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Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari del 11 aprile 2024
L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari, decide: I prodotti fitosanitari Quassan (W-5201, 357 g/l Estratto di quassia) BIOHOP DelSAN (W-5201-1, 357 g/l Estratto di quassia) sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti: Applicazioni autorizzate: Ambito di applicazione
Effetto
Modalità di applicazione
Condizioni
Frutticoltura Melo Pero / Nashi
Minatrici
Concentrazione: 0.2 % Dosaggio: 3.2 l/ha Applicazione: dopo la fioritura
1, 2
Condizioni d'uso 1 Il prodotto non è stato testato alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia e l'assenza di fitotossicità.
2 Al massimo 2 trattamenti per per anno e particella.
1
RS 916.161
2024-0954
FF 2024 811
FF 2024 811
Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.
Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.
11 aprile 2024
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Il direttore, Hans Wyss
2
2/2
RS 172.021