregatori (art. 8i cpv. 4), 4. i costi per il riequipaggiamento di gruppi elettrogeni di emergenza (art. 8j), 5. gli indennizzi per il prelievo (art. 8l cpv. 3), 6. il rimborso dei costi per l'energia di compensazione in caso di prelievo dalla riserva termica (art. 8l cpv. 6 lett. b), 7. i costi di esecuzione, in particolare per la gestione operativa della riserva di energia elettrica (art. 8a cpv. 3).

Art. 20 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. cbis 2

In particolare, la società di rete: cbis. si occupa della gestione operativa della riserva di energia elettrica (art. 8a cpv. 3);

Art. 22 cpv. 2 lett. f La ElCom svolge in particolare i seguenti compiti, sia in caso di controversia sia d'ufficio: 2

f.

6

prende decisioni e adotta disposizioni in merito alla riserva di energia elettrica e, in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla RS 531

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riserva di energia elettrica, pronuncia sanzioni nei confronti dei partecipanti inadempienti; Art. 25 cpv. 1bis I partecipanti alla riserva di energia elettrica e gli aggregatori di gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione sono tenuti a fornire alla ElCom e alla società nazionale di rete le informazioni che occorrono per l'esecuzione delle prescrizioni concernenti la riserva di energia elettrica e a mettere a disposizione la documentazione necessaria.

1bis

Art. 29 cpv. 1 lett. f, fbis, fter 1

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente: f.

nega alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisce indicazioni non veritiere (art. 25 cpv. 1) oppure viola i corrispondenti obblighi connessi alla riserva di energia elettrica nei confronti della società nazionale di rete (art. 25 cpv. 1bis);

fbis. vende l'energia prelevata dalla riserva conseguendo utili o la vende all'estero (art. 8l cpv. 5); fter. infrange l'obbligo di costituire riserve di acqua o di energia (art. 8b cpv. 2 e 8d) oppure l'obbligo di garantire la disponibilità di una centrale elettrica di riserva, un gruppo elettrogeno di emergenza o un impianto di cogenerazione (art. 8e cpv. 1 e 8h cpv. 1); Art. 33d

Disposizione transitoria della modifica del ...

Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni le centrali elettriche di riserva, i gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione che sono stati obbligati a partecipare alla riserva di energia elettrica prima dell'entrata in vigore della modifica del ... partecipano alla riserva termica conformemente alle nuove disposizioni.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 23 dicembre 20117 sul CO2 Art. 19b

Indennità per l'obbligo di utilizzare un determinato agente energetico

Se i gestori di impianti bicombustibili o pluricombustibili sono obbligati a utilizzare un determinato agente energetico in base alla legge del 17 giugno 20168 sull'approvvigionamento del Paese, la Confederazione può riconoscere loro indennità a copertura dei costi causati dall'obbligo di consegnare diritti di emissione supplementari, sempreché dimostrino di subire in tal modo un importante pregiudizio non ragionevolmente esigibile. Le indennità sono versate per la durata dell'obbligo.

1

L'ammontare delle indennità si basa sul prezzo medio dei diritti di emissione sul mercato secondario nell'Unione europea nel momento in cui l'obbligo insorge.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare stabilisce quando si può presupporre un importante pregiudizio non ragionevolmente esigibile e il modo in cui esso deve essere dimostrato.

3

Art. 31a Abrogato Art. 32a Ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione, la tassa sul CO2 applicata ai combustibili impiegati comprovatamente per la produzione di elettricità è restituita, su richiesta, se: 1

7 8

a.

l'impianto rientra in un determinato limite di potenza, è concepito essenzialmente per produrre calore e adempie le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di eventuale altro tipo; e

b.

il gestore ha presentato attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera oppure attestati internazionali in misura corrispondente alle emissioni di gas serra causate dall'impiego di combustibili per la produzione di elettricità.

RS 641.71 RS 531

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Il Consiglio federale stabilisce i limiti di potenza e le esigenze minime e definisce le informazioni che devono figurare nella domanda.

2

Art. 32b Abrogato Art. 49b

Disposizione transitoria della modifica del ...

I gestori di impianti di cogenerazione possono richiedere entro la fine del 2029 la restituzione del restante 40 per cento della tassa sul CO2 in virtù dell'articolo 32b capoverso 2 del diritto anteriore, se dimostrano alla Confederazione di aver utilizzato una somma corrispondente per misure volte ad aumentare la propria efficienza energetica o l'efficienza energetica di impianti che prelevano elettricità o calore dall'impianto di cogenerazione in questione.

2. Legge del 30 settembre 20169 sull'energia Inserire prima del titolo del capitolo 7 Art. 34a

Contributo d'investimento per gli impianti di cogenerazione forza-calore

Per la costruzione di nuovi impianti di cogenerazione forza-calore è possibile beneficiare di un contributo d'investimento secondo il capitolo 5.

1

Per beneficiare di un contributo d'investimento l'impianto di cogenerazione forzacalore deve soddisfare i seguenti requisiti: 2

a.

funzionare a pilotaggio termico ed essere parte di una nuova rete termica inclusa nel piano direttore; se è parte di una rete termica esistente, deve sostituire o integrare una caldaia a energia fossile per il carico di punta;

b.

essere in funzione principalmente nel semestre invernale;

c.

essere alimentato con vettori energetici rinnovabili, partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni oppure compensare le emissioni secondo l'articolo 32a capoverso 1 lettera b della legge del 23 dicembre 201110 sul CO2.

Il contributo d'investimento ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

3

9 10

RS 730.0 RS 641.71

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Art. 35 cpv. 2 lett. hter 2

Con il supplemento rete sono finanziati: hter. i contributi d'investimento di cui all'articolo 34a;

Art. 36 cpv. 1 lett. d Le risorse sono destinate ai singoli utilizzi conformemente alle quote massime seguenti: 1

d.

una quota massima di 20 milioni di franchi all'anno per i contributi d'investimento di cui all'articolo 34a.

Art. 38 cpv. 1 lett. c 1

Non vengono più presi nuovi impegni a partire dal 1° gennaio: c.

dell'undicesimo anno dall'entrata in vigore della modifica del ... per i contributi d'investimento di cui all'articolo 34a.

Art. 55a

Informazione dell'opinione pubblica

L'UFE informa l'opinione pubblica sulla situazione attuale e sull'evoluzione nel tempo: a.

del consumo di energia;

b.

della produzione di energia;

c.

delle riserve di energia in Svizzera e all'estero;

d.

dell'importazione e dell'esportazione di energia;

e.

delle capacità per il trasporto transfrontaliero;

f.

dei prezzi dell'energia;

g.

delle circostanze che possono influire sulle lettere a­f.

Art. 56 cpv. 1, frase introduttiva e lett. ebis e k, nonché cpv. 2 Le informazioni, i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche necessari per la verifica e il monitoraggio di cui all'articolo 55, per l'informazione dell'opinione pubblica di cui all'articolo 55a e per valutazioni statistiche sono comunicati all'UFE, su richiesta, da: 1

ebis. l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese; k.

i gruppi di bilancio.

Il Consiglio federale stabilisce le informazioni e i dati necessari. Può designare altri servizi tenuti a comunicare dati all'UFE.

2

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